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Circ Min Int n.12/2001 provvedenze invalidi civili extracomunitari

Concessione provvidenze economiche in favore di minorati civili stranieri

Ministero dell’Interno
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Prot. n. 1124/2001/MC/L/40/98

CIRCOLARE N. 12
Roma, 9 aprile 2001
AI SIGNORI PREFETTI LORO SEDI
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI ROMA
ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ROMA
ALL’INPS – Direzione Generale ROMA

Si fa seguito a precedenti circolari concernenti la questione in oggetto ed in particolare a quanto rappresentato con la circolare n. 2 del 5 Gennaio 2001.
In proposito si trasmette, per i conseguenziali solleciti adempimenti, copia del parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Sezione Prima in data 28 Febbraio 2001, in esito a specifico quesito posto dallo Scrivente in ordine all’applicazione dell’art.80, comma 19, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 concernente la concessione di provvidenze economiche in favore di minorati civili stranieri.
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
(del Mese)
Si allega in merito parere del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2001 Sezione n. 76/2001
OGGETTO: Ministero dell’interno. Quesito in ordine alla applicazione dell’art. 41 TU n. 286 del 1998, recante disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Vista la relazione trasmessa con nota n. 188/2001/MC/L/40/98 del 15 gennaio 2001, pervenuta il successivo 29 gennaio, con la quale il Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi civili ha richiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al quesito richiamato in oggetto;
ESAMINATI gli atti ed udito il relatore – estensore cons. Antonino Anastasi;
RITENUTO in fatto quanto esposto dalla riferente Amministrazione;
PREMESSO: L’art. 41 del D.L.vo 25.7.1998 n. 286 ha previsto che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all’anno siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, tra le quali sono incluse quelle previste dalla normativa vigente in favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili.
Dopo l’emanazione del D.P.R. 31.8.1999, n. 394 recante regolamento di attuazione della legge n, 40 del 1998 – gli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno hanno conseguito le provvidenze economiche relative alle minorazioni accertate dalle competenti Commissioni mediche In tale contesto, l’art 80, comma 19, L. 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001 ha stabilito che le provvidenze economiche in favore dci minorati civi1i spettano soltanto agli stranieri titolari di carta di soggiorno, mentre nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno è fatto salvo esclusivamente il godimento delle altre prestazioni sociali ivi compreso l’assegno di maternità.
A fronte del quadro normativo cosi descritto, l’Amministrazione pone al Consiglio di Stato un quesito in ordine ai provvedimenti da adottare nei confronti degli stranieri che hanno in passato ottenuto le provvidenze di che trattasi stilla base della titolarità del permesso di soggiorno.
In particolare, l’Amministrazione chiede se si debba provvedere alla revoca degli assegni di invalidità con effetto dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria ovvero, previa sospensione cautelare dei pagamenti dalla successiva data di accertamento dell’insussistenza del requisito inerente la titolarità della carta di soggiorno.
CONSIDERATO: L’art. 4, TU 25.7.1998, n. 286 (già art. 39 L. 6.3.1998, n 40) ha previsto che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."
Come ricorda l’Amministrazione, dopo l’emanazione del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. 31.8.1999, n. 394) che ha tra l’altro disciplinato le modalità di rilascio della carta e del permesso di soggiorno, gli stranieri in possesso dei titoli suddetti hanno perciò potuto conseguire previo riconoscimento dell’invalidità da parte delle competenti Commissioni mediche, le provvidenze economiche (assegni, pensioni ed indennità) previste dalla normativa di settore.
In questo quadro di riferimento, si inserisce l’art. 80, comma 19, della L. 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria per il 2000) il quale ha in sostanza limitato la concessione agli stranieri titolari di carta di soggiorno, facendo in generale venire meno l’equiparazione ai cittadini italiani nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno.
A fronte della richiamata modifica normativa, l’Amministrazione pone al Consiglio di Stato un quesito in ordine ai provvedimenti da adottare nei confronti degli stranieri che hanno in passato ottenuto le provvidenze di che trattasi sulla base della titolarità del permesso di soggiorno.
In particolare, l’Amministrazione chiede se si debba provvedere alla revoca degli assegni di invalidità con effetto dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria ovvero, previa sospensione cautelare dei pagamenti, dalla successiva data di accertamento dell’insussistenza del requisito inerente la titolarità della carta di soggiorno.
In linea generale, il quesito va sciolto nel senso che, dopo l’entrata in vigore della norma restrittiva, gli stranieri non titolari di carta di soggiorno non hanno più titolo a godere delle provvidenze in parola.
L’art. 80, comma 19, L. n. 388 del 2000, per quanto qui rileva, così recita: "Ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla normativa medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno".
Come è evidente, la norma interviene direttamente sui titoli di legittimazione alla percezione delle provvidenze assistenziali, restringendone l’ambito e stabilendo un chiaro parametro di riferimento, alla stregua del quale ed in difetto di disciplina transitoria, dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria l’equiparazione ai cittadini italiani viene meno per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno.
Il legislatore, in altri termini, ha rimodulato in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l’accesso alle provvidenze: ora, se si tiene presente che la concessione dei benefici assistenziali innesca un rapporto di durata, si vede bene come tale rapporto non possa che restare soggetto, tale suo successivo svolgimento, alla disciplina dettata dalla normativa vigente.
Sotto il profilo formale, dunque, atteso che nel rapporto assistenziale o previdenziale va ravvisata una serie di obbligazioni a cadenza periodica c ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta nel periodo dato (C. Stato, sez. IV 12.1.1999, n. 7) appare evidente che, dopo l’entrata in vigore della restrizione normativa, il pagamento di ulteriori rate risulta effettuato in difetto di adeguato titolo giustificativo.
Né nella fattispecie può ritenersi applicabile l’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 698 del 1994, secondo il quale l’Amministrazione può in ogni tempo accertare la permanenza in capo al beneficiano dei requisiti previsti ai fini della concessione delle provvidenze assistenziali.
L’accertamento in parola infatti non può che riguardare requisiti soggettivi del singolo assistito, in relazione alla eventuale evoluzione del suo status sanitario o reddituale, ed ha dunque valenza sostanzialmente costitutiva, inerendo in sostanza alle condizioni di erogabilità ex nunc del beneficio; laddove nel caso in esame l’accertamento avrebbe valore meramente ricognitivo o dichiarativo di effetti costitutivi già verificatisi ex tunc per volontà di legge in relazione ad una categoria oggettivamente determinata di beneficiari.
Né le conclusioni ora raggiunte possono revocarsi in dubbio per la circostanza che l’art. 80, comma 19, individua – con terminologia peraltro non perspicua – un diritto soggettivo dei beneficiari a godere dell’assegno e delle altre simili provvidenze, posto che la Costituzione non vieta al legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se abbiano per oggetto diritti perfetti, salvo, in caso di retroattività, il limite costituzionale della materia penale (cfr. Corte costit., 17.12.1985, n 349).
Avuto anche riguardo all’evidente finalità di contenimento degli esborsi erariali che la norma si prefigge, ne consegue che occorre procedere in via generalizzata alla immediata revisione della posizione degli stranieri che godono di provvidenze di invalidità civile, revocandone a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria la concessione a quanti non siano titolari di Carta di soggiorno.
Quanto alla sorte dei ratei sin qui indebitamente corrisposti nel corso dell’anno 2001 ai titolari di permesso, valuterà equitativamente l’Amministrazione, a fronte dell’evidente buona fede dei percettori e della non chiara decifrabilità della normativa di riferimento, se sia il caso di esperire azioni di ripetizione.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.
Visto …………………….Per Estratto dal Verbale
Il Presidente della sezione Il Segretario della Sezione
(Paolo Salvatore) (Licia Grassucci)

 


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Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex art.9 D.L.vo 286/98

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