Con la circolare n° 9/2012, il Ministero dell’Interno ha stabilito le modalità di applicazione per l’art. 5. del Decreto Legge n° 5/2012 che introduce le nuove disposizioni in merito al cambio di residenza in tempo reale.
La richiesta per il cambio di residenza va presentata all’ufficio anagrafe del Comune di competenza. La modulistica e la documentazione di allegare caso per caso sono reperibili sul sito del Ministero dell’Interno.
La circolare, inoltre, specifica le varie modalità per presentare la dichiarazione di residenza: di presenza allo sportello comunale, via fax, con raccomandata A/R e in via telematica ai contatti predisposti dal Comune. L’invio telematico tramite posta elettronica semplice o pec va accettata a condizione che la dichiarazione riporti la firma digitale dell’interessato, o l’interessato sia in possesso di un documento di riconoscimento digitale oppure venga apposta la firma autografa insieme alla copia scannerizzata del documento d’identità del firmatario.
Dalla data di presentazione, l’ufficio anagrafico ha 2 giorni lavorativi per registrare la dichiarazione di cambio di residenza. Entro 45 giorni deve verificare che la documentazione sia completa e le informazioni presenti nelle dchiarazioni siano veritiere. Se l’interessato non riceve nessuna notifica in questi 45 giorni, l’esito della richiesta è da intendersi positivo. In caso contrario,l’Ufficio può notificargli un preavviso di rigetto assegnando al richiedente 10 giorni per presentare le proprie osservazioni per scritto. In caso di esito negativo o nel caso l’interessato non presenti nessuna osservazione, la pratica viene archiviata e la residenza rimane presso l’ultimo indirizzo dichiarato.