Con l’ordinanza n. 6880 del 24 marzo 2011 la Corte di Cassazione chiarisce, aderendo all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia circa l’art. 11, n.1 della Direttiva del Consiglio 2004/83/CE, la distinzione dei requisiti necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria dello straniero rispetto ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Si tratta infatti di due situazioni distinte, tant’è che la protezione sussidiaria può essere concessa ove non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per il riconoscimento della prima non è necessario che sussista il “fumus persecutionis“, come invece richiesto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. La valutazione dei presupposti per la protezione sussidiaria, prescinde dalla opinioni politiche dello straniero e deve rivolgersi alla verifica dell’eventuale concreta sussistenza del pericolo di morte, di tortura o di subire trattamenti degradanti. Solo qualora tali elementi non sussistano in concreto, può essere rifiutata la concessione della protezione sussidiaria.