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Conversione del permesso di soggiorno per famiglia

Circolare n. 5715 del 15 settembre 2009 Ministero dell‚Interno ˆ Direzione Centrale dell‚Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art 28 DPR 334/2004, in relazione all‚art. 19 del D. Lgs 286/98, e successive modifiche ed integrazioni.- Risposta quesito Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art 28 DPR 334/2004, in relazione all‚art. 19 del D. Lgs 286/98, e successive modifiche ed integrazioni.- Risposta quesito.- Il Ministero del’Interno, in risposta ad un quesito, ha emanato una circolare  per puntualizzare che il permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ai sensi dell’art 19  del testo unico, differisce dal permesso di soggiorno per famiglia rilasciato ex art 30 del testo unico, solo in base ai presupposti  originatori, assicurando al suo titolare gli stessi diritti e facoltà. Alla luce di questo è possibile la conversione, se in possesso di requisiti e condizioni, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato, autonomo, o anche per attesa occupazione o residenza elettiva    Circolare n. 5715 del 15 settembre 2009 Ministero dell‚Interno ˆ Direzione Centrale dell‚Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art 28 DPR 334/2004, in relazione all‚art. 19 del D. Lgs 286/98, e successive modifiche ed integrazioni.- Risposta quesito Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art 28 DPR 334/2004, in relazione all‚art. 19 del D. Lgs 286/98, e successive modifiche ed integrazioni.- Risposta quesito.- Con riferimento alla nota Cat.A.l2-2009-ImmlIV Sez. del 7 luglio scorso, concernente la tematica specificata in oggetto, si comunica quanto segue.Il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato ai cittadini stranieri inespellibili, differisce dal permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all’art.30 del D.Lgs e successive modifiche ed integrazioni, soltanto in base ai presupposti originatori, assicurando al suo titolare gli stessi diritti e facoltà.Ne discende che deve ritenersi ammessa la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato ed autonomo, per attesa occupazione oppure per residenza elettiva, così come previsto dall’art.14, comma 1, lett.d, e comma 3, D.P.R. 334/2004 in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite.L’interpretazione fornita, ispirata a ragioni di carattere logico ed ermeneutico, consente di salvaguardare le posizioni di quei cittadini stranieri che, altrimenti, si vedrebbero preclusa la possibilità di permanere a soggiornare sul territorio nazionale a seguito delle modifiche introdotte con la legge 15 luglio 2009 nr.94, cd. "pacchetto sicurezza". Il Direttore CentraleRodolfo Ronconi  

 

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