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Decreto 3/07/09 ingresso in Italia per formazione professionale e tirocini formativi

 Contingente per  l’anno  2009  relativo  all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

 Il 3 settembre 2009 è stato pubblicato, nella gazzetta ufficiale n.204, il decreto del  Ministero  del Lavoro della Salute e delle  Politiche  Sociali,  con il quale viene fissato il Contingente per l’anno 2009 relativo all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. In base all’art. 44-bis, comma 6, del dpr n.  394/1999 è previsto che ,in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di  ciascun anno del decreto di programmazione  annuale  del  contingente,  il  Ministro del Lavoro e delle   Politiche  Sociali,  nel  secondo  semestre  dell’anno,  può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente, ad emanare un decreto con il numero delle quote disponibili. Considerato  che  alla  data del 30 giugno 2009 non è stato pubblicato  il  decreto  di programmazione annuale del contingente, di cui  all’art.  44-bis,  comma  6,  del  dpr n. 394/1999, il Ministero ha provveduto all’emanazione del decreto. In totale si tratta di 10 mila ingressi suddivisi in due gruppi  da 5mila. Il primo gruppo di 5mila unita’ si riferisce  a  corsi  di  formazione professionale  finalizzati  al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione  delle  competenze acquisite di durata non superiore a 24  mesi,  ai  sensi  dell’art.  44-bis,  comma  5,  del dpr n.  394/1999,  organizzati  da enti di formazione  accreditati  secondo  le  norme  dell’art.  142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le altre  5.000  unita’  sono destinate allo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento  promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998,  n.  142,  in  funzione  del  completamento  di  un percorso di formazione professionale.Il decreto, inoltre,all’art 2, suddivide  le  quote del secondo gruppo tra le regioni   e  le province  autonome.

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