Nel caso di specie la ricorrente, cittadina albanese, ha presentato istanza di ricongiungimento familiare in data 28 marzo 2008 in favore della madre. In data 02 ottobre 2008 lo Sportello unico di Savona ha concesso il relativo nulla osta. In data 05 gennaio 2009, l’ambasciata italiana di Tirana ha negato il visto, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Lgs. 160 del 3 ottobre 2008, non ne ricorrevano più i presupposti.
Avverso tale diniego la signora albanese ha presentato ricorso al Tribunale di Savona. Il giudice lo ha ritenuto fondato, perché, in base al principio di irretroattività della legge, la norma da applicare al caso in oggetto non è quella contenuta nel decreto Lgs. 160 del 2008, bensì quella prevista dalla normativa previgente, secondo la quale ricorrevano tutti i presupposti per il richiesto ricongiungimento. Nel caso in esame, quindi, il procedimento amministrativo si deve considerare concluso il 2 ottobre 2008 (quando la Prefettura di Savona ha rilasciato il richiesto nulla osta dopo aver accertato tutti i presupposti previsti dalla legge allora vigente). Alla luce di ciò il diniego di visto per ricongiungimento familiare è illegittimo.