Sono pervenuti a questo dipartimento numerosi quesiti in ordine al ricorso presentato da alcuni cittadini extracomunitari, impiegati in attività lavorative in modo irregolare, i cui datori di lavoro non intendono procedere alla loro regolarizzazione e che, in qualche caso, hanno anche interrotto il rapporto di lavoro, nei cui confronti gli interessati hanno adito formalmente le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato. La loro posizione si ritiene essere assimilata, in via temporanea, a quella dei perdenti posti di lavoro e rientrare, quindi, nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 11, del Testo unico, relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per una durata di sei mesi.
Resta immutato, ovviamente, l’obbligo dell’esistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di emersione, legalizzazione del lavoro irregolare, nonché il rispetto dei termini previsti per la richiesta di permesso di soggiorno opportunamente documentato.