Con la sentenza n°201300218 del 14 febbraio 2013, il Tar di Torino ha annullato il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in merito all’archiviazione di un’istanza di emersione, per mancata presentazione delle parti, senza un giustificato motivo, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Nel caso di specie, il cittadino extracomunitario ha presentato il ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento di archiviazione dell’istanza di regolarizzazione presentata nel 2009. Il SUI ha motivato l’archiviazione della pratica dichiarando che nessuna delle parti si era presentata all’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, percorso fondamentale per il perfezionamento della procedura di emersione. Lo straniero, dal suo canto, ha motivato che la mancata presentazione è imputabile solo ed esclusivamente al datore di lavoro, il quale ometteva di presentarsi per impedire la definizione dell’istanza, situazione che è indipendente dalla volontà del lavoratore. Nonostante ciò, quest’ultimo avrebbe comunque diritto a richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno in attesa occupazione, secondo la giurisprudenza applicata.
I giudici in merito hanno accolto il ricorso evidenziando che, in caso di mancata presentazione del datore di lavoro per il perfezionamento della pratica, il SUI deve esaminare la possibilità di concedere allo straniero almeno un permesso di soggiorno per attesa occupazione. E' stato ribadito, inoltre, che l'esito della richiesta della sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non essere più interessato a mantenere il rapporto di lavoro, per cui l’archiviazione della pratica non può avvenire senza il consenso del lavoratore o quantomeno senza la partecipazione "attiva" del lavoratore.