Sentenza n° 12089 del 30 marzo 2012 della Corte di Cassazione Penale – il maltrattamento familiare, in particolare dei fanciulli minore di 14 anni, sono punibile penalmente come previsto dagli artt. 571 e 572 del codice penale.
Nel presente caso, il cittadino straniero, di nazionalità marocchina, aveva maltrattato la figlia 12enne, causandole lesioni gravi, perché non riusciva a ripetere perfettamente a memoria versi del corano. La difesa dell’imputato sosteneva che il contesto culturale e familiare di carattere rigidamente patriarcale “giustificava” la condotta del padre, anche perché ignaro che in Italia un atteggiamento del genere fosse perseguibile penalmente.
La Corte ha rigettato il ricorso sostenendo che l’imputato non può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale (art. 5 del c.p.). Per di più il comportamento mantenuto nei confronti della figlia rappresentano una violazione palese ai diritti inviolabili della persona riconosciuti ed affermati dalla Costituzione italiana. In base a tali principi, i giudici hanno richiamato la sentenza 46300/2008 che dichiara inammissibile l’introduzione di prassi e costumi “antistorici” anche se il comportamento derivi da un orientamento culturale diverso a quello italiano.