La Legge 15 luglio 2009 n.94 recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” ha introdotto, tra le altre cose, anche delle modifiche sostanziali in materia di cittadinanza italiana.
Prima dell’entrata in vigore della suddetta legge (8 agosto 2009), il coniuge straniero di cittadino italiano, poteva presentare la richiesta di cittadinanza per matrimonio decorsi almeno sei mesi di residenza legale (quindi iscrizione anagrafica) dalla data di celebrazione del matrimonio. Inoltre, se successivamente interveniva la separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza rimaneva comunque salvo, poiché era sufficiente, secondo ciò che prevedeva la legge, essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda, la quale attribuiva una sorta di “ diritto acquisito”.
Con le modifiche recentemente apportate e in vigore dall’8 agosto 2009 è stato prolungato il termine necessario per poter presentare la richiesta di cittadinanza per matrimonio da parte di cittadino straniero coniugato con un italiano. Da sei mesi si passa a due anni di residenza legale ma tale termine viene ridotto alla metà (1 anno) in presenza di figli, anche adottivi. Se dopo la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito, e questa la modifica più rilevante, che il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno.
Non sarà più possibile autocertificare lo stato di famiglia, la residenza, e comunque il possesso dei requisiti, ma dovrà essere allegata tutta la documentazione a supporto della richiesta, pena l’irricevibilità della domanda da parte dell’ufficio (questo vale anche per i cittadini comunitari ).
Si ricorda inoltre che è stato introdotto il pagamento di un contributo di 200 euro per tutte le istanze che verranno presentate oltre la data di entrata in vigore della predetta legge. Fino a quando non verranno chiarite, da parte degli organi competenti, le modalità per effettuare tale versamento, le istanze verranno comunque accolte con “riserva”.
E le vecchie domande?
Non può tirare un sospiro di sollievo chi ha già presentato la domanda prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009. Brutte sorprese arrivano, infatti, anche per chi è in attesa da lungo tempo di una risposta da parte della Prefettura.
La recente circolare del 6 agosto 2009 diramata dal Ministero dell’Interno detta una disciplina particolare distinguendo tra le istanze presentate prima dell’8 agosto 2009 e quelle presentate successivamente a tale data.
Le istanze per le quali risulta scaduto il termine biennale per la conclusione del procedimento, quindi presentate da oltre due anni, dovranno concludersi con un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana avendo acquisito, il coniuge straniero, un pieno diritto soggettivo.
Alle istanze presentate prima dell’introduzione delle modifiche e da non oltre due anni, dovranno applicarsi le nuove regole: il possesso da parte del richiedente della residenza legale in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio e la permanenza del rapporto di coniugio fino all’adozione del provvedimento.
Inoltre dovrà essere presentata tutta la documentazione in originale che nella domanda era stata autocertificata (certificati di residenza, famiglia, dichiarazioni reddituali, ecc, ecc.).
Avv. Mascia Salvatore