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TAR Liguria Sen 22/08/2008 Condanna ricettazione commercio prodotti falsi ostativa permanenza Italia

TAR Liguria, Sentenza del 22 agosto 2008 Condanna ricettazione e commercio prodotti falsi ostativa permanenza Italia ex art. 26 T.U..
TAR Liguria, Genova, Sezione II, Sentenza n. 1627 del 22 agosto 2008.
E’ legittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo  in presenza di un decreto penale di condanna per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, ostativo alla permanenza nel territorio nazionale.
Nel caso di specie, il cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento del Questore di Imperia per violazione e errata applicazione dell’art. 26 comma 7-bis D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente sostiene che, ai fini dell’applicazione della norma suddetta, il decreto penale esecutivo non possa essere equiparato ad una sentenza di condanna emessa a seguito di procedimento ordinario.
Ai sensi dell’art. 26 comma 7-bis D.Lgs. n. 286/1998, “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
La legge non opera distinzioni in relazione al tipo di rito processuale penale seguito per giungere alla condanna definitiva del ricorrente: ne consegue che anche il decreto penale di condanna per i predetti reati legittima il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (T.A.R. Campania, VI, 16.4.2007, n. 3676).
Alla luce di ciò, il ricorso è infondato e va rigettato.

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