DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015
Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la
natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno. (15A02749)
(GU n.83 del 10-4-2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato", che prevede un assegno al fine di
incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo
sostegno;
Visto l'art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014, che
demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la
definizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del comma
125;
Visti, altresi', i commi 127, 128 e 129 del medesimo art. 1 della
legge n. 190 del 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della
dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione,
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del 10 febbraio 2015 e n.
29/0000768/L del 17 febbraio 2015;
Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot.
n. LEG0001048 dell'11 febbraio 2015;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle
finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
22 febbraio 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)";
b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.
Art. 2
Beneficiari
1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della
legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e'
riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore
convivente con il figlio.
2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in
possesso di ISEE in corso di validita' non superiore a 25.000 euro
annui.
Art. 3
Misura e durata dell'assegno
1. L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per
figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro
annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro.
2. L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con
cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua
dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160
euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro.
3. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno di nascita o di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al
compimento del terzo anno di eta' oppure fino al terzo anno
dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Art. 4
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda per l'assegno e' presentata all'INPS per via
telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto. L'INPS assicura le modalita' piu' idonee per
facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche
mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure
telematiche assistite.
2. La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o
dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del
figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della
nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine
di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni
successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in
cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo
precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda.
3. La domanda e' presentata una sola volta per ciascun figlio,
fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS
verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata
aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di
cui all'art. 2, comma 2.
4. Nella domanda il genitore e' tenuto ad autocertificare, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia
tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica
documentazione.
5. In caso di incapacita' di agire del genitore, la domanda e la
relativa documentazione sono presentate dal suo legale
rappresentante.
Art. 5
Decadenza
1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora
perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresi' qualora si
verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) revoca dell'adozione;
c) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale;
d) affidamento del figlio a terzi;
e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha
presentato la domanda.
2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese
successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di
decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause
di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle
somme indebitamente erogate.
4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, al genitore diverso da
quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato,
a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel
caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo
precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda.
5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorita' giudiziaria,
di decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale del
genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere
erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel
caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al
periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda.
6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi
dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario. A
tal fine il requisito dell'ISEE e' verificato con riferimento al
minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo
a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai
fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del
servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il
termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di
presentazione della domanda.
Art. 6
Monitoraggio e copertura finanziaria
1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal
presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la
rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle
domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1,
l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilita' consecutive, sia
superiore alle previsioni di spesa di cui all'art. 1, comma 128,
della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d'anno trascorso,
l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della salute, di cui all'art. 1, comma 127, della
legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare l'importo
annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica
gli assegni gia' concessi dall'INPS.
4. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2015
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]