LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E’ cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e’ nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono.
2. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di
altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione
durante la minore eta’ del figlio ne determina la cittadinanza
secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e’ maggiorenne conserva
il proprio stato di cittadinanza, ma puo’ dichiarare, entro un anno
dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere
la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
figli per i quali la paternita’ o maternita’ non puo’ essere
dichiarata, purche’ sia stato riconosciuto giudizialmente il loro
diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la
cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra
cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore
eta’ dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potra’ comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta’, risiede legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro
un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta’,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
(( 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo’
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto
di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta’ in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi )).
Art. 6.
1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo
5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena
detentiva superiore ad un anno da parte di una autorita’ giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera e’ richiesto dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato
civile in cui e’ iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli
fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della
condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza e’ sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo
periodo, nonche’ per il tempo in cui e’ pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1,
lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con
decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato,
presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente
autorita’ consolare. ((1))
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge
12 gennaio 1991, n. 13.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, ha disposto (con l’art. 8, comma
1) che “Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti
modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l’articolo
7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7,
14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1993, n. 572.”
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell’interno respinge
l’istanza di cui all’articolo 7 ove sussistano le cause ostative
previste nell’articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla
sicurezza della Repubblica, il decreto e’ emanato su conforme parere
del Consiglio di Stato. L’istanza respinta puo’ essere riproposta
dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.
2. L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza e’ preclusa
quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana puo’ essere concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per
nascita, o che e’ nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque
anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita’ europee se
risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, la cittadinanza puo’ essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 9-bis
(( 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione
dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento
di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e’ versato
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la
meta’, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall’Unione europea e, per l’altra meta’, alla copertura
degli oneri connessi alle attivita’ istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza )).
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se
la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla
notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una
cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo’ ad essa
rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato
un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente
pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi
l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,
non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo
italiano puo’ rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il
servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno
Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al
momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla
riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o
stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel
territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso
termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione
di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un
ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o
la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Non e’ ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi
l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonche’
dell’articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto
della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del
Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme
parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo’ intervenire entro
il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana,
ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di
altra cittadinanza.
Art. 15.
1. L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo
quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a
quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalita’ richieste.
Art. 16.
1. L’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica
e’ soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo
le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali e’ equiparato all’apolide ai fini dell’applicazione
della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al
servizio militare.
Art. 17. (2) (3)
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8
e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 219 della legge 19
maggio 1975, n. 151. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha disposto che “il termine di
due anni, previsto dal presente art. 17, e’ prorogato fino al 15
agosto 1995″.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l’art. 2, comma
195) che “Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui
al comma 1 dell’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia’
prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, e’ ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997″.
Art. 17-bis
(( 1. Il diritto alla cittadinanza italiana e’ riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia’ residenti
nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente
ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.
1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in
forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo
dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in
possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all’articolo
19 del Trattato di pace di Parigi e all’articolo 3 del Trattato di
Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). ))
Art. 17-ter
(( 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di
cui all’articolo 17-bis e’ esercitato dagli interessati mediante la
presentazione di una istanza all’autorita’ comunale italiana
competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante,
ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorita’ consolare,
previa produzione da parte dell’istante di idonea documentazione, ai
sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell’interno,
emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri. ((5))
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere
comuque allegata la certificazione comprovante il possesso,
all’epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei
territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti
alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo
comma 1 dell’articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere
comuque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza
diretta tra l’istante e il genitore o l’ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l’esercizio del
diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell’istante
o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei
territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti
alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo
comma 1 dell’articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua
e della cultura italiane dell’istante. ))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 8 marzo 2006, n. 124 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che
“La circolare di cui all’articolo 17-ter, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e’ emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.”.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 2000, N. 379))
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27,
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti
di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana,
effettuate ai sensi dell’articolo 19 del Trattato di pace tra le
potenze alleate ed associate e l’Italia, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza
acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non
per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalita’ di cui all’articolo 9, la
cittadinanza italiana puo’ essere concessa allo straniero che sia
stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata
in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo
l’affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano gia’ perduto la cittadinanza italiana ai
sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni
obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto
e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento
previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la
propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti
all’autorita’ diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche’ gli atti o i
provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a
margine dell’atto di nascita.
Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 ))
Art. 25.
1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge
sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto
del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1› dicembre 1934, n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l’articolo 143-
ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l’articolo 39
della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E’ soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma
secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all’articolo 1, comma
1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Fonte: www.normattiva.it