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Regolarizzazione. Che succede se il datore di lavoro ha un reddito insufficiente?

altSalve. Ho presentato la domanda per la sanatoria del 2012 e adesso la Prefettura ci ha chiamato per l’appuntamento, ma il mio datore di lavoro non ha il reddito necessario. Mi possono negare il permesso di soggiorno?

21 novembre 2014 – Con la circolare n. 35/13, il Ministero dell’Interno aveva chiarito che nei casi in cui la regolarizzazione non possa essere chiusa con esito positivo per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore potrà essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Questa interpretazione della circolare n. 35/13 del Ministero dell’Interno, che infatti riprendeva quanto già specificato nell’art. 9, comma 10 del D. L. 76/2013, è stata convalidata dal parere emesso dall’Avvocatura dello Stato.

Per ottenere il rilascio del suddetto titolo di soggiorno, devono risultare che effettivamente il datore di lavoro abbia versate sia la quota forfetaria di € 1.000 che le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, cioè i contributi inps, per un periodo pari almeno a sei mesi. Invece, lo straniero deve presentare la valida prova che dimostri la sua presenza nel territorio italiano da prima del 31/12/2011.

Tra le cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, per le quali sia la Questura sia la Direzione Territoriale per il Lavoro – DTL possono esprimere un parere negativo, sono:

  • Non essere in possesso di reddito insufficiente per l’assunzione dello straniero,
  • Se il datore di lavoro è cittadino extracomunitario ma non è in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),
  • Il datore di lavoro hai dei precedenti penali, derivanti da condanne (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
  • Il datore di lavoro risulta iscritto nella "black list" delle autorità perché in passato aveva avviato procedure di emersione oppure aveva avanzato una richiesta di assunzione di cittadini stranieri residenti dall’estero ma successivamente non aveva proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno oppure alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

Inoltre, la stessa circolare ha ribadito che ai fini della valutazione della sussistenza di un alloggio idoneo, la semplice ricevuta che attesta di aver presentato la richiesta del certificato d’idoneità alloggiativa è valida. Infatti, non si può rigettare la domanda di regolarizzazione basandosi unicamente nella mancata presentazione del suddetto certificato effettivamente rilasciato.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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