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Cassazione 11 marzo 2009 Diritto all’espulsione se condanna cittadino extraue non supera 2 anni

Corte Cassazione 11 marzo 2009  Diritto all’espulsione se condanna cittadino extraue non supera 2 anni
Cassazione Sentenza n. 10752 del 11 marzo 2009 Diritto all’espulsione se condanna cittadino extraue non supera 2 anni
E’ legittima l’automatica espulsione del cittadino extraue condannato per reati per i quali è prevista una pena non superiore a due anni. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che “la sanzione sostitutiva dell’espulsione ex art. 16 comma 5 D. Lgs. 286/98 ha natura amministrativa e va ricondotta nell’alveo delle misure alternative alla detenzione (e non delle sanzioni amministrative). Tale misura, tuttavia, non è equiparabile alle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario in quanto volta non a consentire l’inserimento del condannato nel contesto sociale attivo, quanto piuttosto a deflazionare la popolazione carceraria allontanando dal territorio nazionale quegli stranieri, non appartenenti alla Comunità europea, che non sono in regola con il permesso di soggiorno, purché si tratti di pene contenute (inferiori a due anni di reclusione) e non siano di particolare gravità. In tal modo lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva a fronte del vantaggio immediato di evitare un sovraffollamanento del circuito carcerario. Pertanto, qualora lo straniero versi nelle condizioni di legge per poter usufruire della sanzione sostitutiva dell’espulsione ex. art 16 T.U. (cioè sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’art. 13 comma 2 D. Lgs. 286/98, debba scontare una pena detentiva non superiore a due anni e la condanna non riguardi uno o più delitti previsti dall’art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., ovvero i delitti previsti dal D. Lgs. citato) è titolare di un diritto ad essere espulso con esclusione di qualsiasi potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del PM di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento.

 

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