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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015, n. 21

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale a norma dell'articolo  38,  comma  1,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (15G00029)

(GU n.53 del 5-3-2015)
 

 Vigente al: 20-3-2015 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti gli articoli  1-sexies  ed  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, che rispettivamente  prevedono  il  Sistema  di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed  il  Fondo  nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo;
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, di  attuazione
della  direttiva   2003/9/CE   che   reca   norme   minime   relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della  direttiva   2004/83/CE,   recante   norme   minime
sull'attribuzione  a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE, recante norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonche'
in particolare l'articolo 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.  303,  recante  regolamento  relativo  alle   procedure   per   il
riconoscimento dello status di rifugiato;
  Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 15 maggio 2014;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il  Ministro   della
giustizia, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il
Ministro della salute;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni  Unite  per  i
rifugiati;
    b) decreto: decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  di
attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato;
    c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo,  previsti
dall'articolo 20 del decreto;
    d) CIE:  i  centri  di  identificazione  ed  espulsione  previsti
dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    e) cittadino straniero: cittadino di un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea o apolide;
    f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale  per  il
riconoscimento    della    protezione    internazionale,     prevista
dall'articolo 4 del decreto;
    g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto
di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto;
    h) domanda o richiesta:  la  richiesta  diretta  ad  ottenere  la
protezione internazionale;
    i) EASO: European  Asylum  Support  Office/  Ufficio  europeo  di
sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
    l) minore  non  accompagnato:  il  cittadino  straniero  di  eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi  causa,  nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
    m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo  status
di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251;
    n) richiedente: il  cittadino  straniero  che  ha  presentato  la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata  ancora
adottata una decisione definitiva;
    o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di
un cittadino straniero quale rifugiato, a  seguito  dell'accoglimento
della domanda di protezione internazionale;
    p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento  da  parte
dello Stato di un cittadino  straniero  quale  persona  ammessa  alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda  di
protezione internazionale.

                               Art. 2
 
           Disposizioni relative all'autorita' competente
                       all'esame delle domande
 
  1.  I  componenti  effettivi  e  i   componenti   supplenti   delle
Commissioni  territoriali  nominati  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore
dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela  dei  diritti
umani. Tali componenti  partecipano  ai  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento  organizzati  dalla  Commissione  nazionale  ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d).
  2.  I  componenti  effettivi  ed  i  componenti   supplenti   delle
Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso  di  formazione
iniziale secondo le modalita' definite dalla Commissione nazionale e,
con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5
e 15 del decreto. In caso di  sostituzione  di  un  componente  delle
Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale puo' essere
svolto in occasione del primo corso di  aggiornamento  fissato  dalla
Commissione nazionale.
  3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite  con  la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano  con  il  voto
favorevole di almeno tre componenti. Quando  sono  presenti  tutti  i
componenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.

                               Art. 3
 
 
              Disposizioni relative alla presentazione
             della domanda di protezione internazionale
 
  1. La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata
anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di
origine puo' essere espressa dal cittadino straniero anche  in  forma
orale  e  nella  propria  lingua  con  l'ausilio  di   un   mediatore
linguistico-culturale.
  2. Quando la volonta' di chiedere la protezione  internazionale  e'
manifestata all'ufficio di  polizia  di  frontiera  all'ingresso  nel
territorio nazionale, tale autorita' invita formalmente lo  straniero
a  recarsi  al  piu'  presto,  e  comunque  non  oltre  otto   giorni
lavorativi,  salvo  giustificato  motivo,  presso   l'ufficio   della
questura competente alla formalizzazione della richiesta,  informando
il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso
l'ufficio indicato, e' considerato  a  tutti  gli  effetti  di  legge
irregolarmente presente nel territorio nazionale.
  3. L'ufficio della questura  provvede  alla  formalizzazione  della
richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita  il
richiedente ad eleggere domicilio, anche  ai  fini  delle  successive
comunicazioni, salvo quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  e
fornisce  al  richiedente  tutte  le   informazioni   relative   allo
svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10  del  decreto.
Se il richiedente e' un minore non accompagnato sono fornite altresi'
al minore  le  informazioni  sullo  specifico  procedimento  e  sulle
garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto.
  4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti
per  l'avvio  del  procedimento  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unita'  Dublino  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello
Stato  competente  all'esame   della   domanda.   L'Unita'   Dublino,
individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione  alla
questura e alla Commissione territoriale competente.
  5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di  cui  al  comma  4  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  quelle  sull'assistenza
sanitaria di cui all'articolo 16 e, se e' accertato che  l'Italia  e'
lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra  disposizione
del presente decreto.

                               Art. 4
 
 
       Istruttoria della domanda di protezione internazionale
 
  1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della
domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di  cui  al
comma 2, invia gli  atti  alla  Commissione  territoriale  competente
all'esame della domanda  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  5,  del
decreto.
  2. Qualora  sussistano  le  condizioni  per  l'accoglienza  di  cui
all'articolo 20 del decreto, l'ufficio  della  questura,  sentito  il
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno, invita il richiedente a  presentarsi  presso  il  CARA,
specificando espressamente i motivi  che  determinano  l'accoglienza.
Nei casi di  cui  all'articolo  21  del  decreto,  il  questore  puo'
disporre, previa valutazione  del  caso  concreto,  il  trattenimento
ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai  sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Per
tutta la durata  del  periodo  di  accoglienza  o  di  trattenimento,
l'indirizzo del centro costituisce il  luogo  di  residenza  valevole
agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi
al procedimento.
  3. Nel caso in  cui  e'  disposto  nel  corso  della  procedura  il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello  in  cui
era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda
e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio,  la  competenza  rimane  in
capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.
  4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di  trattenimento,
previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non  e'  intervenuta  la
decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso  alle
misure previste dagli articoli 5  e  6  del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 140, con le modalita' ed i presupposti ivi  indicati.
Nel caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture  del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal
decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  140,  il  richiedente  puo'
rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.
  5. Se, nel caso  concreto,  sussiste  rischio  di  dispersione  nel
territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia  gli  atti
al  prefetto  competente  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto.
  6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore,  trascorsi  venti
giorni nei casi di cui all'articolo 20,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b)  e
c) del medesimo  articolo  20,  comma  2,  rilascia  un  permesso  di
soggiorno per richiesta asilo valido per tre  mesi  rinnovabile  fino
alla decisione sulla domanda.
  7. Nei casi in  cui  e'  disposto  il  trattenimento  nei  CIE,  il
permesso di  soggiorno  per  richiesta  asilo  e'  rilasciato  quando
vengono meno i presupposti della  permanenza  nel  centro  e  non  e'
ancora conclusa la procedura di esame della domanda.

                               Art. 5
 
 
          Esame della domanda di protezione internazionale
 
  1. La Commissione territoriale  esamina  la  domanda  e  adotta  le
relative decisioni secondo i  principi  fondamentali  e  le  garanzie
fissati nel capo II del decreto.
  2. In ogni fase del procedimento, il richiedente puo' integrare  la
documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto.
  3.  La  Commissione  territoriale  ricevuta  la  domanda  ai  sensi
dell'articolo  3,  dispone  l'audizione  del   richiedente,   tramite
comunicazione effettuata dalla questura competente al  domicilio  del
medesimo, fermi restando i termini piu' brevi  previsti  per  l'esame
prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il  colloquio  si
svolge con le modalita' di  cui  all'articolo  13  del  decreto.  Del
colloquio e' redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo
14 del decreto, di cui viene  data  lettura  al  richiedente  in  una
lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.
  4. Il richiedente puo' chiedere  alla  Commissione  il  rinvio  del
colloquio nelle ipotesi  previste  dall'articolo  12,  comma  3,  del
decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui e'  allegata  la
certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se  il  rinvio  e'
richiesto per condizioni di salute.  Se  la  Commissione  accorda  il
rinvio, comunica direttamente all'interessato,  presso  il  domicilio
eletto, la data del  nuovo  colloquio.  In  caso  contrario,  con  le
medesime modalita', invita il richiedente a  presentarsi  nel  giorno
inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima  data
utile.
  5. La Commissione puo' omettere  il  colloquio  nei  casi  previsti
dall'articolo  12,  comma  2,   del   decreto,   dandone   tempestiva
comunicazione all'interessato tramite  la  questura  competente.  Nei
casi di incapacita' o impossibilita' del richiedente di sostenere  un
colloquio personale, la  certificazione  prevista  dall'articolo  12,
comma 2,  del  decreto,  qualora  non  risulti  gia'  compresa  nella
documentazione  allegata  alla   domanda   e'   presentata   a   cura
dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.
  6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti  dall'articolo
13 del decreto. La Commissione  adotta  idonee  misure  affinche'  il
colloquio si  svolga  in  condizioni  di  riservatezza,  in  modo  da
garantire la riservatezza  dell'identita',  delle  dichiarazioni  dei
richiedenti  e  delle  condizioni  dei  soggetti  appartenenti   alle
categorie  vulnerabili   indicate   dall'articolo   8   del   decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
  7. Se  il  richiedente,  benche'  regolarmente  convocato,  non  si
presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto  il  rinvio,  la
Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione
la Commissione da' atto che la stessa e' stata assunta in mancanza di
colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo  12,  comma  4,  del
decreto.

                               Art. 6
 
 
                              Decisione
 
  1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto
dall'articolo 5 adotta una delle seguenti decisioni:
    a) riconosce lo status di rifugiato o  di  persona  ammessa  alla
protezione sussidiaria;
    b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo  32,  comma
1, lettera b), del decreto;
    c)  rigetta  la  domanda  per  manifesta  infondatezza  nel  caso
previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto.
  2. Nei  casi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  1,  la
Commissione, se ritiene che  sussistono  gravi  motivi  di  carattere
umanitario trasmette  gli  atti  al  questore  per  il  rilascio  del
permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi  dell'articolo  32,
comma 3, del decreto.
  3. La decisione su ogni domanda e'  assunta  in  modo  individuale,
obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli  8
e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore e'  estesa
ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  del  decreto,  la
decisione e' assunta in  modo  individuale  per  il  genitore  e  per
ciascuno dei figli.
  4. La decisione di cui al  comma  1  e'  assunta  entro  i  termini
previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.
  5. Nei  casi  previsti  dall'articolo  5,  comma  7,  del  presente
regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la  Commissione
decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta
utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre  giorni
decorrenti dal medesimo evento.
  6. La decisione sulla domanda di  protezione  internazionale  della
Commissione e' corredata da motivazione di fatto e  di  diritto,  da'
conto delle fonti di  informazione  sulla  situazione  dei  Paesi  di
provenienza,  reca  le  indicazioni   sui   mezzi   di   impugnazione
ammissibili,  indica  il  Tribunale  territorialmente  competente,  i
termini per  l'impugnazione  e  specifica  se  la  presentazione  del
ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.
  7. La decisione  sulla  domanda  di  protezione  internazionale  e'
inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato
e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23
del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  per
l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi  4  e  5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  alla  scadenza  del
termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi
4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
  8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto  lo  status  di
rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione  rilascia
apposita certificazione sulla  base  del  modello  predisposto  dalla
Commissione nazionale.

                               Art. 7
 
 
                Disposizioni per l'esame prioritario
 
  1. Quando nel corso dell'istruttoria  la  Commissione  accerta  che
sussistono i  presupposti  per  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo
12, comma 2, del decreto, ed  adotta  contestualmente  la  decisione,
dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per  la
notifica del provvedimento all'interessato.
  2. Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere  b)
e c), del decreto, la Commissione, fissa  il  colloquio  nella  prima
seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27,  comma
2, del decreto per i richiedenti accolti nei  CARA,  e  dall'articolo
28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.

                               Art. 8
 
 
              Disposizioni sul ricorso giurisdizionale
 
  1.  Ai  fini  dell'ammissione  al  gratuito  patrocinio  ai   sensi
dell'articolo   16   del   decreto,   la   documentazione    prevista
dall'articolo 79 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' sostituita da una  dichiarazione  sostitutiva
di certificazione resa dall'interessato.
  2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di
fiducia  e'  assistito  da  un  difensore   designato   dal   giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271.
  3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso  sono  riconosciute
le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36  del  decreto,
salvo il caso in cui  il  richiedente  sia  decaduto  dalle  medesime
condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto.
  4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di  cui  all'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150,  il
richiedente rimane nel centro in cui si trova.

                               Art. 9
 
 
               Disposizioni per l'istituzione dei CARA
 
  1.  I  centri  di  accoglienza  per  richiedenti  asilo,   di   cui
all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Le strutture allestite ai sensi  del  decreto-legge  30  ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29  dicembre  1995,  n.  563,  o
apposite aree all'interno di  esse,  possono  essere  destinate  alle
finalita' di cui al  presente  articolo,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.
  3. In sede di realizzazione dei centri  di  cui  al  comma  1  sono
previsti appositi spazi, adeguatamente  allestiti,  da  destinare  ad
attivita' della Commissione territoriale, ai servizi di informazione,
orientamento legale e  supporto  psicologico,  al  ricevimento  delle
visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica
ed  all'assistenza  alla  persona,  allo  svolgimento  di   attivita'
ricreative o di studio e per il culto.

                               Art. 10
 
 
                  Modalita' di permanenza nei CARA
 
  1. E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con  l'obbligo  di
rientrare nelle ore notturne secondo gli orari  fissati  nelle  linee
guida di cui all'articolo 12.
  2. Il richiedente puo'  allontanarsi  dal  centro  per  un  periodo
superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4,  del  decreto,
previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o  di
un suo delegato.
  3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del  comma  2,
deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della  procedura  di
esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento  e'
motivato  e  comunicato  all'interessato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto.
  4.  Il  gestore  del  CARA  informa  senza  indugio  la  prefettura
dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le
successive  comunicazioni   alla   questura   ed   alla   Commissione
territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22,
comma 2, del decreto.
  5.  Al  momento  dell'ingresso  nel  centro  vengono   fornite   al
richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza,
come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo  12,  comma  5,  ai
servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni vigenti  in  materia
di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita'
di trasferimento in  altro  centro  per  motivate  ragioni  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la  consegna
di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore  e  redatto
con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.

                               Art. 11
 
 
                Disposizioni per la gestione dei CARA
 
  1. Il prefetto della provincia in cui e'  istituito  il  CARA  puo'
affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che
operino nel settore  dell'assistenza  ai  richiedenti  asilo  o  agli
immigrati, ovvero nel settore  dell'assistenza  sociale,  secondo  le
procedure di affidamento dei contratti pubblici previste  dal  titolo
II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno e' approvato lo schema  di
capitolato di gara d'appalto per fornitura dei  beni  e  dei  servizi
relativi al funzionamento ed alla gestione del  centro,  tra  cui  in
particolare:
    a)  un  servizio  di  gestione  amministrativa   concernente   la
registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e  della
uscita definitiva dal centro, nonche' la registrazione  delle  uscite
giornaliere;
    b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per  la
permanenza nel centro.  Il  servizio  mensa  tiene  conto  anche  dei
diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;
    c)  il  servizio  di  assistenza  sanitaria,  che  comprende  uno
screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy  e
della dignita' della persona, la tenuta di una  scheda  sanitaria  da
consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal  centro
e  l'allestimento  di  un  primo  soccorso  sanitario  per  le   cure
ambulatoriali  urgenti,  idoneo   a   garantire   l'assistenza   fino
all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture  del
servizio sanitario nazionale;
    d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri
la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri;
    e) un servizio di orientamento legale in materia di  immigrazione
ed asilo;
    f) un  servizio  di  insegnamento  della  lingua  italiana  e  di
orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base  sulle
caratteristiche della societa' italiana e  sull'accesso  ai  pubblici
servizi erogati nel territorio;
    g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare  in  via
ordinaria  anche  nelle  ore  notturne  e  nei  giorni   festivi   la
funzionalita' del centro secondo standard predeterminati, in possesso
di capacita' adeguate a fare fronte  alle  esigenze  dei  richiedenti
asilo, comprese  quelle  dei  minori,  delle  donne  e  dei  soggetti
appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
    h) la nomina del direttore del centro,  secondo  quanto  previsto
dal comma 3.
  3. Il direttore del centro e' scelto tra il personale  in  possesso
di diploma di laurea della classe L-39 – Servizio  sociale  o  di  un
titolo   equipollente   ai   sensi   del   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  44  del  22  febbraio  2012,
unitamente  all'abilitazione  all'esercizio  della  professione,  con
esperienza   lavorativa   di   almeno   cinque   anni   nel   settore
dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma  di
laurea della classe LM-87 in servizio sociale  e  politiche  sociali,
unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione;  diploma
di   laurea   della   classe   LM-51   in    psicologia    unitamente
all'abilitazione all'esercizio della  professione  e  con  esperienza
lavorativa di  almeno  due  anni  nel  settore  dell'assistenza  agli
immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore  dell'assistenza
agli immigrati o nell'assistenza sociale.
  4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in
contratto ed e' responsabile della gestione degli stessi.
  5. Il  personale  che  opera  presso  il  centro  ha  l'obbligo  di
riservatezza sui dati e le  informazioni  riguardanti  i  richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano  lasciato
il centro.
  6. Il Ministero dell'interno – Dipartimento per le liberta'  civili
e l'immigrazione, stabilisce le modalita' con cui  effettuare  almeno
trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di  accoglienza
previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto  dei  diritti
fondamentali dei richiedenti asilo.

                               Art. 12
 
 
         Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA
 
  1. Il Dipartimento per le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione
della vita nei CARA, in modo da assicurare il  rispetto  della  sfera
privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei
familiari composti dai coniugi e dai parenti entro  il  primo  grado,
l'apprestamento delle misure necessarie  per  persone  portatrici  di
particolari esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita  adeguato
alle esigenze  degli  ospiti  ed  alla  funzionalita'  del  centro  e
modalita' di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei  servizi  di
accoglienza.
  2.  Ferme  restando  le  prerogative  di  accesso  dei  membri  del
Parlamento nazionale ed  europeo,  in  ragione  del  proprio  mandato
istituzionale, accedono comunque ai CARA, con  le  modalita'  fissate
con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti  dell'UNHCR  e
degli enti di tutela dei titolari di  protezione  internazionale  con
esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.
  3. Possono altresi' essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo
le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1:
    a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di  giunta  o  di
consiglio  regionale  e  i  soggetti  che  in  ragione  dell'incarico
istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale,
nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano  motivato
interesse;
    b)  rappresentanti  degli  organi  di  informazione   debitamente
identificati.
  4. Le linee guida  di  cui  al  comma  1  definiscono,  infine,  le
modalita' di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti
che ne facciano motivata richiesta.
  5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione  territoriale
in cui e' collocato il CARA, in conformita' alle linee guida  di  cui
al comma 1, adotta le  disposizioni  necessarie  per  assicurare  una
ordinata  convivenza,  con  particolare  riferimento  alle   esigenze
organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed
agli orari delle visite.

                               Art. 13
 
 
            Commissione nazionale per il diritto di asilo
 
  1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'articolo 5 del
decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede:
    a) ad esaminare i casi di cessazione e  revoca  degli  status  di
protezione internazionale;
    b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di  indirizzo
e  coordinamento   dell'attivita'   delle   medesime,   il   supporto
informativo  e  documentale   necessario   per   assicurare   criteri
applicativi  uniformi  della  disciplina  vigente,  anche  attraverso
l'elaborazione di apposite linee guida;
    c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle  richieste  di
protezione internazionale e sull'evoluzione del  fenomeno  a  livello
nazionale;
    d) alla  organizzazione  di  periodici  corsi  di  formazione  ed
aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle  Commissioni
territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto  alle
Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie  per
lo   svolgimento   del   colloquio,   anche   attraverso   forme   di
collaborazione con l'UNHCR e l'EASO;
    e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle
decisioni relative alla protezione internazionale ed alla  tenuta  di
un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo;
    f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero  degli
affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale,   con   le
Rappresentanze   permanenti   d'Italia   presso   le   organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e  della  protezione
dei diritti umani, con l'EASO e con le  autorita'  dei  Paesi  membri
dell'Unione  europea  che  si  occupano   di   riconoscimento   della
protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti
di carattere internazionale in materia di asilo;
    g) a fornire, ove  necessario,  informazioni  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  per  l'adozione  del  provvedimento  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui  al
comma 1, lettera e), sono  messe  a  disposizione  delle  Commissioni
territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.

                               Art. 14
 
 
         Cessazione e revoca della protezione internazionale
 
  1. La Commissione nazionale,  appena  viene  a  conoscenza  di  una
possibile  causa  di  cessazione  o  di   revoca   della   protezione
internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251,  svolge  l'istruttoria   per   l'acquisizione   degli   elementi
necessari, anche presso la questura competente.  Qualora  ritiene  di
avviare il procedimento  per  la  cessazione  o  la  revoca,  informa
l'interessato dell'avvio del procedimento di esame  del  suo  diritto
alla  protezione  internazionale,  dei   motivi   dell'esame,   della
possibilita' di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui  il
suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato  cessato,  della
possibilita'  di  chiedere  di  essere  ascoltato  dalla  Commissione
nazionale e dispone,  ove  lo  ritenga  necessario,  l'audizione  del
medesimo.  Dell'avvio  del  procedimento,  la   Commissione   informa
altresi' l'ufficio della questura competente.
  2.  L'audizione   si   svolge   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del  decreto.  Qualora  l'interessato,
benche' regolarmente convocato, non si presenti al  colloquio,  senza
aver chiesto il rinvio  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3,  del
decreto, o non trasmetta  la  certificazione  sull'impossibilita'  di
sostenere il  colloquio  prevista  dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto,  la  Commissione  decide  sulla  base  della  documentazione
disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica
all'interessato.
  3.  La  Commissione  nazionale  decide  entro  trenta  giorni   dal
colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui  al  comma  2.
Avverso la decisione di revoca  o  di  cessazione  della  Commissione
nazionale e' ammesso ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ai
sensi dell'articolo 35 del decreto.
  4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno  status
di protezione internazionale diverso da quello  di  cui  dichiara  la
cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi
di carattere  umanitario  trasmette  gli  atti  al  questore  per  il
rilascio del permesso  di  soggiorno  di  durata  biennale  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto.
  5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la  cessazione
o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso
lo status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  puo'  essere
rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono  le
condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria,
che  scade  nel  corso  del  procedimento  davanti  alla  Commissione
nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione.

                               Art. 15
 
 
                        Opuscolo informativo
 
  1. La Commissione nazionale cura  la  redazione  e  l'aggiornamento
dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della
presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10 del decreto, in
cui sono contenute  tutte  le  informazioni  necessarie  relative  al
procedimento per il riconoscimento della  protezione  internazionale.
In particolare, l'opuscolo illustra:
    a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale,  consistente  nell'attribuzione   dello   status   di
rifugiato e di  titolare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'  i
criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della
domanda ai sensi  del  regolamento  UE  n.  604/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno  2013  e  successive  eventuali
modifiche;
    b) le  garanzie  riconosciute  ai  richiedenti  nel  corso  della
procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di  un
eventuale  allontanamento  ingiustificato  dai   centri,   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto;
    c) i principali diritti e doveri del richiedente durante  la  sua
permanenza in Italia;
    d) le prestazioni sanitarie e le modalita' per riceverle;
    e) le modalita' di accesso al gratuito patrocinio;
    f)  le  modalita'  di   iscrizione   del   minore   alle   scuole
dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente
asilo sprovvisto  di  mezzi  di  sostentamento  ed  in  possesso  del
permesso di  soggiorno,  di  accesso  a  corsi  di  formazione  e  di
riqualificazione professionale;
    g) l'indirizzo ed  il  recapito  telefonico  dell'UNHCR  e  delle
principali  organizzazioni  di  tutela  dei  richiedenti   protezione
internazionale;
    h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito.
  2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' tradotto nelle  lingue  indicate
dall'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  e  nelle  altre  ritenute
necessarie dalla Commissione nazionale  ed  e'  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero dell'interno.

                               Art. 16
 
 
                        Assistenza sanitaria
 
  1. Il  richiedente  ha  accesso  all'assistenza  sanitaria  secondo
quanto previsto dall'articolo 34 del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, fermo  restando  l'applicazione  dell'articolo  35  del
medesimo decreto nelle more  dell'iscrizione  al  Servizio  sanitario
nazionale.

                               Art. 17
 
 
                      Disposizione finanziaria
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.

                               Art. 18
 
 
                             Abrogazioni
 
  1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
    a) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,  n.
303,   recante   regolamento   relativo   alle   procedure   per   il
riconoscimento dello status di rifugiato;
    b) decreto del Presidente della Repubblica  15  maggio  1990,  n.
136, recante regolamento per l'attuazione dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n  39,  in  materia  di
riconoscimento dello status di rifugiato.

                               Art. 19
 
 
                         Disposizione finale
 
  1. I rinvii al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, recante regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento dello status di  rifugiato  contenuti  in  ogni  altra
disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione,  riferiti
alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2015
 
                             NAPOLITANO
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri
 
                            Alfano, Ministro dell'interno
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale
 
                            Orlando, Ministro della giustizia
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali
 
                            Lorenzin, Ministro della salute
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015
Interno, foglio n. 410

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