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TAR Veneto 10 feb 2009 Condanna reato stufefacenti legittima diniego rinnovo permesso soggiorno

TAR Veneto Sezione III sentenza n. 326 del 10 febbraio 2009 Condanna per reato in materia stufefacenti legittima diniego rinnovo permesso soggiorno
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di una condanna in materia di stupefacenti, ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Nel caso di specie, infatti, oltre ad essere palese la pericolosità sociale dell’istante, l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sull’automatismo ostativo di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286. Tale richiamo, infatti,  pare sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto la condanna riportata si riferisce alla tipologia di reati, in materia di stupefacenti, considerati dal legislatore automaticamente ostativi (cfr. Tar Veneto, Sez, III, 31 marzo 2007, n. 1038; id. 19 aprile 2007, n. 1217; id 9 gennaio 2007, n. 8; Tar Piemonte, 31 marzo 2006, n. 1605; Tar Umbria, 24 febbraio 2006, n. 64; Tar Toscana, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 210; Tar Lombardia Milano, Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 140).

Ric. n. 146/2009      Sent.n. 326/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente 
Marco Buricelli  Consigliere 
Stefano Mielli  Primo Referendario, relatore
 ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 146/2009, proposto da SALI NABIL, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Romano, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Innocenzo Megali in Venezia – Mestre, via Poerio, 19;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Treviso il 4.11.2008 e notificata il 5.11.2008;
Visto il ricorso, notificato il 3 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 20 gennaio 2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 28 gennaio 2009 (relatore il primo referendario Stefano Mielli), l’avv. l’avv. Romano per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
che infatti oltre che sull’affermata pericolosità sociale dell’istante, l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sull’automatismo ostativo di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286;
che tale richiamo pare sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto la condanna riportata si riferisce alla tipologia di reati, in materia di stupefacenti, considerati dal legislatore automaticamente ostativi (cfr. Tar Veneto, Sez, III, 31 marzo 2007, n. 1038; id. 19 aprile 2007, n. 1217; id 9 gennaio 2007, n. 8; Tar Piemonte, 31 marzo 2006, n. 1605; Tar Umbria, 24 febbraio 2006, n. 64; Tar Toscana, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 210; Tar Lombardia Milano, Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 140);
che i profili di illegittimità costituzionale sollevati appaiono manifestamente infondati anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, 16 maggio 2008 , n. 148);
che le spese di giudizio, per la specificità della vicenda oggetto della controversia, possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 28 gennaio 2009.
Il Presidente                   l’Estensore

      Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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