La convivenza della lavoratrice presso il domicilio del datore di lavoro non è di per sé sufficiente ad affermare anche lo svolgimento di attività lavorativa per tutto il suddetto tempo di convivenza.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 22399/2013, ha rigettato l’appello di una collaboratrice domestica che rivendicava differenze retributive adducendo che avesse lavorato per tutto il periodo della convivenza presso l’abitazione del datore di lavoro.