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In Italia per turismo, che devo fare?

Salve ho ottenuto un visto per turismo, verrò in Italia la prossima settimana. Cosa deve fare quando arrivo? Deve richiedere il permesso di soggiorno? 16 settembre 2008 – I cittadini extracomunitari che vengono in Italia per motivi di turismo non hanno più l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno ma devono adempiere alcune formalità.

Dallo scorso anno è entrata in vigore la legge n. 68 del 2007 che ha abolito i permessi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) e ha previsto come formalità sostitutiva l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza ai fini della regolarità del soggiorno.

Attenzione
Tale onere incombe su tutti i cittadini extracomunitari che soggiornano in Italia per un periodo non superiore a tre mesi (visite, affari, turismo, studio), pertanto, anche coloro che sono esentati dall’obbligo del visto (es. brasiliani, argentini, messicani, ecc) sono tenuti a dichiararsi presenti sul  territorio nazionale.

Procedura
Le modalità per la presentazione della dichiarazione di presenza sono diverse a seconda della provenienza del cittadino extracomunitario.

La legge, in  particolare, stabilisce che:

– il cittadino straniero proveniente da Paesi extraUE,  al momento del suo ingresso in Italia, deve presentarsi ai valichi di frontiera per dichiarare la sua presenza. L’adempimento dell’obbligo è dimostrato con l’apposizione del Timbro Uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento dei controlli alla frontiera.

– il cittadino extraue proveniente dai Paesi Schengen (es. Francia, Spagna, Germania, ecc.), invece, entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, deve presentarsi al Questore della provincia in cui si trova per fare la dichiarazione di presenza attraverso la compilazione di un apposito modulo.
In tal caso l’adempimento dell’obbligo è dimostrato con il rilascio di copia della dichiarazione fatta in Questura.

Coloro che alloggiano in strutture alberghiere non devono recarsi in Questura, poiché per la regolarità del soggiorno è valida la dichiarazione di presenza resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero;  è necessario tuttavia che l’albergatore consegni una copia di tale dichiarazione  allo straniero.

N.B.
L’impronta del Timbro Uniforme Schengen sul documento di viaggio e la copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura o dall’albergatore dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali di polizia in quanto costituiscono titolo valido per il regolare soggiorno dello straniero nel nostro Paese.

La mancata osservanza di tale obbligo così come il trattenimento oltre in periodo autorizzato o superiore a 90 giorni comportano l’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale salvo nel caso in cui lo stesso dimostri e documenti che si è trattenuto nel nostro Paese a causa di gravi motivi di salute o per forza maggiore.

Al momento della dichiarazione di presenza tutti i cittadini extraue devono motivare il soggiorno nel nostro Paese, pertanto:

Coloro che hanno fatto ingresso con regolare visto devono esibire il passaporto in corso di validità munito di visto e tutti i documenti prodotti in ambasciata per il rilascio del visto.

Coloro che sono esentati dall’obbligo del visto, devono esibire i seguenti documenti:
– documento di viaggio in corso di validità;
– biglietto (prenotazione) di andata e ritorno;
– lettera di invito o dichiarazione di ospitalità dell’ospitante;
– dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000
– assicurazione sanitaria per cure mediche avente una copertura minima di €30.000.   

Rosanna Caggiano

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