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D. Lgs. 3/2007 soggiornanti di lungo periodo

 DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.3
Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo 

 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, 
 concernente  lo  status  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  che  siano 
 soggiornanti di lungo periodo; 
   Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, 
 recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti 
 dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge 
 comunitaria 2004; 
   Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
 dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 
 decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  e  successive 
 modificazioni; 
   Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, 
 recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, 
 adottata nella riunione del 28 luglio 2006; 
   Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei 
 deputati; 
   Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della 
 Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui 
 all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62; 
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
 riunione del 1° dicembre 2006; 
   Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro 
 dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il 
 Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze 
 ed il Ministro della solidarieta' sociale; 
                               E m a n a 
                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
        Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
   1. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina 
 dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero di cui al 
 decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive 
 modificazioni,  di  seguitodenominato: «decreto legislativo 25 luglio 
 1998, n. 286», sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
                               «Art. 9. 
      Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
   1. Lo  straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso 
 di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di 
 un  reddito  non  inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, 
 nel   caso   di  richiesta  relativa  ai  familiari,  di  un  reddito 
 sufficiente  secondo  i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, 
 lettera b)  e  di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi 
 previsti   dalla   legge   regionale  per  gli  alloggi  di  edilizia 
 residenziale  pubblica  ovvero  che  sia  fornito  dei  requisiti  di 
 idoneita'  igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria 
 locale  competente  per  territorio,  puo'  chiedere  al  questore il 
 rilascio  del  permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo 
 periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. 
   2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' 
 a  tempo  indeterminato  ed  e' rilasciato entro novanta giorni dalla 
 richiesta. 
   3. La  disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri 
 che: 
     a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; 
     b) soggiornano  a  titolo  di  protezione temporanea o per motivi 
 umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo 
 e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
     c) soggiornano  per  asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento 
 dello  status  di  rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione 
 definitiva circa tale richiesta; 
     d) sono  titolari  di  un  permesso  di soggiorno di breve durata 
 previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; 
     e) godono  di  uno status giuridico previsto dalla convenzione di 
 Vienna  del  1961  sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di 
 Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 
 sulle  missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla 
 rappresentanza  degli  Stati  nelle loro relazioni con organizzazioni 
 internazionali di carattere universale. 
   4. Il  permesso  di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
 non  puo'  essere  rilasciato  agli stranieri pericolosi per l'ordine 
 pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si 
 tiene  conto  anche  dell'appartenenza  dello  straniero ad una delle 
 categorie  indicate  nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 
 1423,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 
 327,  o  nell'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, come 
 sostituito  dall'articolo  13  della legge 13 settembre 1982, n. 646, 
 ovvero  di  eventuali  condanne  anche  non  definitive,  per i reati 
 previsti  dall'articolo 380  del codice di procedura penale, nonche', 
 limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo 
 codice.  Ai  fini  dell'adozione  di  un  provvedimento di diniego di 
 rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al presente comma il 
 questore   tiene  conto  altresi'  della  durata  del  soggiorno  nel 
 territorio   nazionale   e   dell'inserimento  sociale,  familiare  e 
 lavorativo dello straniero. 
   5. Ai  fini  del  calcolo  del  periodo  di  cui al comma 1, non si 
 computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi  indicati  nelle 
 lettere d) ed e) del comma 3. 
   6.   Le  assenze  dello  straniero  dal  territorio  nazionale  non 
 interrompono  la  durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse 
 nel  computo  del  medesimo  periodo quando sono inferiori a sei mesi 
 consecutivi   e   non   superano   complessivamente  dieci  mesi  nel 
 quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' 
 di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di 
 salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
   7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato: 
     a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
     b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
     c) quando  mancano  o  vengano  a  mancare  le  condizioni per il 
 rilascio, di cui al comma 4; 
     d) in  caso  di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo 
 di dodici mesi consecutivi; 
     e) in  caso  di  conferimento  di  permesso di soggiorno di lungo 
 periodo  da  parte  di altro Stato membro dell'Unione europea, previa 
 comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza 
 dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. 
   8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno 
 ai  sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con 
 le  stesse  modalita'  di  cui  al presente articolo. In tal caso, il 
 periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni. 
   9. Allo  straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno 
 CE  per  soggiornanti  di lungo periodo e nei cui confronti non debba 
 essere  disposta  l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno 
 per altro tipo in applicazione del presente testo unico. 
   10. Nei  confronti  del  titolare  del permesso di soggiorno CE per 
 soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta: 
     a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; 
     b) nei  casi  di  cui  all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 
 27 luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 
 31 luglio 2005, n. 155; 
     c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate 
 all'articolo   1  della  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423,  ovvero 
 all'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia 
 stata  applicata,  anche  in  via  cautelare, una delle misure di cui 
 all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
   11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al 
 comma 10,  si  tiene  conto  anche  dell'eta' dell'interessato, della 
 durata  del  soggiorno  sul  territorio  nazionale, delle conseguenze 
 dell'espulsione  per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza 
 di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza 
 di tali vincoli con il Paese di origine. 
   12.   Oltre   a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente 
 soggiornante  nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di 
 soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo': 
     a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e 
 circolare  liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto 
 dall'articolo 6, comma 6; 
     b) svolgere  nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa 
 subordinata  o  autonoma  salvo  quelle  che  la  legge espressamente 
 riserva  al  cittadino  o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di 
 attivita'  di  lavoro  subordinato  non  e'  richiesta la stipula del 
 contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis; 
     c) usufruire   delle   prestazioni   di  assistenza  sociale,  di 
 previdenza  sociale,  di  quelle  relative  ad  erogazioni in materia 
 sanitaria,  scolastica  e  sociale,  di quelle relative all'accesso a 
 beni  e  servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla 
 procedura  per  l'ottenimento  di  alloggi  di  edilizia residenziale 
 pubblica,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  e  sempre che sia 
 dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio 
 nazionale; 
     d) partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  con le forme e nei 
 limiti previsti dalla vigente normativa. 
   13.  E'  autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello 
 straniero  espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare 
 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui 
 al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la 
 sicurezza dello Stato.»; 
     b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
                              «Art. 9-bis 
 Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
           di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro 
   1. Lo  straniero,  titolare  di  un  permesso  di  soggiorno CE per 
 soggiornanti  di  lungo  periodo  rilasciato  da  altro  Stato membro 
 dell'Unione  europea  e  in  corso  di  validita',  puo'  chiedere di 
 soggiornare  sul  territorio nazionale per un periodo superiore a tre 
 mesi, al fine di: 
     a) esercitare  un'attivita'  economica  in qualita' di lavoratore 
 subordinato  o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 
 26.  Le  certificazioni  di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo 
 Sportello unico per l'immigrazione; 
     b) frequentare  corsi di studio o di formazione professionale, ai 
 sensi della vigente normativa; 
     c) soggiornare  per  altro  scopo  lecito previa dimostrazione di 
 essere  in  possesso  di  mezzi  di  sussistenza  non occasionali, di 
 importo  superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge 
 per  l'esenzione  dalla  partecipazione alla spesa sanitaria e di una 
 assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. 
   2. Allo  straniero  di  cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di 
 soggiorno  secondo  le  modalita' previste dal presente testo unico e 
 dal regolamento di attuazione. 
   3. Ai  familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno 
 CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  e in possesso di un valido 
 titolo  di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e' 
 rilasciato  un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi 
 dell'articolo  30,  commi 2,  3  e  6,  previa  dimostrazione di aver 
 risieduto  in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo 
 nel  medesimo  Stato  membro e di essere in possesso dei requisiti di 
 cui all'articolo 29, comma 3. 
   4. Per  soggiorni  inferiori  a  tre mesi, allo straniero di cui ai 
 commi 1  e  3  si  applica  l'articolo 5, comma 7, con esclusione del 
 quarto periodo. 
   5. Agli  stranieri  di  cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso 
 nel  territorio  nazionale  in  esenzione di visto e si prescinde dal 
 requisito  dell'effettiva  residenza  all'estero  per la procedura di 
 rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22. 
   6. Il  permesso  di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e, 
 se  rilasciato,  e'  revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine 
 pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si 
 tiene  conto  anche  dell'appartenenza  dello  straniero ad una delle 
 categorie  indicate  nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 
 1423,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 
 327,  o  nell'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, come 
 sostituito  dall'articolo  13  della legge 13 settembre 1982, n. 646, 
 ovvero  di  eventuali  condanne,  anche  non  definitive, per i reati 
 previsti  dall'articolo  380 del codice di procedura penale, nonche', 
 limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo 
 codice.  Nell'adottare  il  provvedimento  si  tiene  conto dell'eta' 
 dell'interessato,   della   durata   del   soggiorno  sul  territorio 
 nazionale,  delle  conseguenze  dell'espulsione per l'interessato e i 
 suoi  familiari,  dell'esistenza  di  legami  familiari e sociali nel 
 territorio  nazionale  e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di 
 origine. 
   7.  Nei  confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il 
 provvedimento  di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 2, 
 lettera b),  e  l'allontanamento  e' effettuato verso lo Stato membro 
 dell'Unione  europea  che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel 
 caso  sussistano  i  presupposti  per l'adozione del provvedimento di 
 espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 1, e dell'articolo 3, 
 comma  1,  del  decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
 modificazioni,  dalla  legge  31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' 
 adottata  sentito  lo  Stato  membro che ha rilasciato il permesso di 
 soggiorno  e  l'allontanamento  e'  effettuato  fuori  dal territorio 
 dell'Unione europea. 
   8.  Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti 
 di  cui  all'articolo  9,  e'  rilasciato, entro novanta giorni dalla 
 richiesta,  un  permesso  di  soggiorno  CE per soggiornanti di lungo 
 periodo.  Dell'avvenuto  rilascio e' informato lo Stato membro che ha 
 rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
 lungo periodo.». 
   
        
                                Art. 2. 
                       Disposizioni transitorie 
   1. All'articolo  30,  comma 4,  del  decreto  legislativo 25 luglio 
 1998, n. 286, le parole: «, ovvero con straniero titolare della carta 
 di soggiorno di cui all'articolo 9,» sono soppresse. 
   2. Agli  stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano 
 le norme del presente decreto. 
   3. Quando   leggi,   regolamenti,   decreti,   od   altre  norme  o 
 provvedimenti,   fanno   riferimento  alla  carta  di  soggiorno,  il 
 riferimento  si  intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
 di  lungo  periodo,  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 
 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1. 
   4.  Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto 
 di  contatto  e allo scambio di informazioni e documentazione con gli 
 Stati   membri  dell'Unione  europea  in  applicazione  del  presente 
 decreto. 
   
        
                                Art. 3. 
                           Norma finanziaria 
   1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 
 1  milione  di  euro  per l'anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a 
 decorrere  dall'anno  2007,  si  provvede  per  l'anno  2006 mediante 
 utilizzo  delle  risorse  relative all'autorizzazione di spesa di cui 
 alla  legge  16 aprile  1987,  n. 183, che, a tale fine, sono versate 
 nell'anno  stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni 
 successivi   mediante   corrispondente   riduzione   della   predetta 
 autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 
 1987,   n.   183.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' 
 autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti 
 variazioni di bilancio. 
   2.  Il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero  del lavoro e della 
 previdenza   sociale   e  il  Ministero  della  solidarieta'  sociale 
 provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il 
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini della sollecita 
 adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, 
 comma 7,   della   legge   5 agosto   1978,   n.  468,  e  successive 
 modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 
 7, secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o 
 nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di 
 cui  al  presente  comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, 
 corredati da apposite relazioni illustrative. 
   3.  Gli  uffici competenti provvedono all'applicazione del presente 
 decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse 
 umane,  strumentali  e finanziarie previste a legislazione vigente e, 
 comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   
        
                                Art. 4. 
                             Norma finale 
   1. Entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente 
 decreto  si  procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 
 23 agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni, all'emanazione 
 delle  norme  di  attuazione  ed  integrazione  del presente decreto, 
 nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute 
 nel  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
 agosto 1999, n. 394. 
   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
 osservare. 
     Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007 
                              NAPOLITANO 
                               Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei 
                               Ministri 
                               Bonino,   Ministro   per  le  politiche 
                               europee 
                               Amato, Ministro dell'interno 
                               D'Alema, Ministro degli affari esteri 
                               Mastella, Ministro della giustizia 
                               Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia 
                               e delle finanze 
                               Ferrero,  Ministro  della  solidarieta' 
                               sociale 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella 
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Decreto legislativo 8 gennaio 2007 PDS CE

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