Consiglio di Stato Sentenza del 19 giugno 2009 diniego di regolarizzazione per segnalazione al SIS
Consiglio di Stato Sentenza n. 4103 del 19 giugno 2009 diniego di regolarizzazione per segnalazione al SIS
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto con cui la Prefettura di Verona, ha respinto l’istanza di emersione di lavoro irregolare in virtù di una segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’accordo di Schengen da parte del paese inseritore, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Avverso la sentenza ha proposto appello il ricorrente sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
Nel dettaglio, è necessario verificare se, alla stregua della disciplina vigente, la segnalazione citata osti per ciò solo all’accoglimento dell’istanza, senza che possa riconoscersi, pertanto, all’Amministrazione un margine valutativo o se, viceversa, come ritenuto dal primo giudice, costituisca solo un elemento destinato a cadere in un più ampio ambito oggettuale rimesso all’apprezzamento dell’Autorità amministrativa.
Invero, l’articolo 1, comma 8 lett. b) del citato d.l. n. 195 prevede che la regolarizzazione debba essere negata nel caso di stranieri che “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”; non è dubbio che questa sia la fattispecie realizzatasi nei confronti del ricorrente, che all’epoca di adozione dell’atto impugnato, era destinatario di una segnalazione ai fini della non ammissione in corso di validità. In presenza di tale ipotesi, l’Amministrazione è vincolata alla adozione di un provvedimenti di reiezione della istanza di regolarizzazione in forza di specifica disposizione di legge; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione.
Per ciò il ricorso viene respinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4103/09
Reg.Dec.
N. 7220 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7220/2004, proposto da GRUMEZESCU NELU rappresentato e difeso dagli Avv. Benito Panariti e Davide Adami con domicilio eletto in Roma via Celimontana n. 38, presso lo studio del primo;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
PREFETTURA DI VERONA, in persona del Prefetto non costituitasi;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sede di Venezia Sez. III n. 1137/2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2009 relatore il Consigliere Roberto Garofoli. Uditi l’avv. Calvetta per delega dell’avv. Panariti e l’avv. dello Stato Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto con cui la Prefettura di Verona, ha respinto l’istanza di emersione di lavoro irregolare. Il giudice di prime cure ha in specie ritenuto infondata la censura con cui era stato dedotto il difetto motivazionale del provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza propone appello il ricorrente sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 17 marzo 2009 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esplicitate.
La questione interpretativa sottoposta al Collegio attiene al rilievo da riconoscere, in sede di definizione dell’istanza di emersione di lavoro irregolare, alla segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’accordo di Schengen da parte del paese inseritore, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Nel dettaglio, è necessario verificare se, alla stregua della disciplina vigente, la segnalazione citata osti per ciò solo all’accoglimento dell’istanza, senza che possa riconoscersi, pertanto, all’Amministrazione un margine valutativo o se, viceversa, come ritenuto dal primo giudice, costituisca solo un elemento destinato a cadere in un più ampio ambito oggettuale rimesso all’apprezzamento dell’Autorità amministrativa.
Il Collegio ritiene di dover aderire alla prima delle due impostazioni ricostruttive indicate.
Invero, l’articolo 1, comma 8 lett. b) del citato d.l. n. 195 prevede che la regolarizzazione debba essere negata nel caso di stranieri che “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”; non è dubbio che questa sia la fattispecie realizzatasi nei confronti del ricorrente, che all’epoca di adozione dell’atto impugnato, era destinatario di una segnalazione ai fini della non ammissione in corso di validità.
In presenza di tale ipotesi, l’Amministrazione è vincolata alla adozione di un provvedimenti di reiezione della istanza di regolarizzazione in forza di specifica disposizione di legge; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero della cui regolarizzazione si tratti e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia.
Alla stregua delle esposte ragioni va quindi respinto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere est.
Roberto Giovagnoli Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il19/06/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero………………………………………………………………………………….
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria