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Lavoro autonomo: come si fa? L’esperto risponde

Ho il permesso di soggiorno e lavoro da anni come dipendente. Ora vorrei avviare un’attività in proprio, cosa devo fare? 
Roma  – 13 novembre 2008 – Il cittadino extraUe che intende esercitare un’attività lavorativa di tipo autonomo deve essere in possesso di un idoneo permesso di soggiorno (es. motivi familiari, lavoro subordinato ma non stagionale), nonché delle prescritte autorizzazioni di legge, legate al tipo di attività che intende svolgere. Alla scadenza del permesso, questo potrà essere convertito in un permesso per lavoro autonomo.

Se il cittadino extraUe possiede un permesso di soggiorno per studio, per poter realizzare un’attività di tipo autonomo, deve invece presentare la richiesta di conversione del permesso allo Sportello Unico per l’immigrazione competente nell’ambito del decreto flussi. Solo se lo studente ha raggiunto da poco la maggiore età oppure si è laureato in Italia (anche laurea breve), può presentare la richiesta di conversione senza vincoli di quote.

In tutti gli altri casi occorre far riferimento all’art. 39 del D.P.R. 349/99 che stabilisce un’apposita procedura da seguire. Nel caso lo straniero si trovi già in Italia per altre ragioni (es. turismo o affari) può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici, altrimenti potrà seguire tutta la procedura un procuratore munito di apposita delega.

Le condizioni necessarie ai cittadini extracomunitari per svolgere attività di lavoro autonomo sono le seguenti:

•    disporre delle risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia (somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale)
•    essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività (es. iscrizione albi, registri, ruoli, ecc.);
•    disporre di una idonea sistemazione alloggiativa;
•    Disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Ovviamente tali condizioni non valgono nel caso in cui il cittadino straniero sia titolare di un permesso di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa autonoma. In questo caso egli dovrà, a parità dei cittadini italiani, possedere i requisiti necessari per poter esercitare l’attività (licenza, autorizzazione, partita iva, ecc.).

Una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 39,  lo straniero o il delegato devono richiedere in Questura il nulla osta all’ingresso presentando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Questura dopo aver verificato l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio, quale ad esempio una pregressa espulsione, nonché una segnalazione Schengen, rilascia il nulla osta.

Questo deve esser presentato alla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di residenza del cittadino extraUe per la richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Una volta ottenuto il nulla osta all’ingresso, il cittadino straniero deve richiedere alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana il visto di ingresso per lavoro autonomo, che viene rilasciato a seguito della verifica, da parte della Rappresentanza, della sussistenza della quota prevista dal decreto flussi per lavoro autonomo.

Una volta giunto in Italia, il cittadino extraUE, entro 8 giorni dal suo arrivo deve presentare richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno avvalendosi della procedura postale con l’invio dell’apposito Kit.

Mascia Salvatore

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