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Cass.Sent 14/11/2008 – ricong con coniuge comunitario anche se segnalato al SIS

Cassazione Sentenza del 14 novembre 2008 – ricongiungimento con coniuge comunitario anche se segnalato al SIS ma non pericoloso per l’ordine pubblico
Cassazione Sentenza n. 27224 del 14 novembre 2008 –  ricongiungimento con coniuge comunitario anche se segnalato al SIS ma non pericoloso per l’ordine pubblico.
Nel caso in specie, una cittadina italiana chiedeva all’Ambasciata italiana a Tunisi, un visto per motivi familiari a favore del coniuge straniero. Detta richiesta veniva rigettata sulla base dell’esistenza a carico del richiedente di un decreto di espulsione che lo rendeva “persona indesiderabile all’area Schengen”.
Avverso tale diniego la moglie, cittadina italiana, proponeva ricorso che veniva rigettato dal Tribunale di Bologna in quanto il marito era segnalato come persona inammissibile nel sistema Schengen e tra i coniugi non si era instaurata la convivenza.
Anche il reclamo proposto contro la decisione del Tribunale è stato respinto dalla Corte d’appello di Bologna. La Corte, in particolare metteva in evidenza che l’articolo 4, comma 6 del D.lgs n. 286 del 98 prevede espressamente che non possono fare ingresso in Italia e sono respinti alla Frontiera gli stranieri espulsi salvo che abbiano ottenuto particolare autorizzazione al rientro. Il cittadino straniero si trovava, infatti, nella condizione di essere stato espulso e di non aver chiesto alcuna autorizzazione al rientro.
Avverso la decisione della Corte d’appello di Bologna, la ricorrente presenta ricorso in Cassazione chiedendo alla Corte di chiarire se, nel caso di specie e cioè nel caso in cui una cittadina italiana richiede alle autorità consolari italiane il rilascio di un visto d’ingresso per motivi familiari per il coniuge straniero, la mera segnalazione dello straniero nel sistema informativo Schengen è motivo sufficiente per negare il rilascio del visto.
La ricorrente, in particolare vuole conoscere la normativa da applicare al caso considerato: la normativa comunitaria dettata in materia di ricongiungimenti (Decreto Legislativo n. 30 del 2007) oppure il Decreto Legislativo n. 386 del 98 relativo ai cittadini extraUE.
Quest’ultima è la questione che il Collegio ritiene di dovere affrontare in maniera prioritaria. Ebbene, il Collegio fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 31 gennaio 2006 che afferma: uno Stato contraente può procedere alla segnalazione di un cittadino extraUE  coniuge di un cittadino comunitario solo dopo aver constatato che tale straniero costituisce una minaccia effettiva e attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Ne consegue che ove lo Stato membro rifiuti l’ingresso nel territorio Schengen a cittadini extraUE coniugi di cittadini comunitari, per il solo motivo che sono segnalati al SIS senza verificare se tale persona è una minaccia per lo Stato viola gli obblighi di legge, come nel caso in specie.
Tuttavia,  però, chi vuol far revocare il rifiuto delle autorità al ricongiungimento ha l’onere di provare l’ininfluenza della segnalazione e cioè che l’extracomunitario non costituisce un pericolo, ciò che il ricorrente non ha fatto. Proprio per tale motivi il ricorso è respinto poiché è necessario che il ricorrente acquisisca la dovuta informazione circa la segnalazione al SIS e che censuri il provvedimento negativo assumendo la insussistenza delle condizioni che devono accompagnarsi alla segnalazione. La mera denuncia di un vizio di motivazione del provvedimento di diniego, come ha fatto la ricorrente, non consente alcun accertamento della sussistenza del diritto al ricongiungimento ovvero della insussistenza di ragioni ostative al rilascio del visto e quindi non può portare all’accoglimento del ricorso.

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