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Come si assume un cittadino dell’Unione Europea?

Buongiorno, sono un Consulente del Lavoro, devo assumere un cittadino europeo per conto di un cliente. Ci sono delle condizioni da rispettare? Che documenti servono?

29 ottobre 2008 – I cittadini dell’Unione europea hanno diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale (salve le limitazioni e condizioni previste dal Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e successive modifiche) e possono svolgere ogni tipo di attività, sia autonoma che subordinata, alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

I cittadini europei (tranne alcune eccezioni per bulgari e i romeni, delle quali parleremo dopo) possono quindi essere regolarmente assunti senza particolari formalità,  semplicemente con gli ordinari adempimenti previsti per l’assunzione dei cittadini italiani, cioè con la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego, che va fatta almeno il giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa, attraverso la nuova procedura telematica. Tale comunicazione ha una pluriefficacia nel senso che non occorre più effettuare le comunicazioni all’INPS e INAIL, sarà il centro per l’Impiego a trasmettere la comunicazione agli enti previdenziali competenti.

I documenti che il cittadino UE deve avere per poter essere assunto sono:

– passaporto o carta di identità valida per l’espatrio rilasciata dallo Stato membro;

– codice fiscale (nel caso in cui il cittadino UE non sia in possesso del codice fiscale può richiederlo personalmente all’Agenzia dell’Entrate esibendo il proprio documento di identità).

N.B.

Sono previste delle restrizioni solo per i cittadini bulgari e rumeni, entrati a far parte dell’Unione europea dal 1 gennaio 2007. Il Governo, infatti, ha deciso di non liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato dei neocomunitari e di avvalersi di un regime transitorio, che è stato prorogato anche per l’anno 2008 (circolare Ministero Interno n. 4 del 2008).

In particolare il Governo ha previsto la libera assunzione di bulgari e rumeni in alcuni settori lavorativi (agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizia, metalmeccanica, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale, marittimo ad eccezione della pesca marittima, spettacolo) mentre per tutti i restanti settori occorre seguire una procedura specifica. Il datore di lavoro, deve, cioè,  richiedere, preliminarmente all’assunzione, allo Sportello Unico per l’Immigrazione un nulla osta al lavoro subordinato per cittadini neocomunitari.

Il modulo da utilizzare deve essere scaricato da internet (Modello Tipologia Sub Neocomunitari) e una volta compilato, inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, insieme ad una marca da bollo da Euro 14,62 e alla copia dei documenti di identità del datore di lavoro e del lavoratore. Solo quando lo Sportello Unico avrà rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato il datore di lavoro potrà formalizzare l’assunzione.

Attenzione: 

Il regime transitorio non vale per i cittadini neocomunitari regolarmente soggiornanti a far data dal 01 gennaio 2007 e per coloro che hanno regolarizzato la loro posizione di soggiorno in Italia (titolari di carta di soggiorno UE o attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2007).

Rosanna Caggiano

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