Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6315 del 20 aprile 2012
Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano – status giuridico prima del rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30 del 2007 – convivenza necessaria –
Il familiare coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e, sino al momento in cui non ottenga detto titolo (avente valore costitutivo per l’esercizio dei diritti nell’Unione europea), la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare (artt. 19, comma 2, lett. C), dei d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 del d.P.R. n. 394 del 1999) nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva il cui accertamento compete all’Amministrazione ed è soggetto al controllo del giudice.