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Regolarizzazione. Una breve assenza dall’Italia non pregiudica la domanda

30 aprile 2013 – Con la sentenza n. 201300644 del 12 aprile 2013, il Tar Liguria ha dato ragione allo straniero che ha avanzato il ricorso dopo che la Prefettura di Imperia aveva emesso il diniego alla domanda presentata per l’emersione del lavoro sommerso nel 2012.

Il parere negativo della Prefettura si basava sul fatto che lo straniero era uscito dal territorio italiano in data 14 aprile 2012, per cui non aveva rispettato l’obbligo di permanenza “ininterrotta” in Italia come previsto dal d.lgs. 109/2012. La Pubblica Amministrazione, però, non aveva tenuto conto che l’interessato aveva richiesto una carta postepay in data 30 aprile 2012 presso gli uffici postali, dimostrando che era rientrato dopo pochi giorni nel suolo italiano (circostanza questa fatta presente allo Sportello Unico in sede di istruttoria).

Secondo il parere dei giudici, la carta postepay, essendo rilasciata da un ente che ha la potestà di rendere certa una data, è prova “inconfutabile” dell’allontanamento temporaneo dello straniero, il quale non può essere ritenuto un motivo ostativo per la conclusione della procedura di regolarizzazione, visto che l’assenza dell’interessato non superò i quattordici giorni.

Alla luce dei fatti, quindi, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il diniego adottato dall’autorità in merito alla domanda di regolarizzazione e condannando all’amministrazione al pagamento delle spese di causa sostenute dal ricorrente.
 

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