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Stagionali, è possibile prorogare il nulla osta e rinnovare il permesso?

Buongiorno, sono arrivato in Italia come lavoratore stagionale per 3 mesi. Il mio datore di lavoro ha detto che vorrebbe che rimango per altri 4 mesi.  È possibile?

26 luglio 2016 – È possibile prorogare l’autorizzazione al lavoro stagionale e, di conseguenza, rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale se lo stesso datore di lavoro fa una nuova offerta di lavoro stagionale, oppure nel caso in cui la nuova offerta di lavoro stagionale arriva da un altro datore di lavoro, ai sensi del comma 3bis dell’art 24 del D. Lgs. 286/98.

È importante, però, rispettare il limite massimo di 9 mesi, previsto come il massimo della durata consentita per lo svolgimento del lavoro stagionale, ai sensi del medesimo decreto legge. Si sottolinea, quindi, che nel caso in cui lo straniero fosse già stato autorizzato a lavorare per 9 mesi sin dal primo nulla osta oppure aveva già svolto l’attività lavorativa stagionale per 9 mesi nell’anno, non è possibile fare la proroga dell’autorizzazione di lavoro stagionale.

Per poter fare la proroga, non è necessario che lo straniero torni in patria. Il nulla osta emesso in precedenza dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura territorialmente competente, si intende prorogato dall’adempimento della comunicazione UNILAV che fa il datore di lavoro prima di procedere all’assunzione dello straniero.

L’UNILAV è un documento che contiene tutti i dati sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, compresa la sistemazione alloggiativa, nonché le condizioni del rapporto di lavoro così come la durata dello stesso. In questa sezione, infatti, è dove si evidenzia la stagionalità del rapporto di lavoro. La comunicazione dell’UNILAV deve essere fatta entro 24 ore prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa.

Dopo aver fatto la comunicazione dell’UNILAV, lo straniero può procedere con la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Nel kit dovrà allegare

  •          Copia del passaporto o del documento di viaggio
  •          Copia del permesso di soggiorno in possesso
  •          Copia del modello Unilav in merito al nuovo rapporto di lavoro stagionale
  •          Copia del documento d’identità del rappresentate legale dell’azienda (datore di lavoro)
  •          Documentazione che attesta la sistemazione alloggiativa per i mesi a venire.

Alla fine di questo nuovo rapporto di lavoro, lo straniero deve rientrare nel proprio Paese perché non può avere un rapporto di lavoro stagionale che superi i 9 mesi, anche perché il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non consento lo svolgimento di altre attività lavorative a meno che non si richieda la conversione del permesso di soggiorno.

Infatti, è possibile procedere alla conversione del permesso di soggiorno sin dal primo arrivo in Italia, senza l’obbligo di rientro nel proprio Paese. Se lo straniero può essere assunto perché il rapporto di lavoro non sarà più stagionale, si può procedere alla conversione del permesso di soggiorno in uno per lavoro subordinato, indistintamente dal tipo di contratto di lavoro offerto, ossia a tempo determinato o indeterminato. Basta verificare che ci siano delle quote disponibili all’interno del decreto flussi, nonché il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è in corso di validità al momento di inoltrare la richiesta.

 

 D.ssa Maria Elena Arguello

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