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Ho un permesso di soggiorno per studio. Posso fare il lavoratore autonomo?

Sono studente con permesso di soggiorno per studio e vorrei avviare un’attività autonoma. Posso farlo con il mio permesso o devo cambiarlo? Come funziona?

 

19 novembre 2015 – Chi è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio non può esercitare attività di lavoro autonomo ma deve necessariamente trasformarlo in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

Quali attività autonome?

La legge individua una serie di attività che sono considerate autonome:

-i liberi professionisti;

-gli imprenditori, commercianti, artigiani;

-i soci di società o gli amministratori;

-i traduttori o interpreti;

-i lettori universitari;

– i consulenti .

 

Le ipotesi sono molte e gli adempimenti cambiano di volta in volta a seconda dell’attività che si intende svolgere.  Occorre pertanto per prima cosa definire questo aspetto.

Il testo unico sull’immigrazione prevede, però, un’ulteriore condizione in alcune ipotesi:  il compenso che deve essere assicurato ad un amministratore di una società o ad un consulente/prestatore d’opera deve essere superiore all’ importo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pari a euro 8.500. Questo vale anche per un libero professionista che deve essere in grado, quindi, al momento della presentazione della domanda, di dimostrare che possiede questa disponibilità finanziaria.

La procedura di conversione del permesso di soggiorno da seguire cambia in presenza di alcune condizioni.

I cittadini extracomunitari che non hanno terminato il percorso di studi oppure hanno completato un corso di formazione o un tirocinio formativo possono presentare la domanda di conversione ma devono attendere la pubblicazione di un decreto, cosiddetto decreto flussi, che determina il numero massimo di quote per le conversioni dei permessi di soggiorno per studio.

Per questo anno c’è ancora tempo: è stato infatti prorogato il termine per la presentazione delle domande di conversione del titolo di soggiorno che scadrà alle ore 24 del 31 dicembre 2015.

I cittadini extracomunitari che, invece, hanno completato il percorso di studi universitari in Italia, possono richiedere la conversione in permesso per lavoro autonomo al di fuori delle quote flussi, ciò vuol dire in un qualsiasi periodo dell’anno.

Nello specifico è possibile solo se il richiedente ha conseguito i seguenti titoli di studio:

* Laurea triennale (180 crediti formativi universitari o CFU);

* Laurea specialistica biennale (120 CFU);

* Laurea magistrale (300 CFU);

* Diploma di specializzazione (durata minima 2 anni);

* Dottorato di ricerca universitaria (durata minima 3 anni);

* Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima 1 anno);

* Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima 1 anno);

* Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata 1 anno).

Come si presenta la domanda

In entrambe le ipotesi lo straniero deve rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione seguendo la procedura di invio telematico della domanda, direttamente dal sito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, previa registrazione sul sito.

Nella sezione dedicata sono disponibili i modelli da utilizzare e la documentazione necessaria per tipologia di attività lavorativa autonoma per la quale si chiede, appunto, la conversione del permesso di soggiorno per studio.

Chi chiede la conversione nell’ambito delle quote del decreto flussi dovrà utilizzare il Modello Z

 

Chi invece ha terminato il percorso di studio deve utilizzare il Modello Z2

Avv. Mascia Salvatore

 

 

 

 

 

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