La Commissione chiede di modificare la direttiva accoglienza e i regolamenti di Dublino ed Eurodac. "Garantire equità" Roma – 3 dicembre 2008 – Garantire a tutti i richiedenti asilo equità e parità di trattamento, a prescindere dal luogo in cui presentano la domanda di asilo nell’UE, e migliorare l’efficacia del sistema europeo d’asilo.
È l’obiettivo delle proposte di modifica adottate oggi dalla commissione europea su tre degli strumenti legislativi del sistema comune europeo d’asilo: la direttiva relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo; il regolamento Dublino che stabilisce lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo; il regolamento che istituisce Eurodac, la banca dati contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo, che agevola l’applicazione del regolamento Dublino.
Queste modifiche sono le prime proposte concrete presentate dalla Commissione per attuare il Piano strategico sull’asilo e il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo.
"Il nostro obiettivo è mettere i richiedenti asilo al centro di una procedura umana ed equa. È necessario assicurare norme di protezione più elevate, condizioni più eque e un sistema più efficace" ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Jacques Barrot, commissario responsabile del portafoglio Libertà, sicurezza e giustizia.
"Modificando la direttiva relativa all’accoglienza – ha sottolineato Barrot – miglioriamo le condizioni di vita dei richiedenti asilo, consentiamo l’applicazione del trattenimento in circostanze limitate e giustificate, escludendo in ogni caso i minori, e affrontiamo adeguatamente le esigenze delle persone vulnerabili, come le vittime di torture. Modificando i regolamenti Dublino e Eurodac vogliamo garantire una maggiore efficacia ed equità del sistema europeo d’asilo”.
“Infine, come primo segno di solidarietà interna, ho proposto l’istituzione di un meccanismo che sospenda i trasferimenti attuabili nel quadro del regolamento Dublino per evitare che gli Stati membri i cui sistemi di asilo risultano più sollecitati siano sottoposti ad un onere eccessivo" ha concluso il commissario Ue.
Le proposte della Commissione
Le modifiche della Direttiva accoglienza vogliono:
* fare in modo che il trattenimento sia applicato soltanto in circostanze eccezionali e prevedere garanzie giuridiche che ne impediscano l’applicazione arbitraria, garantendo che i minori non possano essere trattenuti a meno che ciò non sia nel loro interesse (il provvedimento non si applica mai ai minori non accompagnati);
* garantire che siano stabiliti a livello nazionale meccanismi atti ad individuare tempestivamente i richiedenti asilo con esigenze particolari per offrire loro un trattamento appropriato;
* agevolare l’accesso al mercato del lavoro e fare in modo che le limitazioni applicate dagli Stati membri non ostacolino l’accesso effettivo all’occupazione.
La modifica del Regolamento Dublino:
* stabilisce un meccanismo di sospensione dei trasferimenti attuabili nel quadro del regolamento Dublino in circostanze limitate per evitare che gli Stati membri i cui sistemi di asilo risultano più sollecitati siano sottoposti ad un onere eccessivo;
* garantisce che i richiedenti asilo non siano inviati negli Stati membri che non possono offrire loro un adeguato livello di protezione, soprattutto in termini di condizioni di accoglienza e di accesso alla procedura di asilo;
* chiarisce le circostanze e le procedure per l’applicazione di alcune norme, come quelle che consentono agli Stati membri di farsi carico di un richiedente asilo per ragioni umanitarie;
* introduce garanzie supplementari in ordine al diritto di impugnare una decisione di trasferimento, garantendo con ciò il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo;
* facilita il ricongiungimento familiare, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento di un richiedente con parenti con i quali esiste un legame di dipendenza e con beneficiari di protezione sussidiaria;
* specifica le norme applicabili ai minori non accompagnati per tutelarne l’interesse prevalente.
La modifica del regolamento Eurodac:
* definisce norme per garantire l’effettiva e tempestiva trasmissione delle impronte digitali all’unità centrale EURODAC onde individuare correttamente lo Stato membro competente, ai sensi del regolamento Dublino, per l’esame della domanda;
* stabilisce norme tecniche per assicurarsi che gli Stati membri cancellino immediatamente i dati non più necessari allo scopo per i quali erano stati raccolti e che la Commissione possa controllare meglio il rispetto dei principi della protezione dei dati;
* chiarisce le disposizioni che consentono alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati (GEPD) di controllare efficacemente l’accesso delle autorità nazionali ai dati contenuti nell’EURODAC.