MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 10 agosto 2016. Modalita’ di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche’ approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). (16A06366) (GU n.200 del 27-8-2016)
Il MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
citato, che prevede la partecipazione degli enti locali per la
prestazione di servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti
asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso
umanitario, nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR);
Visto l’art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
citato, che ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo per il finanziamento delle attivita’ e degli
interventi di cui all’art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive
modifiche, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/UE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche’ della direttiva
2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale», ed in
particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di
accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull’accoglienza dei
i minori stranieri non accompagnati;
Visto l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, citato, sul sistema di accoglienza territoriale, che demanda
ad un decreto del Ministro dell’interno la determinazione delle
modalita’ di presentazione da parte degli enti locali di cui all’art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, delle domande di
contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell’asilo di cui all’art. 1-septies del medesimo decreto-legge,
anche in deroga al limita dell’80% di cui al comma 2 dell’art.
1-sexies citato, nonche’ l’individuazione delle linee guida per la
predisposizione dei servizi di accoglienza da assicurare da parte
degli enti locali;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 7 agosto 2015,
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233
del 7 ottobre 2015, con cui e’ stato indetto un avviso per la
presentazione di progetti di accoglienza con scadenza nell’anno 2017;
Visti i decreti del Ministro dell’interno in data 27 aprile 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118
del 23 maggio 2015, ed in data 30 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre
2013, con cui sono stati indetti gli avvisi per la presentazione di
progetti di accoglienza, entrambi con scadenza nell’anno 2016;
Ravvisata l’esigenza di favorire la rete degli enti locali che
erogano i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti e titolari
di protezione internazionale o umanitaria, anche attraverso la
maggiore stabilita’ di progetti gia’ avviati, nonche’ la
semplificazione del procedimento di accesso ai finanziamenti;
Ritenuto di dover adeguare le linee guida per la presentazione dei
progetti di accoglienza e per l’accesso ai finanziamenti del Fondo
nazionale per le politiche ed i servi dell’asilo in precedenza
emanate, in modo da renderle conformi alle previsioni del presente
decreto;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 agosto 2016;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha per oggetto le modalita’ di accesso da
parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell’asilo, di cui all’art. 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per la
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del
permesso umanitario previsto dall’art. 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche’ l’approvazione delle
linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all’art. 1-sexies del
medesimo decreto-legge.
Art. 2
Accesso ai finanziamenti
1. Per l’accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell’asilo di cui all’art. 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli enti locali
di cui all’art. 1-sexies del medesimo decreto-legge presentano entro
il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte
progettuali relative all’attivazione dei servizi di accoglienza al
Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione. Le proposte
progettuali hanno durata triennale, sono valutate dalla commissione
di cui al comma 2 e, ove ammissibili, sono inserite in apposite
graduatorie predisposte periodicamente, secondo le linee guida di cui
all’art. 3.
2. Presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione
e’ istituita, con provvedimento del capo Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione, la commissione per la valutazione delle
proposte progettuali di cui al comma 1 e per l’autorizzazione alla
prosecuzione dei progetti di cui al comma 3, composta dal Direttore
centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo del medesimo
Dipartimento, con funzioni di presidente, da un dirigente di II
fascia in servizio presso il Ministero dell’interno, da un
rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da
un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI), un
rappresentante dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle regioni.
Per il presidente ed ogni componente sono nominati uno piu’
supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in
servizio presso il Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione. Nella valutazione delle proposte la commissione si
attiene alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal
Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 3. La partecipazione alle
sedute della commissione e’ a titolo gratuito e non comporta la
corresponsione di gettoni di presenza, indennita’, rimborsi spese o
compensi di qualsiasi natura. Per le attivita’ connesse alla
valutazione delle domande, la commissione si avvale del supporto
tecnico del Servizio centrale di cui all’art. 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. L’ente locale che ha presentato un progetto ammesso al
finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell’asilo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del progetto,
puo’ fare domanda al Ministero dell’interno – Dipartimento per le
liberta’ civili e l’immigrazione, per la prosecuzione delle attivita’
nel triennio successivo. Il progetto e’ ammesso al finanziamento
secondo le modalita’ indicate nelle linee guida di cui all’art. 3,
salva la revoca dello stesso disposta ai sensi delle medesime linee
guida.
4. Per i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 e
per quelli autorizzati alla prosecuzione per il triennio successivo
ai sensi del comma 3, il Ministro dell’interno con proprio decreto
procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all’assegnazione
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell’asilo, anche in deroga al limite dell’80% previsto
dall’art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416. Il decreto di ripartizione delle risorse e’ pubblicato sul sito
internet del Ministero dell’interno con valore di notifica a tutti
gli effetti di legge anche al fine del termine per l’attivazione dei
servizi di accoglienza.
Art. 3
Approvazione delle linee guida
1. Sono approvate le linee guida per il funzionamento del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui
all’art. 1, riportate nell’allegato al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti le modalita’ di
redazione e trasmissione delle proposte progettuali, i criteri per la
formazione delle graduatorie di cui all’art. 2, per l’ammissione alla
prosecuzione dei progetti in scadenza, per la determinazione del
sostegno finanziario, nonche’ l’individuazione dei servizi da
assicurare e la previsione di eventuali sanzioni per la violazione
delle prescrizioni sui servizi di accoglienza.
Art. 4
Disposizione transitoria
1. In sede di prima attuazione del presente decreto gli enti locali
di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere sul
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo con scadenza
nell’anno 2016 , di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed al
decreto ministeriale 27 aprile 2015, e quelli con scadenza 2017, di
cui al decreto ministeriale 7 agosto 2015, sono autorizzati alla
prosecuzione del progetto per il triennio successivo, previa domanda
da presentare al Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre 2016 ed il 30
settembre 2017, salva la revoca del progetto disposta dalla
Commissione di cui all’art. 2, comma 2, sulla base delle previsioni
delle linee guida. Il Ministro dell’interno con proprio decreto
procede all’assegnazione delle risorse disponibili del Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, anche in deroga
al limite dell’80% previsto dall’art. 1-sexies, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il decreto di ripartizione
delle risorse e’ pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge
anche al fine del termine per l’attivazione dei servizi di
accoglienza.
Il presente decreto sara’ sottoposto agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2016
Il Ministro: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n.
1579
Allegato
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Parte I – Linee guida per la presentazione delle domande di
accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizio dell’asilo
Capo I – Criteri per la presentazione della domanda di accesso al
finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizio
dell’asilo
Capo II – Criteri di presentazione delle domande di prosecuzione
ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del decreto
Capo III – Disposizioni generali
Capo IV – Criteri per il cofinanziamento
Parte II – Linee guida per i servizi di accoglienza integrata
nello SPRAR
Art. 1.
Oggetto
1. Le presenti linee guida sono emanate ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Ministro di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini delle presenti linee guida si intende per:
a) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione;
b) «Commissione»: la Commissione di cui all’art. 2, comma 2, del
decreto che approva le presenti linee guida;
c) «Domanda»: l’istanza presentata dall’ente locale per l’accesso
al contributo del FNPSA o per la prosecuzione dell’attivita’;
d) «Decreto»: decreto ministeriale di approvazione delle presenti
linee guida;
e) «Dipartimento»: il Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione del Ministero dell’interno;
f) «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili
per l’immigrazione e l’asilo;
g) «Enti locali»: gli enti di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
h) «Firma elettronica»: firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario puo’ conservare
un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati, che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma;
i) «Firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica
qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l’integrita’ di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma
digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui
modalita’ di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa
italiana vigente;
j) «Fondo/FNPSA»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo istituito con l’art. 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39;
k) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
l) «Servizio centrale»: istituito ai sensi dell’art. 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39 e affidato con convenzione ad ANCI (Associazione
nazionale dei comuni italiani);
m) «Manuale SPRAR»: Manuale operativo per l’attivazione e la
gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e
titolari di protezione internazionale;
n) «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR»: criteri per la
rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell’interno in
favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi
dell’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
o) «Posta elettronica certificata»: tecnologia che consente
l’invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli
articoli 6 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con gli effetti di cui
all’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
p) «Piano finanziario preventivo/PFP»: il piano previsionale
delle spese da sostenere annualmente per il progetto, formulato sul
modello apposito e da allegare obbligatoriamente alla domanda.
Parte I
LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO
Art. 3.
Servizi di accoglienza
1. I servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, sono prestati nel rispetto
delle presenti linee guida.
2. Gli enti locali proponenti richiedono un contributo per la
realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in
favore dei seguenti destinatari:
a) titolari di protezione internazionale ed altresi’ richiedenti
protezione internazionale, nonche’ titolari di permesso umanitario di
cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare;
b) titolari di protezione internazionale ed altresi’ richiedenti
protezione internazionale, , nonche’ titolari di permesso umanitario
di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, con necessita’ di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,
specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;
c) minori stranieri non accompagnati/msna. I servizi di
accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere
l’accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i
quali, avendo compiuto i 18 anni di eta’, restano in accoglienza nei
tempi e con le modalita’ previste nella parte II delle presenti linee
guida.
3. Le modalita’ di presentazione della domanda di accesso e della
domanda di prosecuzione del progetto con le risorse del Fondo sono
indicate nei capi seguenti.
Capo I
Criteri per la presentazione della domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo
Art. 4.
Presentazione della domanda
1. Gli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
presentano domanda di finanziamento per i servizi di accoglienza
integrata di cui all’art. 3 delle presenti linee guida, secondo il
modello di domanda e i relativi modelli predisposti dal Dipartimento,
pubblicati sui siti del Dipartimento e dello SPRAR.
2. Ogni ente locale, in forma singola o associata, puo’
presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di
destinatari indicati nell’art. 3 delle presenti linee guida. Nel caso
di presentazione di piu’ domande da parte del medesimo soggetto, per
la medesima tipologia, e’ ammessa alla valutazione quella pervenuta
per prima.
3. Le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno
possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle
graduatorie per l’ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1°
gennaio dell’anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo
di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione
delle graduatorie per l’ammissione al finanziamento con decorrenza
dal 1° luglio successivo.
4. Le domande presentate ai sensi dell’art. 4, relative ai
progetti con scadenza nell’anno 2016, possono essere presentate entro
il 30 ottobre 2016.
Art. 5.
Durata degli interventi
1. La durata degli interventi di accoglienza integrata e’
triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del ministro di
cui all’art. 2, comma 4, del decreto.
2. Il contributo, secondo i principi della contabilita’ generale
dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di
durata.
Art. 6.
Enti attuatori
1. Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata
indicati dalle presenti linee guida l’ente locale proponente puo’
avvalersi di uno o piu’ enti attuatori, secondo quanto indicato al
capo III.
Art. 7.
Capacita’ ricettiva dei servizi di accoglienza
1. I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari
di cui all’art. 3 assicurano una disponibilita’ non inferiore a dieci
posti. La capacita’ recettiva in ciascuna struttura di accoglienza
non puo’, di norma, superare i sessanta posti e, in ogni caso, deve
evitare eccessive concentrazioni.
2. All’assegnazione dei posti provvede direttamente la Direzione
centrale, tramite il Servizio centrale, che li puo’ eventualmente
destinare a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle
indicate. Gli enti locali che presentano domanda di contributo
possono destinare una percentuale non superiore al 30 per cento dei
posti complessivi disponibili per l’accoglienza delle persone
presenti sul proprio territorio appartenenti alle categorie di cui
all’art. 3 delle presenti linee guida, previo nulla osta del Servizio
centrale.
Art. 8.
Domanda di accesso al finanziamento
1. A pena di inammissibilita’, la domanda di accesso al
finanziamento e’ presentata esclusivamente mediante accesso al sito
internet predisposto dal Dipartimento liberta’ civili e immigrazione
(https://fnasilo.dlci.interno.it), compilando i modelli di cui al
successivo comma 4.
2. Non sono ammessi invii cartacei della domanda di contributo e
della documentazione allegata, ne’ altre forme di presentazione.
3. Con la presentazione della domanda l’ente proponente si
impegna al rispetto di quanto previsto nelle presenti linee guida.
4. Ai fini della presentazione della domanda e’ richiesta la
seguente documentazione:
a) domanda di contributo firmata digitalmente dal legale
rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma)
dell’ente locale (modello A);
b) piano finanziario preventivo e relativa relazione di
cofinanziamento redatti ai sensi di quanto previsto nei capi III e IV
delle presenti linee guida (modello C);
c) relazione di cofinanziamento, redatta in conformita’ a quanto
previsto nel capo IV delle presenti linee guida;
d) scheda/e descrittiva della struttura/e, corredata/e: da
planimetria, almeno 5 fotografie (esterno; camera; servizio igienico;
sala comune; cucina) (modello B);
e) relazione dell’ufficio tecnico comunale, o da questi
asseverata qualora prodotta da soggetto privato, per ogni unita’
immobiliare indicata nella domanda. In caso di comprovati motivi che
impediscono la produzione del documento tecnico al momento della
presentazione della domanda, l’ente locale aggiudicatario del
finanziamento deve provvedervi entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto del ministro di cui all’art. 2, comma 4,
del decreto. Per le strutture destinate all’accoglienza dei msna deve
essere prodotta autorizzazione al funzionamento/accreditamento in
base alla normativa regionale e nazionale laddove non sussista ancora
un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi
strutturali per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell’art.
11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l’idoneita’ delle strutture (modello B1);
g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’ente attuatore (modello
B2);
h) lettere di adesione di eventuali enti locali non appartenenti
all’ente proponente di cui all’art. 4 delle presenti linee guida che
offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono
le strutture di accoglienza.
Art. 9.
Modalita’ di presentazione della domanda
1. Per l’accesso al sito internet
(https://fnasilo.dlci.interno.it) predisposto dal Dipartimento
liberta’ civili e immigrazione ai fini della presentazione della
domanda di finanziamento, i soggetti proponenti debbono uniformarsi
ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:
a) Posta elettronica certificata: al fine di utilizzare un
sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l’invio e
la consegna di documenti informatici, i soggetti proponenti hanno
l’obbligo di dotarsi nell’ambito della partecipazione al presente
avviso pubblico di una casella di Posta elettronica certificata –
PEC. Al fine dell’attivazione della PEC, il richiedente deve fare
richiesta a un gestore autorizzato al rilascio della stessa;
b) Firma digitale: al fine di permettere l’identificazione in
modo certo dei firmatari delle domande di contributo, e’ richiesto
che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti
o loro delegati) si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il
rilascio della firma digitale, la persona interessata deve farne
richiesta al gestore autorizzato.
2. Per l’utilizzo del sito internet
(https://fnasilo.dlci.interno.it) predisposto dal Ministero
dell’interno, i soggetti proponenti debbono preliminarmente
registrarsi allo stesso. A tal fine, e’ necessario disporre di una
casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. La
procedura di registrazione al sito e’ completamente on line.
3. Usando le credenziali (login e password) fornite in fase di
registrazione, i soggetti proponenti registrati accedono ad un’area
riservata nella quale potranno:
a) compilare i modelli della documentazione indicata nell’art. 8;
b) caricare tutti i modelli richiesti in formato elettronico; i
tipi di allegati accettati sono: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf,
.p7m, .tif, .jpg, .txt , .odt, .ods, .rtf. Si sottolinea la
necessita’ che tutti gli allegati forniti, in particolare quelli
prodotti tramite scanner siano completi e leggibili in tutte le loro
parti;
c) generare il file, in formato pdf, contenente la domanda di
contributo, comprensivo dei suindicati modelli da scaricare e firmare
digitalmente;
d) caricare il file «domanda di contributo» (con estensione .pdf
o .p7m) firmato digitalmente e inviare la domanda.
4. L’avvenuto positivo invio della domanda viene attestato
esclusivamente da una ricevuta inviata automaticamente dal sistema
informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata
dal soggetto proponente in fase di registrazione. La data e l’ora di
invio del messaggio di posta elettronica certificata di ricevuta
faranno fede quale istante di inoltro della domanda
all’amministrazione ai fini del riscontro del rispetto del termine.
In subordine fara’ comunque fede l’orario di ricezione riportato nel
sistema informatico.
Art. 10.
Cause di inammissibilita’
1. Sono inammissibili:
a) le domande presentate da soggetti, in forma singola o
associata, diversi da quelli indicati dall’art. 4 delle presenti
linee guida;
b) le domande prive di firma digitale o sottoscritte con firme
digitali difformi da quelle definite all’art. 10, comma 1, lettera
b), delle presenti linee guida;
c) le domande presentate secondo modalita’ differenti da quelle
indicate all’art. 10 delle presenti linee guida o redatte su
formulari non conformi ai modelli predisposti dal Dipartimento;
d) una seconda domanda di contributo per la medesima tipologia di
destinatari dei servizi di accoglienza presentata da un ente locale,
anche se in forma associata.
Art. 11.
Cause di esclusione
1. Sono escluse dalla valutazione le domande di contributo:
a) che non prevedono l’attuazione di servizi di accoglienza
integrata indicati dalle presenti linee guida e/o rivolti a tipologie
di destinatari diverse da quelle previste dalla medesime linee guida;
b) rispetto alle quali l’ente locale proponente non abbia
prodotto i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla Commissione
entro il termine perentorio indicato nella richiesta.
2. Sono escluse dal finanziamento, salvo differimento concesso
dalla Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, le domande di
contributo:
a) i cui relativi servizi non siano attivati entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di cui
all’art. 2 del decreto;
b) per i progetti autorizzati ai lavori di adeguamento delle
strutture che non vengono ultimati entro i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del decreto del Ministro di cui all’art. 2 del
decreto.
Art. 12.
Punteggi per la formazione delle graduatorie
1. La Commissione elabora le graduatorie di cui all’art. 17 in
base ai seguenti criteri e sub-criteri:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per i progetti presentati dagli enti locali siti in regioni
con un basso numero di progetti attivi la Commissione puo’ attribuire
un punteggio aggiuntivo da 1 a 10 secondo parametri predeterminati
dalla stessa Commissione sulla base della percentuale di
partecipazione degli enti locali allo SPRAR in ambito regionale.
3. In caso di parita’ di punteggio, precede in graduatoria l’ente
locale che ha presentato per primo la domanda.
Art. 13.
Modalita’ e limiti di assegnazione del finanziamento
1. I progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione sono
finanziati nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 60 punti, sulla
base dei criteri indicati all’art. 12 delle presenti linee guida.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 sono finanziati
progressivamente in base alla disponibilita’ finanziaria, a
scorrimento secondo l’ordine di graduatoria; laddove vi siano enti
locali ammessi ma non finanziati per indisponibilita’ di risorse del
Fondo si tiene conto della maggiore anzianita’ di pubblicazione della
graduatoria.
Capo II
Criteri di presentazione delle domande di prosecuzione ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del decreto
Art. 14.
Domanda di prosecuzione
1. Gli enti locali di cui all’art. 2, comma 3, del decreto
presentano domanda di prosecuzione per ciascun progetto di cui sono
titolari, secondo il modello di domanda e i relativi modelli allegati
resi disponibili sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. La domanda
e’ firmata elettronicamente dal legale rappresentante dell’ente
titolare e presentata entro e non oltre i sei mesi precedenti la
scadenza del finanziamento triennale.
2. Con la domanda si chiede la prosecuzione del progetto gia’
attivo e si allega il relativo piano finanziario preventivo redatto
secondo il modello disponibile sui siti del Dipartimento e dello
SPRAR che tiene conto:
a) della necessita’ di mantenere invariato il numero dei posti
autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto;
b) della entita’ in termini percentuali del contributo,
riconosciuto a valere sul FNPSA, di cui ai capi III e IV delle
presenti linee guida;
c) del mantenimento del coefficiente del personale, come
autorizzato per il triennio precedente.
3. Gli enti locali di cui all’art. 4 del decreto, nel presentare
domanda di prosecuzione tengono conto di quanto previsto dal
precedente comma 2 nonche’:
a) della possibilita’ di comprendere nel Piano finanziario
preventivo i posti aggiuntivi attivi e autorizzati. A tal fine il
costo complessivo del progetto deve comprendere il costo ammesso al
finanziamento, cui si aggiunge il costo annuale dei posti aggiuntivi
autorizzati;
b) della necessita’ di allocare risorse pari ad almeno il 7% del
costo complessivo nella voce del PFP «I – Spese per l’integrazione».
Tale percentuale non puo’ comprendere l’eventuale cofinanziamento;
c) della necessita’ che ciascun ente locale si avvalga di un
Revisore indipendente ai sensi del capo III delle presenti linee
guida.
4. Gli enti locali non autorizzati alla prosecuzione del progetto
possono presentare nuova domanda ai sensi del capo I delle presenti
linee guida.
Art. 15.
Modalita’ di presentazione della domanda
1. La domanda di prosecuzione deve essere presentata
esclusivamente tramite il sito internet
(https://fnasilo.dlci.interno.it) predisposto dal Dipartimento
liberta’ civili e immigrazione con le modalita’ indicate nel
precedente art. 9 compilando e inviando i modelli richiesti per la
specifica procedura:
a) domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da
persona munita di comprovati poteri di firma) dell’ente locale
(modello D);
b) piano finanziario preventivo e relativa relazione di
cofinanziamento redatti ai sensi di quanto previsto nei capi III e IV
delle presenti linee guida (modello C);
c) relazione di cofinanziamento, redatta in conformita’ a quanto
previsto nel capo IV delle presenti linee guida.
Capo III
Disposizioni generali
Art. 16.
Commissione per la valutazione
e verifica delle proposte progettuali
1. La Commissione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto puo’,
per comprovate esigenze dettate dal numero di enti locali
interessati, attivare una o piu’ sottocommissioni composte dai
componenti supplenti nominati ai sensi del medesimo art. 2.
2. La Commissione e’ validamente costituita con la maggioranza
dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di
parita’ prevale il voto del presidente.
3. La Commissione, nel corso della valutazione, puo’ chiedere
chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e/o
integrazioni documentali. Le richieste sono effettuate esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato
dall’ente locale al momento della presentazione della domanda.
4. Nel caso in cui le risorse del Fondo subiscono una riduzione
finanziaria o mutano le esigenze in termini di accoglienza, il
contributo viene ridotto, da parte della Commissione tramite
riduzione di posti, in misura proporzionale a tutti i progetti.
Art. 17.
Valutazione delle proposte progettuali di cui al capo I
1. La Commissione puo’ chiedere variazioni della capacita’
ricettiva in base alle risorse finanziarie disponibili e/o alle
necessita’ di accoglienza nazionali e/o alle caratteristiche del
territorio di riferimento nonche’ delle strutture di accoglienza.
2. La Commissione puo’ stabilire il costo massimo di progetto,
fissato in base alla totalita’ delle domande pervenute e/o chiedere
rimodulazioni del progetto e del relativo piano finanziario; si
riserva altresi’ di acquisire elementi quali-quantitativi di contesto
al fine di stabilire i parametri del costo massimo del progetto,
determinato sulla base dei principi amministrativi di coerenza,
economicita’ e efficienza dei servizi dedicati, nonche’ sulla
specificita’ dei servizi.
3. All’esito dell’esame delle domande presentate ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del decreto la Commissione assegna i punteggi
in relazione alle singole categorie di destinatari di cui all’art. 3,
comma 2, delle presenti linee guida e forma con cadenza semestrale le
relative graduatorie ai fini della emanazione del decreto di cui 2,
comma 4.
Art. 18.
Verifica delle domande di prosecuzione di cui al capo II
1. Ai fini della autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di
accoglienza, la Commissione, acquisita la domanda, verifica
l’adeguatezza del PFP e della documentazione prodotta per ciascun
progetto per il quale e’ stata presentata la domanda.
2. Nelle more della verifica, gli enti titolari di finanziamento
sono autorizzati al proseguimento dell’accoglienza delle persone gia’
prese in carico.
3. La Commissione puo’ non autorizzare la prosecuzione dei
progetti degli enti locali che hanno riportato penalita’ durante il
triennio precedente.
4. La Commissione, ultimata la verifica, predispone l’elenco dei
progetti ammessi alla prosecuzione per il triennio successivo, ai
fini dell’emanazione del relativo decreto di assegnazione delle
risorse del Fondo.
5. Nel caso di mancata autorizzazione alla prosecuzione, la
Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al
trasferimento delle persone ancora in accoglienza e fornisce le
indicazioni circa i tempi e le modalita’ di chiusura del progetto
nonche’ le procedure per il riconoscimento o la restituzione degli
eventuali accreditamenti di risorse non ancora spese.
Art. 19.
Piano finanziario preventivo
1. Gli enti locali, di cui ai capi I e II presentano il Piano
finanziario preventivo e la relazione di cofinanziamento tenendo
conto delle spese ammissibili di cui al Manuale unico di
rendicontazione, nonche’ un co-finanziamento da parte degli enti
nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto.
Art. 20.
Requisiti delle strutture
1. Gli enti locali si avvalgono di strutture:
a) residenziali e civili abitazioni, adibite all’accoglienza e
ubicate sul territorio dell’ente locale proponente o di altro ente
locale nell’ambito della medesima provincia, a esso associato o
consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;
b) pienamente e immediatamente fruibili;
c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e
regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza
antincendio e antinfortunistica nonche’, nel caso di strutture per
minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate come
previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per
l’accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un recepimento
regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semi residenziale a norma dell’art. 11 della legge 8
novembre 2000, n. 328»;
d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei
beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da
accogliere;
e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente
serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare
erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.
2. All’atto di presentazione della domanda l’ente locale e’
tenuto a produrre una relazione dell’ufficio tecnico per ogni unita’
immobiliare indicata nella dichiarazione sostitutiva e descritta
nella/e scheda/e strutture, prodotte ai sensi dell’art. 9, comma 4,
lettera d-bis), delle presenti linee guida. In caso di comprovati
motivi che impediscano la produzione del predetto documento tecnico
nei tempi previsti, l’ente locale aggiudicatario del finanziamento
dovra’ provvedervi entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto emanato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto. In caso
di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati,
l’ente locale proponente, deve produrre copia dell’autorizzazione e/o
accreditamento delle strutture individuate.
Art. 21.
Enti attuatori
1. Per la realizzazione dei servizi descritti dalle presenti
linee guida l’ente locale puo’ avvalersi di uno o piu’ enti
attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto
della normativa di riferimento.
2. Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e
consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari
di protezione internazionale, comprovata da attivita’ e servizi in
essere, al momento della presentazione della domanda di contributo,
nonche’, nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non
accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella
presa in carico di tale tipologia di soggetti.
3. Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e’ obbligatorio –
fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall’ente locale
proponente – indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i
servizi indicati nel presente decreto.
4. Nel caso in cui l’ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI
(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di
scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma
orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il
requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in
carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o
umanitaria nonche’, eventualmente, dei minori.
5. Nel caso in cui l’ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI
(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di
scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma
verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti
di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai
servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati
dal documento di costituzione.
6. E’ data la possibilita’ di formalizzare l’associazione o il
raggruppamento anche successivamente all’ammissione dell’ente locale
al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle
modalita’ previsti dalla vigente normativa di riferimento.
Art. 22.
Variazioni del servizio di accoglienza finanziato
1. I servizi indicati nelle domande di contributo ammesse al
riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa,
variazioni.
2. Previa apposita domanda, la Direzione centrale, acquisito il
parere del Servizio centrale, autorizza l’ente locale alla variazione
dell’ente attuatore per scadenza naturale della convenzione stipulata
o per altre causa di estinzione anticipata della stessa.
3. La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza
corredata della documentazione dei cui all’art. 8, comma 4, lettere
d), e) ed f), delle presenti linee guida e’ presentata alla Direzione
centrale che, acquisito il parere del Servizio centrale, comunica
l’eventuale nulla osta.
4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da
presentare al Servizio centrale, non puo’ pregiudicare la
continuazione e la qualita’ dei servizi offerti, e deve
obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel «Manuale unico per
la rendicontazione SPRAR». La macro voce «Integrazione» di detto
piano finanziario preventivo non puo’ subire diminuzioni
dell’ammontare complessivo fissato nella domanda di contributo
approvata.
5. La richiesta di variazione del numero dei posti complessivi
del progetto e’ presentata alla Direzione centrale che, acquisito il
parere del Servizio centrale, autorizza la variazione.
6. Le variazioni apportate senza la prevista autorizzazione
comportano l’applicazione dei punteggi di penalita’ di cui all’art.
27 delle presenti linee guida.
Art. 23.
Piano finanziario preventivo e costi dei servizi
1. Il piano finanziario deve essere redatto in conformita’ al
modello di «Piano finanziario preventivo» tenendo conto delle spese
ammissibili e dei limiti di cui al «Manuale unico per la
rendicontazione SPRAR».
2. L’ente locale e’ tenuto a presentare il piano finanziario, che
avra’ valore per ognuna delle annualita’ del triennio finanziato,
fatta salva la possibilita’ di rimodulazione cosi’ come previsto
«Manuale unico per la rendicontazione SPRAR».
3. Nel redigere il «Piano finanziario preventivo» si dovranno
allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo nella
voce «I – Spese per l’integrazione»; non potendosi ricomprendere in
detta percentuale l’eventuale cofinanziamento.
4. Gli enti locali che presentano domanda di finanziamento ai
sensi del capo I delle presenti linee guida possono imputare i costi
di adeguamento delle strutture. La misura di tale intervento non puo’
superare il 3,33% del costo annuo complessivo, a valere su tutto il
triennio ammesso a finanziamento.
5. I lavori di adeguamento di cui al punto precedente devono
essere ultimati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse
del Fondo, che ha valore di notifica.
6. Gli enti locali che presentano domanda di prosecuzione di
erogazione dei servizi di accoglienza integrata (accreditamento) in
conformita’ con quanto previsto dal capo II, non possono imputare
costi di adeguamento delle strutture se non a seguito di specifica
autorizzazione da parte della Direzione centrale, sentito il parere
del Servizio centrale.
Art. 24.
Costi inammissibili
1. Non sono ammissibili i costi per l’acquisto di immobili, ne’
quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l’acquisto
degli stessi.
2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da
adibire all’accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali sia
stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali o
comunitarie.
3. Non sono ammissibili a carico della quota di contributo del
FNPSA le valorizzazioni di beni, servizi o personale.
4. E’ vietato il subappalto della gestione dei servizi di
accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il
frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di
contributo, in capo direttamente all’ente locale proponente o degli
eventuali enti attuatori.
Art. 25.
Presentazione del rendiconto e controlli
1. Il rendiconto delle spese sostenute dall’ente locale e’
presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con
le modalita’ indicate nel «Manuale unico per la rendicontazione
SPRAR». Il rendiconto deve essere conforme al Piano finanziario
preventivo originario o rimodulato successivamente, come previsto
all’art. 3, comma 3. L’ente locale e’ tenuto a conservare la
documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno
cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
2. L’ente locale e’ chiamato ad avvalersi della figura di un
Revisore indipendente, che assume l’incarico di effettuare le
verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti
giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione,
della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della
esattezza e dell’ammissibilita’ delle spese in relazione a quanto
disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi
contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione
SPRAR». L’attivita’ di verifica si sostanzia in un «certificato di
revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle
spese sostenute.
3. L’incarico di revisione puo’ essere affidato a:
a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto
presso il Ministero dell’economia e delle finanze o revisori dei
conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero
dell’interno);
b) societa’ di servizi o di revisione contabile. In questo caso
e’ necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica)
sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’economia e
delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione
della documentazione in nome e per conto della societa’ di servizi o
di revisione.
4. L’ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio
centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, una
scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia
e annuale sull’attivita’ svolta e sui risultati raggiunti, redatta
anche sulla base degli esiti delle procedure di integrazione,
compresa quella linguistica, e sul grado di adesione in termini
numerici agli altri servizi erogati.
5. L’ente locale ha l’obbligo di inviare, al momento della
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la
scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di
tutta la documentazione di supporto, comprendente tra l’altro il
numero delle prestazioni erogate, nelle modalita’ che verranno
stabilite e comunicate dal Servizio centrale. Le scansioni sono
accompagnate da dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, a firma di un responsabile dell’ente
locale, attestante il fatto che le stesse sono copia conforme dei
documenti originari.
6. L’ente locale ha l’obbligo di rispettare tutte le previsioni
normative in materia di tracciabilita’ e pubblicita’ dell’intervento
con particolare riguardo, ma non esclusivamente, a quanto previsto
dalla delibera CIPE n. 24/2004 in merito al Codice unico di progetto,
e dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente alla parte sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari.
7. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto del Servizio
centrale, dispone verifiche e ispezioni sui servizi degli enti locali
assegnatari del contributo.
Art. 26.
Economie
1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del
servizio non sono automaticamente acquisite all’ente locale
assegnatario. L’utilizzazione delle stesse puo’ avvenire solo previa
autorizzazione della Direzione centrale, fino a esaurimento
dell’assegnazione finanziaria, per le stesse finalita’ indicate nella
domanda di contributo, ovvero restituite secondo le modalita’
indicate dalla Direzione centrale.
Art. 27.
Revoca del contributo
1. All’atto dell’assegnazione del contributo per l’avvio dei
progetti o per la prosecuzione degli stessi ai sensi degli articoli 2
e 4 del decreto, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio
complessivo/annuale di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni,
nella misura indicata nella tabella riportata in calce al presente
articolo, a seguito della accertata inosservanza di uno o piu’
obblighi previsti dal presente decreto e dalle presenti linee guida.
2. Per ogni inosservanza accertata viene inviato all’ente locale
un avviso da parte della Direzione centrale, con l’invito a
ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato,
pena la decurtazione del punteggio.
3. La decurtazione del punteggio attribuito puo’ comportare la
revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un
provvedimento del Direttore centrale, in misura proporzionale
all’entita’ dell’inosservanza accertata.
4. La revoca parziale del contributo e’ disposta in presenza di
una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi.
Nello specifico e’ prevista una decurtazione pari alle seguenti
percentuali del contributo assegnato al netto del cofinanziamento:
+—————–+————————-+
| punti di | percentuale di |
| penalita’ | decurtazione |
+—————–+————————-+
| 8 | 5% |
+—————–+————————-+
| 9 | 7% |
+—————–+————————-+
| 10 | 9% |
+—————–+————————-+
| 11 | 11% |
+—————–+————————-+
| 12 | 13% |
+—————–+————————-+
| 13 | 15% |
+—————–+————————-+
La revoca totale del contributo puo’ essere disposta in presenza
di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti
complessivi.
5. In caso di revoca, l’importo del contributo da restituire e’
versato dall’ente locale secondo le modalita’ contenute nel
provvedimento di decadenza adottato dal Direttore centrale.
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo IV
Criteri per il cofinanziamento
Art. 28.
Cofinanziamento
Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di
contributo presentata dall’ente locale puo’ essere apportato sia
dallo stesso ente locale oppure dall’eventuale ente attuatore o anche
da enti locali partners indicati nella domanda di contributo e dei
quali sia allegata la formale lettera di partnernariato/adesione.
Il cofinanziamento puo’ consistere nella valorizzazione di beni,
servizi o personale messi a disposizione del progetto o nella
disponibilita’ di denaro e deve essere dettagliato analiticamente,
mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a
cui viene destinato, evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto
di seguito indicato, i criteri e i metodi di valorizzazione che
contribuiscono alla sua determinazione.
Macrovoce P – Nel caso di cofinanziamento mediante personale
dell’ente locale o dell’eventuale ente attuatore o partner
stabilmente impiegato nel progetto, dovra’ essere indicato, per
ciascuna unita’, la mansione, il numero di ore giornaliere,
settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli
oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale
previsto per ciascuna unita’ di personale.
Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari: in
quanto tali non rappresentano un costo ne’ per l’ente locale, ne’ per
l’eventuale ente attuatore e pertanto non possono essere valorizzati.
Microvoci L1, L2 – Nel caso di cofinanziamento mediante opere di
ristrutturazione (vedi art. 15, comma 2 del decreto ministeriale di
cui il presente allegato e’ parte integrante) e manutenzione
ordinaria degli immobili dovra’ essere prodotto il relativo
preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al
progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo.
Microvoce L3 – Nel caso sia prevista la stipula di un contratto
di locazione degli immobili si dovra’ inviare il contratto stesso, se
gia’ stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo
d’affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva
del locatore).
Qualora la valorizzazione della voce «affitto locali» avvenisse
attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprieta’
dell’ente locale o dell’ente attuatore o di altri partner o anche di
altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sara’ la
perizia di stima del virtuale canone annuo d’affitto calcolato al
valore di mercato, effettuata dall’ufficio tecnico dell’ente locale
nel caso di immobili di proprieta’ dello stesso o da eventuale
soggetto professionalmente abilitato nel caso di immobili di
proprieta’ di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati.
Nel caso di immobili non di proprieta’ dell’ente locale
proponente, la perizia di stima predisposta dal tecnico
professionalmente abilitato dovra’ essere obbligatoriamente
asseverata con giuramento. Se la struttura risultasse essere di
proprieta’ di un soggetto terzo privato, e’ necessario produrre la
cessione a uso gratuito dell’immobile all’ente locale o all’ente
attuatore.
Microvoce L4 – Nel caso di cofinanziamento della voce «pulizia
locali e relativi materiali» deve essere indicata la modalita’ di
svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse
gia’ contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere
specificato il costo complessivo del contratto e l’eventuale parziale
applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con
l’indicazione dell’importo parziale complessivo da imputare al
progetto stesso.
Se invece il servizio venisse contrattualizzato ad hoc e
riguardasse unicamente il progetto territoriale di accoglienza, va
indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando
il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare. In
questa microvoce puo’ essere altresi’ imputato il cofinanziamento
relativo all’acquisto dei materiali qualora il servizio venga
effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce
P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo
dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2.
Microvoce L5 – Nel caso di cofinanziamento della voce «utenze
delle strutture d’accoglienza» dovra’ essere allegato un dettaglio
delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per
ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal
responsabile di progetto per l’ente locale e per la valorizzazione
dovra’ essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che
sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i
progetti di prima presentazione e comunque anche per quelli che hanno
gia’ presentato domande negli anni precedenti senza essere stati mai
ammessi al finanziamento il criterio di stima si atterra’ a riscontri
oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle
strutture da asservire.
Microvoci B1, B2 – Qualora vengano cofinanziate le voci
contrassegnate con i codici B1 e B2 e’ necessario allegare l’elenco
dei beni di cui verra’ imputato il noleggio o il leasing con il
preventivo del rispettivo costo se non esiste gia’ il contratto.
Se invece il contratto e’ gia’ in essere e’ necessario allegare
la copia dello stesso con l’indicazione della quota di
cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto.
Nel caso invece che si voglia procedere all’acquisto ex novo, e’
necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui
costo, se inferiore a 516,00 euro verra’ considerato interamente
imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovra’ essere
valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale.
Non e’ possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati
negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo nazionale per le
politiche dell’asilo.
A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni
precedentemente acquisiti dall’ente locale, dall’ente attuatore o
partner, bisognera’ allegare la relativa fattura d’acquisto e inoltre
sara’ necessario allegare la dichiarazione dell’ente cui la fattura
stessa e’ intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni
precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari.
Microvoci G1, G2, G3 – Il cofinanziamento di tali voci comporta
necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei
beneficiari sulla base dei prezzi di mercato e della quantita’ (per
il vitto e gli effetti letterecci), mentre per le spese per la salute
ci si dovra’ limitare a un’indicazione di massima dell’importo in
denaro da impegnare.
Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da
spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse
alternative (banco alimentare, etc.), mentre per gli effetti
letterecci e’ necessario allegare un preventivo d’acquisto che
specifichi le quantita’ e il prezzo unitario di ciascun pezzo.
Microvoce G4 – Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi
messi a disposizione dall’ente locale, ente attuatore o partner,
sara’ necessario indicare il criterio di calcolo dell’importo
valorizzato come cofinanziamento (costo del singolo biglietto o
dell’abbonamento fornito, misura del cofinanziamento che potrebbe
essere anche parziale).
Microvoce G5 – Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per
esempio, si dovra’ indicare il criterio di calcolo utilizzato
indicando il costo mensile ad personam del servizio di mensa,
dell’autobus per il trasporto degli alunni, dell’asilo nido,
dell’attivita’ di doposcuola, etc. per il numero dei beneficiari dei
servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati.
Per l’acquisto di libri invece e’ necessario allegare preventivo
base per la scuola elementare o per la scuola media.
Microvoce G6 – In questo caso sara’ necessario soltanto indicare
il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e
l’indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere
anche parziale ma che chiaramente potra’ essere solo in denaro.
Microvoci G7, I1 – Nel caso di cofinanziamento della voce
«alfabetizzazione» o della voce «corsi di formazione professionali»
vanno indicate le modalita’ del servizio, specificando se esso viene
messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne
specializzate, anche pubbliche.
In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi,
tenendo conto delle peculiarita’ che sono insite nelle due differenti
modalita’ di esecuzione del servizio.
Macrovoci S, T – Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si
dovra’ comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il
singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d’interventi
previsti nell’anno.
Microvoce I2 – Qualora s’intendesse cofinanziare in denaro la
microvoce in questione e’ necessario prevedere l’ammontare del
rimborso che s’intende erogare al singolo tirocinante oltre
all’importo dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul
lavoro, qualora quest’ultima non fosse pagata dall’azienda presso la
quale si svolge il tirocinio.
Microvoci I3, I4 e I5 – Trattandosi di spese che si collegano
direttamente al processo di uscita dei beneficiari dal progetto per
agevolarne la sistemazione abitativa (I3 ed I4) o comunque per
assicurare loro piccole risorse finanziarie (I5), nel caso di uscita
senza individuazione di un progetto specifico, la modalita’ di
cofinanziamento si sostanzia nella previsioni di importi in denaro da
impegnare per il pagamento di canoni di locazione anticipati oppure
per l’acquisto di mobili e arredi e infine per la costituzione di
liquidita’ da spendere nei primi giorni d’uscita dal progetto.
Il tutto secondo quanto previsto dal Manuale unico di
rendicontazione dello SPRAR.
Microvoce I6 – Nel caso di cofinanziamento di questa micro voce
e’ necessario specificare anche genericamente la natura degli
interventi previsti e il relativo preventivo di spesa da impegnare,
anche sulla base di precedenti esperienze, in particolare per i
progetti che da anni accedono al contributo.
Microvoci A1 e A2 – Il cofinanziamento di tali microvoci e’
strettamente legato alle occasioni di partecipazione agli eventi
previsti. Per i trasporti pubblici la previsione e’ proporzionale al
numero di risorse stabilmente impiegate e al costo unitario di
abbonamenti, biglietti etc., che chiaramente deve essere alla base
del conteggio preventivo.
Microvoce A3 – Vale anche per questa microvoce il criterio
proporzionale enunciato in quella precedente, anche se in questo caso
e’ il numero dei beneficiari a essere assunto come parametro.
Dovranno essere allegati, per le spese assicurative, i preventivi
di spesa delle assicurazioni per infortuni e responsabilita’ civile
dei beneficiari.
Per le fototessere e le schede telefoniche internazionali si
fara’ riferimento ai costi di mercato e chiaramente al numero dei
beneficiari da accogliere.
Microvoce A4 – Questa specifica voce, proprio perche’ non
preventivamente definibile, poco si presta ad essere cofinanziata.
Tuttavia, per fare un esempio, il costo della fidejussione che l’ente
locale potrebbe richiedere all’eventuale ente attuatore e’ facilmente
prevedibile e quindi di conseguenza agevolmente cofinanziabile.
L’imprevedibilita’ delle spese potrebbe essere cofinanziata altresi’
con un «fondo spese impreviste» che, eventualmente, sulla base delle
risultanze annuali, potrebbe essere aumentato, diminuito o
eventualmente azzerato in occasione della rimodulazione di novembre
del Piano finanziario preventivo.
Nel caso che venga cofinanziato il costo del rilascio o del
rinnovo dei permessi di soggiorno i preventivi sono strettamente
riferibili al numero dei beneficiari e al costo della documentazione
burocratica (marche etc.).
Microvoci Ci1 e Ci2 – Il costo delle spese telefoniche e di
carburante imputate come cofinanziamento dovra’ essere parametrato
rispettivamente al numero di telefoni e automezzi messi a
disposizione del progetto durante l’anno. In particolare per i
progetti gia’ finanziati negli anni precedenti sara’ necessario
riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa.
Microvoce Ci3 – Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce
e’ necessario indicare il fabbisogno annuale presunto, che puo’
riferirsi a un preventivo di minima rilasciato da un fornitore, il
cui importo, se se ne ravvisera’ la necessita’, potra’ essere
adeguato in occasione della rimodulazione di novembre del Piano
finanziario preventivo.
Microvoce Ci4 – Qualora si volesse cofinanziare le spese di
essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle
attivita’ del progetto, bisognera’ allegare i preventivi per
l’acquisto, il noleggio o il leasing di mobili e arredi e la
previsione di spesa relativa all’affitto e alle utenze, anche in
quota parte, come indicato alla microvoce L5.
Per l’eventuale valorizzazione, invece, di locali messi a
disposizione gratuitamente a uso ufficio valgono le regole gia’
indicate in L3 per le perizie di stima del virtuale canone annuo di
locazione.
Scheda descrittiva del cofinanziamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte II
LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELLO SPRAR
Art. 29.
Obiettivo del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
1. I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo
principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso
umanitario accolti.
2. In quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del
Sistema di protezione le persone accolte, rendendole protagoniste
attive del proprio percorso di accoglienza e integrazione anziche’
meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma
protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.
3. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR e’ un’accoglienza
integrata.
Art. 30.
Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti
1. Per accoglienza integrata s’intende la messa in atto di
interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi
volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla
(ri)conquista dell’autonomia individuale.
2. L’accoglienza integrata e’ costituita dai seguenti servizi
minimi garantiti obbligatori:
mediazione linguistico-culturale;
accoglienza materiale;
orientamento e accesso ai servizi del territorio;
insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i
minori;
formazione e riqualificazione professionale;
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
orientamento e accompagnamento legale;
tutela psico-socio-sanitaria.
3. Ai destinatari delle misure di accoglienza e’ rilasciato a
cura dell’ente gestore un tesserino di riconoscimento, recante anche
l’indicazione della struttura di accoglienza, secondo il formato e le
modalita’ indicate nel Manuale di cui al punto successivo.
4. Per le modalita’ di attivazione e di gestione di servizi di
accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione
internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per
l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione
per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito
denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione
SPRAR» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web:
http://www.sprar.it).
Art. 31.
Servizi minimi garantiti
1. Mediazione linguistico-culturale.
Il servizio di mediazione linguistico-culturale e’ da
considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.
Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione
linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la
comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale –
tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto
territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
2. Accoglienza materiale.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari
necessita’ in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose
delle persone accolte;
fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene
personale in quantita’ sufficiente e rispettando le esigenze
individuali;
erogare pocket money secondo le modalita’ stabilite dal Manuale
unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR;
rispettare la normativa vigente in materia di accoglienza dei
minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell’istituto
dell’affido familiare.
3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi
diritto;
facilitare i beneficiari nell’accesso e nella fruibilita’ dei
servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR;
garantire l’assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico
dei beneficiari e la tutela della salute;
garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione
degli adulti;
garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilita’ e la frequenza
dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana,
senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di 10
ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio,
adottare le misure necessarie per l’acquisizione degli elementi
linguistici;
garantire l’iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e
monitorarne la successiva frequentazione;
orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti
pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).
4. Formazione, riqualificazione professionale.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli
background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari
(curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e
riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al
fine di favorire l’acquisizione di nuove competenze;
facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e
professionali e favorire l’accesso all’istruzione universitaria.
5. Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di
lavoro, l’orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul
territorio e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo (contratto
di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti
protetti, la’ dove le caratteristiche personali dei singoli
beneficiari o le condizioni di vulnerabilita’ – permanenti o
temporanee – lo richiedano.
6. Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia;
favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nonche’ al
mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione,
supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e
locatori/proprietari;
facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti
protetti, la’ dove le caratteristiche personali dei singoli
beneficiari o le condizioni di vulnerabilita’ – permanenti o
temporanee – lo richiedano.
7. Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
promuovere la realizzazione di attivita’ di sensibilizzazione e
di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e
la comunita’ cittadina;
promuovere e sostenere la realizzazione di attivita’ di
animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei
beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al
progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura,
Questura, Forze dell’ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice
tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale,
centri per l’impiego);
promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita
associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi
interamente auto-organizzati.
8. Orientamento e accompagnamento legale.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire l’orientamento e l’accompagnamento nell’interlocuzione
con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della
procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla normativa
italiana ed europea in materia d’asilo;
garantire l’orientamento e l’accompagnamento in materia di
procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul
territorio;
garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di
ricongiungimento familiare, il supporto e l’assistenza
all’espletamento della procedura;
garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di
segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in
materia di presa in carico dei minori;
garantire il supporto per la regolarizzazione dello status
giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione,
finalizzata all’integrazione sul territorio;
garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti
dall’ordinamento italiano;
garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e
volontario.
9. Tutela psico-socio-sanitaria.
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire l’attivazione di supporto sanitario di base e
specialistico;
garantire l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle
specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in
materia di protezione sociale e previdenza;
nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in
carico, garantire l’attivazione dei necessari interventi
psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le
misure di assistenza e supporto;
costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a
diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto,
riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche
esigenze socio-sanitarie;
costruire e consolidare la collaborazione con gli attori,
pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla
gestione di eventuali situazioni emergenziali.
10. Nel caso di beneficiari con disagio mentale e/o psicologico,
le attivita’ dei progetti di accoglienza vanno a integrare e
completare l’attivita’ di valutazione dei bisogni e di definizione
del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai
servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti
locali sono obbligati nello specifico a:
attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera
concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti
di salute mentale presso le proprie strutture residenziali la’ dove
la situazione clinica lo richieda.
11. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita’ di
assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o
prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione
concordati con la struttura sanitaria preposta.
12. Nel caso di beneficiari minori con particolari fragilita’,
attivare tutte le misure specialistiche piu’ idonee per gestire tali
fragilita’, in modo da assicurare un’effettiva protezione e tutela,
attraverso il coinvolgimento di figure professionali altamente
specializzate:
medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in
etnopsichiatria;
infermieri, operatori OSS, OSA;
ogni altra figura professionale idonea a trattare le specificita’
di ciascun caso.
Pertanto l’ente locale e’ tenuto al potenziamento e
consolidamento della rete locale, per la gestione di tali casi,
attraverso uno stretto raccordo con tutti gli attori di riferimento:
dipartimento di salute mentale e relativo servizio di
neuropsichiatria infantile;
strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici;
strutture sanitarie specialistiche di tipo
medico-sanitario-diagnostico.
13. Nel caso in cui il minore sia stato segnalato con una
specifica diagnosi della struttura di prima accoglienza o da altra
struttura dovra’ essere acquisita la relativa documentazione. In tal
caso, l’equipe che prende in carico il minore deve raccordarsi con la
struttura di provenienza per l’acquisizione di tutte le informazioni
utili a dare continuita’ agli interventi avviati.
Art. 32.
Aggiornamento e gestione della banca dati
1. Gli enti locali hanno l’obbligo di:
registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre
giorni lavorativi dall’ingresso e dall’uscita;
inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati
dal progetto;
aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso
Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze
lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque
giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni;
richiedere le proroghe dell’accoglienza;
inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative
del progetto entro cinque giorni lavorativi dall’autorizzazione
formale da parte del Ministero;
aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando
funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni
lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.
Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale
operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile dal sito web:
http://www.sprar.it.
2. A cura della Direzione centrale, per il tramite del Servizio
centrale, sono periodicamente inviati alle regioni i dati aggregati
relativi al numero dei progetti finanziati e al numero di persone
accolte.
Art. 33.
Equipe multidiscliplinare
1. Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire un’equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e
modalita’ di organizzazione cosi’ come previsti dal Manuale SPRAR. E’
necessario che l’equipe lavori in sinergia con le figure
professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici
locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni,
accordi di programma;
garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza
pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire
un’effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
garantire adeguate modalita’ organizzative nel lavoro e l’idonea
gestione dell’equipe attraverso attivita’ di programmazione e
coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del
personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di
verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con
disagio mentale o psicologico e/o con necessita’ di assistenza
sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata,
garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari
locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di
programma) e le realta’ del privato sociale, nonche’ a dimostrare la
comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di
beneficiari;
nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri
non accompagnati, garantire la stretta collaborazione tra il
progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di
protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realta’ del
privato sociale, nonche’ dimostrare la comprovata esperienza nella
presa in carico di tale tipologia di beneficiari.
Art. 34.
Strutture di accoglienza
1. Gli enti locali hanno l’obbligo di:
avvalersi di strutture residenziali adibite all’accoglienza e
ubicate sul territorio dell’ente locale che presenta domanda di
contributo o di altro ente locale – nell’ambito della medesima
provincia – a esso associato o consorziato, ovvero formalmente
aderente al progetto;
rispettare la normativa vigente in materia residenziale,
sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle
strutture adibite all’accoglienza;
osservare – per le strutture dedicate specificamente ai minori,
alle persone con disabilita’ fisica e agli anziani – i requisiti
minimi, cosi’ come previsto dalla normativa nazionale, laddove non
sussista ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti
minimi strutturali per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e
delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma
dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai
criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture;
predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in
relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle
caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati
oppure, se in prossimita’ degli stessi, in luoghi ben collegati da
frequente trasporto pubblico e/o privato;
avvalersi della relazione dell’Ufficio tecnico comunale, o di
relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio
tecnico comunale, per ogni unita’ abitativa impiegata al fine di
attestare i requisiti di cui sopra.
Art. 35.
Tempi dell’accoglienza
1. Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR
ha diritto all’accoglienza fino alla notifica della decisione della
Commissione territoriale. Dal momento della notifica del
riconoscimento della protezione internazionale o della concessione
della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto e’ di
ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe.
2. In caso, invece, di esito negativo, l’eventuale presentazione
del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale
consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in
accoglienza secondo i termini stabiliti dall’ordinamento giuridico.
3. Il beneficiario che entra in accoglienza gia’ titolare di
protezione internazionale o umanitaria, ha diritto all’accoglienza
fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe.
Art. 36.
Proroghe dell’accoglienza
1. I tempi di accoglienza dei titolari di protezione
internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa
autorizzazione del Ministero dell’interno per il tramite del Servizio
centrale, per complessivi ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori
periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La
proroga e’ concessa per circostanze straordinarie, debitamente
motivate, in relazione ai percorsi d’integrazione avviati o a
comprovati motivi di salute.
2. Per il minore straniero non accompagnato e’ in ogni caso
previsto il protrarsi dell’accoglienza fino ai successivi sei mesi
dal compimento della maggiore eta’. Per i neo maggiorenni richiedenti
o titolari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale
periodo, un’opportunita’ di proroga nel medesimo progetto e’
consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate,
preferibilmente all’interno di strutture adibite all’accoglienza dei
neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell’autonomia. Per i
neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno l’accoglienza termina
allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore eta’.
Art. 37.
Trasferimenti
1. Considerato che tutti gli enti locali sono tenuti a gestire
servizi di accoglienza integrata per garantire la presa in carico
della generalita’ di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e umanitaria, i trasferimenti dei beneficiari da un
progetto SPRAR ad un altro SPRAR saranno autorizzati dal Servizio
centrale solo a condizione di disponibilita’ di posti e nei seguenti
casi:
emersione di situazioni di disagio mentale;
emersione di condizioni sanitarie comportanti un’assistenza
domiciliare specialistica e/o prolungata;
sopraggiunta maggiore eta’, una volta decorsi gli ulteriori sei
mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne, richiedente o titolare di
protezione internazionale o umanitaria, necessiti di terminare il
proprio percorso di accoglienza, in assenza di posti specificamente
destinati ai neomaggiorenni presso lo stesso servizio di accoglienza
per minori.
Art. 38.
Revoca dell’accoglienza
1. L’accoglienza dei titolari di protezione internazionale e
umanitaria puo’ essere revocata nei casi previsti dal contratto di
accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso
un formale provvedimento dell’ente locale, previo parere del Servizio
centrale.
2. E’ in ogni caso disposta la revoca dell’accoglienza, previo
parere del Servizio centrale, nei casi indicati dal Manuale SPRAR,
disponibile sul sito dello SPRAR.
3. Nel caso di richiedenti protezione internazionale la revoca
dell’accoglienza deve necessariamente essere disposta con un
provvedimento motivato del prefetto territorialmente competente,
sulla base della normativa vigente.
Art. 39.
Relazioni, schede di monitoraggio
e presentazione dei rendiconti finanziari
1. Gli enti locali hanno l’obbligo di:
stipulare la convenzione con l’eventuale ente attuatore entro
sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero
dell’interno dell’ammissione al contributo;
presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie
e finali) sulle attivita’ svolte dal progetto, compilate in maniera
esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini
stabiliti;
presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda
semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR
relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i rendiconti
finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base
delle modalita’ previste nel Manuale unico di rendicontazione
scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it)
effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all’eventuale
ente attuatore entro sessanta giorni dalla data di accreditamento
degli stessi nel conto dell’istituto tesoriere.
Art. 40.
Modalita’ di raccolta, archiviazione e gestione dati
1. Gli enti locali hanno l’obbligo di:
garantire la raccolta, l’archiviazione delle informazioni e
l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e
ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30
giugno 2003, n. 196;
mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la
documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza,
laddove necessario o richiesto;
aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale
assicurando, in conformita’ alla normativa vigente per la privacy, la
disponibilita’ dei mezzi tecnici necessari al collegamento
informatico;
aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo
l’attendibilita’ e la veridicita’ dei dati inseriti, avendone
designato un responsabile.
2. L’ente locale, con cadenza semestrale, presenta al Servizio
centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una
scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia
e finale sull’attivita’ svolta.