Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (15G00029)
(GU n.53 del 5-3-2015)
Vigente al: 20-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, che rispettivamente prevedono il Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, di attuazione
della direttiva 2003/9/CE che reca norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di
attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime
sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione
della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonche'
in particolare l'articolo 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 15 maggio 2014;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della
giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati;
b) decreto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di
attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato;
c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti
dall'articolo 20 del decreto;
d) CIE: i centri di identificazione ed espulsione previsti
dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente
all'Unione europea o apolide;
f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale, prevista
dall'articolo 4 del decreto;
g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto
di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto;
h) domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la
protezione internazionale;
i) EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
l) minore non accompagnato: il cittadino straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status
di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
n) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora
adottata una decisione definitiva;
o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di
un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento
della domanda di protezione internazionale;
p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale.
Art. 2
Disposizioni relative all'autorita' competente
all'esame delle domande
1. I componenti effettivi e i componenti supplenti delle
Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore
dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti
umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di
aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d).
2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle
Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione
iniziale secondo le modalita' definite dalla Commissione nazionale e,
con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5
e 15 del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle
Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale puo' essere
svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla
Commissione nazionale.
3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i
componenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 3
Disposizioni relative alla presentazione
della domanda di protezione internazionale
1. La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata
anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di
origine puo' essere espressa dal cittadino straniero anche in forma
orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore
linguistico-culturale.
2. Quando la volonta' di chiedere la protezione internazionale e'
manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel
territorio nazionale, tale autorita' invita formalmente lo straniero
a recarsi al piu' presto, e comunque non oltre otto giorni
lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della
questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando
il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso
l'ufficio indicato, e' considerato a tutti gli effetti di legge
irregolarmente presente nel territorio nazionale.
3. L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della
richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il
richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive
comunicazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e
fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo
svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto.
Se il richiedente e' un minore non accompagnato sono fornite altresi'
al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle
garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto.
4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti
per l'avvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n.
604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unita' Dublino di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello
Stato competente all'esame della domanda. L'Unita' Dublino,
individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione alla
questura e alla Commissione territoriale competente.
5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sull'assistenza
sanitaria di cui all'articolo 16 e, se e' accertato che l'Italia e'
lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione
del presente decreto.
Art. 4
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della
domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al
comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente
all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
decreto.
2. Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui
all'articolo 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA,
specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza.
Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto, il questore puo'
disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento
ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per
tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento,
l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole
agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi
al procedimento.
3. Nel caso in cui e' disposto nel corso della procedura il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui
era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda
e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in
capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.
4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento,
previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non e' intervenuta la
decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle
misure previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, con le modalita' ed i presupposti ivi indicati.
Nel caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il richiedente puo'
rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.
5. Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel
territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti
al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto.
6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti
giorni nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del
decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e
c) del medesimo articolo 20, comma 2, rilascia un permesso di
soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino
alla decisione sulla domanda.
7. Nei casi in cui e' disposto il trattenimento nei CIE, il
permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rilasciato quando
vengono meno i presupposti della permanenza nel centro e non e'
ancora conclusa la procedura di esame della domanda.
Art. 5
Esame della domanda di protezione internazionale
1. La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le
relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie
fissati nel capo II del decreto.
2. In ogni fase del procedimento, il richiedente puo' integrare la
documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto.
3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi
dell'articolo 3, dispone l'audizione del richiedente, tramite
comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del
medesimo, fermi restando i termini piu' brevi previsti per l'esame
prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si
svolge con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto. Del
colloquio e' redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo
14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una
lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.
4. Il richiedente puo' chiedere alla Commissione il rinvio del
colloquio nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3, del
decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui e' allegata la
certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se il rinvio e'
richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il
rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio
eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le
medesime modalita', invita il richiedente a presentarsi nel giorno
inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data
utile.
5. La Commissione puo' omettere il colloquio nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva
comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei
casi di incapacita' o impossibilita' del richiedente di sostenere un
colloquio personale, la certificazione prevista dall'articolo 12,
comma 2, del decreto, qualora non risulti gia' compresa nella
documentazione allegata alla domanda e' presentata a cura
dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.
6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'articolo
13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinche' il
colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da
garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei
richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle
categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
7. Se il richiedente, benche' regolarmente convocato, non si
presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la
Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione
la Commissione da' atto che la stessa e' stata assunta in mancanza di
colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del
decreto.
Art. 6
Decisione
1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto
dall'articolo 5 adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla
protezione sussidiaria;
b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo 32, comma
1, lettera b), del decreto;
c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso
previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto.
2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la
Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere
umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del
permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'articolo 32,
comma 3, del decreto.
3. La decisione su ogni domanda e' assunta in modo individuale,
obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli 8
e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore e' estesa
ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto, la
decisione e' assunta in modo individuale per il genitore e per
ciascuno dei figli.
4. La decisione di cui al comma 1 e' assunta entro i termini
previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 7, del presente
regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione
decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta
utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni
decorrenti dal medesimo evento.
6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della
Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, da'
conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di
provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione
ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i
termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del
ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.
7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale e'
inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato
e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per
l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del
termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi
4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di
rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia
apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla
Commissione nazionale.
Art. 7
Disposizioni per l'esame prioritario
1. Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che
sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di
rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo
12, comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione,
dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la
notifica del provvedimento all'interessato.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere b)
e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima
seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma
2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'articolo
28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.
Art. 8
Disposizioni sul ricorso giurisdizionale
1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi
dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista
dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' sostituita da una dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa dall'interessato.
2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di
fiducia e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute
le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36 del decreto,
salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime
condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto.
4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il
richiedente rimane nel centro in cui si trova.
Art. 9
Disposizioni per l'istituzione dei CARA
1. I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui
all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, o
apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle
finalita' di cui al presente articolo, con decreto del Ministro
dell'interno.
3. In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono
previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad
attivita' della Commissione territoriale, ai servizi di informazione,
orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle
visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica
ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attivita'
ricreative o di studio e per il culto.
Art. 10
Modalita' di permanenza nei CARA
1. E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di
rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee
guida di cui all'articolo 12.
2. Il richiedente puo' allontanarsi dal centro per un periodo
superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto,
previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di
un suo delegato.
3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2,
deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di
esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento e'
motivato e comunicato all'interessato con le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto.
4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura
dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le
successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione
territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22,
comma 2, del decreto.
5. Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al
richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza,
come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ai
servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni vigenti in materia
di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita'
di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna
di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto
con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.
Art. 11
Disposizioni per la gestione dei CARA
1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il CARA puo'
affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che
operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli
immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le
procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo
II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' approvato lo schema di
capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi
relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui in
particolare:
a) un servizio di gestione amministrativa concernente la
registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della
uscita definitiva dal centro, nonche' la registrazione delle uscite
giornaliere;
b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la
permanenza nel centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei
diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;
c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno
screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e
della dignita' della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da
consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal centro
e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure
ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino
all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del
servizio sanitario nazionale;
d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri
la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri;
e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione
ed asilo;
f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di
orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle
caratteristiche della societa' italiana e sull'accesso ai pubblici
servizi erogati nel territorio;
g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via
ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la
funzionalita' del centro secondo standard predeterminati, in possesso
di capacita' adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti
asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti
appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
h) la nomina del direttore del centro, secondo quanto previsto
dal comma 3.
3. Il direttore del centro e' scelto tra il personale in possesso
di diploma di laurea della classe L-39 – Servizio sociale o di un
titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012,
unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con
esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore
dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di
laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali,
unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma
di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente
all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza
lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli
immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza
agli immigrati o nell'assistenza sociale.
4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in
contratto ed e' responsabile della gestione degli stessi.
5. Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di
riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato
il centro.
6. Il Ministero dell'interno – Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione, stabilisce le modalita' con cui effettuare almeno
trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza
previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti
fondamentali dei richiedenti asilo.
Art. 12
Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA
1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione
della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera
privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei
familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado,
l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di
particolari esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita adeguato
alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalita' del centro e
modalita' di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di
accoglienza.
2. Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del
Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato
istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalita' fissate
con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e
degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con
esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.
3. Possono altresi' essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo
le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1:
a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di
consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico
istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale,
nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato
interesse;
b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente
identificati.
4. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le
modalita' di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti
che ne facciano motivata richiesta.
5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale
in cui e' collocato il CARA, in conformita' alle linee guida di cui
al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una
ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze
organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed
agli orari delle visite.
Art. 13
Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'articolo 5 del
decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede:
a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli status di
protezione internazionale;
b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo
e coordinamento dell'attivita' delle medesime, il supporto
informativo e documentale necessario per assicurare criteri
applicativi uniformi della disciplina vigente, anche attraverso
l'elaborazione di apposite linee guida;
c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle richieste di
protezione internazionale e sull'evoluzione del fenomeno a livello
nazionale;
d) alla organizzazione di periodici corsi di formazione ed
aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni
territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto alle
Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per
lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di
collaborazione con l'UNHCR e l'EASO;
e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle
decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di
un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo;
f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con le
Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione
dei diritti umani, con l'EASO e con le autorita' dei Paesi membri
dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della
protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti
di carattere internazionale in materia di asilo;
g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei ministri, per l'adozione del provvedimento di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al
comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni
territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.
Art. 14
Cessazione e revoca della protezione internazionale
1. La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una
possibile causa di cessazione o di revoca della protezione
internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi
necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di
avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa
l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto
alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della
possibilita' di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il
suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della
possibilita' di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione
nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del
medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa
altresi' l'ufficio della questura competente.
2. L'audizione si svolge secondo le modalita' previste
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato,
benche' regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza
aver chiesto il rinvio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilita' di
sostenere il colloquio prevista dall'articolo 12, comma 2, del
decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione
disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica
all'interessato.
3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal
colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2.
Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione
nazionale e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ai
sensi dell'articolo 35 del decreto.
4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno status
di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la
cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi
di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il
rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto.
5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione
o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso
lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria puo' essere
rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le
condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria,
che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione
nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione.
Art. 15
Opuscolo informativo
1. La Commissione nazionale cura la redazione e l'aggiornamento
dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della
presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10 del decreto, in
cui sono contenute tutte le informazioni necessarie relative al
procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, l'opuscolo illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale, consistente nell'attribuzione dello status di
rifugiato e di titolare della protezione sussidiaria, nonche' i
criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della
domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive eventuali
modifiche;
b) le garanzie riconosciute ai richiedenti nel corso della
procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di un
eventuale allontanamento ingiustificato dai centri, ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto;
c) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia;
d) le prestazioni sanitarie e le modalita' per riceverle;
e) le modalita' di accesso al gratuito patrocinio;
f) le modalita' di iscrizione del minore alle scuole
dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente
asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in possesso del
permesso di soggiorno, di accesso a corsi di formazione e di
riqualificazione professionale;
g) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale;
h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito.
2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' tradotto nelle lingue indicate
dall'articolo 10, comma 4, del decreto e nelle altre ritenute
necessarie dalla Commissione nazionale ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero dell'interno.
Art. 16
Assistenza sanitaria
1. Il richiedente ha accesso all'assistenza sanitaria secondo
quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del
medesimo decreto nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
Art. 17
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 18
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303, recante regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
b) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, recante regolamento per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 39, in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato.
Art. 19
Disposizione finale
1. I rinvii al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato contenuti in ogni altra
disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti
alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2015
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015
Interno, foglio n. 410