Cassazione , sez. I penale, sentenza 25.05.2006 n° 30774
Ordine di espulsione – insufficienza economica – giustificato motivo
Non è punibile il cittadino extracomunitario che non adempie all’ordine di allontanamento del questore a causa di una condizione giustificativa che non può essere costituita dal mero disagio economico di regola sottostante al fenomeno migratorio ma può essere integrata da una condizione di assoluta indigenza dello straniero, che non gli permetta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare area i marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio.
Viene poi ribadita la necessità che gli atti concernenti l’espulsione siano comunicati all’interessato in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola
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