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Cassazione: sentenza 10 gennaio 2012 su rapporti di lavoro con irregolari

Corte di Cassazione Sentenza del 10 gennaio 2012 n. 251
Rapporto di lavoro – stranieri irregolari e possibilità di configurazione del reato di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.

 

13 gennaio 2012 – L’articolo 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) prevede quale evento l’induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della libertà della persona di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; e tale non può essere considerata l’adesione all’offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e malamente retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest’ultimo possa in ogni momento sottrarvisi. Né siffatta libertà di scelta può essere ritenuta coartata dalla sola circostanza dell’essere il lavoratore straniero, sia lo stesso o meno in condizioni di clandestinità, per il vero nella specie ricorrenti solo per taluni dei dipendenti.

Se è vero infatti che la necessità richiamata dall’art. 600 cod. pen. non deve raggiungere gli estremi dello stato rilevante ai sensi dell’art.54 cod. pen. (essendo sufficiente una situazione di debolezza idonea a condizionare la volontà della vittima) è vero, altresì, che un effettivo condizionamento della volontà nell’accettare condizioni lavorative quali quelle descritte, non può essere ravvisato nella mera esigenza di prestare un lavoro per ottenere sostentamento. Tale esigenza, identificabile nella generalità delle situazioni personali e non corredata da connotati qualitativi ulteriori negli stranieri regolarmente o irregolarmente entrati nel territorio nazionale alla ricerca di migliori condizioni di vita, non può essere inquadrata nella ipotesi di reato suddetta, ma è necessario che a questa condizione si aggiungano fattori ulteriori e incidenti sulla libertà personale e di circolazione della vittima, quali, esemplificativamente individuate dalla Corte, la necessità di saldare il debito con i soggetti che abbiano agevolato l’immigrazione clandestina dello straniero.

 

 

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