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Sentenza Tar. La presentazione “tardiva” della richiesta di conversione del permesso di soggiorno non è motivo sufficiente per il rigetto del nulla osta.

Con la sentenza n°2013000109 del 25 gennaio 2013, il Tar di Torino ha annullato il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in merito alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, se il ritardo non va oltre i 60 giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno e se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti.

Nel presente caso, il cittadino extracomunitario ha presentato il ricorso al Tar di Torino per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale si è visto rigettare la richiesta di nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione competente. L’amministrazione ha motivato il diniego sulla base che l’istanza era stata presentata quando il titolo di soggiorno non era più valido, visto che la sua scadenza era il 3 aprile 2011 e la domanda era stata presentata il 22 aprile 2011. Il ricorrente ha contestato che la presentazione della richiesta all’autorità competente, che per legge è la Questura e non il SUI, era stata tempestiva depositata il 6 aprile 2011. Inoltre, ha ragionato che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, il mero ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del titolo richiesto.

I giudici in merito, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi per conseguire la conversione, hanno accolto il ricorso, annullando, quindi, il provvedimento di rigetto, rimandando l’onere allo Sportello Unico per l’Immigrazione di verificare la capienza della quota flussi annuale per la conversione.

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