Con la sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’azienda che ha licenziato il proprio dipendente che rifiutava la modifica del luogo di lavoro. Nella fattispecie, la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa del datore di lavoro, specie quando il mutamento del luogo della prestazione disposto è dal domicilio del prestatore alla sede dell’azienda.