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Tar Brescia 11 febbraio 2008 Richiesta cittadinanza: silenzio della PA

TAR BRESCIA –  Sezione I – Sentenza del 11 febbraio 2008 n. 00048
Richiesta cittadinanza italiana – Illegittimità silenzio serbato dall’Amministrazione – Improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza interesse
Il ricorso avente ad oggetto la declaratoria del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica) va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse se, in seguito alla proposizione del giudizio, l’Amministrazione dispone sulla domanda facendo venir meno il silenzio e quindi il presupposto per l’accoglimento del gravame. Nel caso di specie,  l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha prodotto il fascicolo istruttorio con la nota del Ministero dell’Interno dalla quale “è emersa la presenza di elementi che non rendono possibile l’attribuzione dell’invocato beneficio”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 43 del 2008, proposto da:
Mustapha Biya, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Orlandi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per la declaratoria
del silenzio del Ministero dell’Interno, sull’istanza presentata dal ricorrente in data 18/12/2003 n. K1069126, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera f), della L. n. 91 del 5/2/1992..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino del Marocco, ha presentato istanza alla Prefettura di Mantova in data 18 dicembre 2003 per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).
In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 22.12.2007 e depositato l’11.1.2008, Biya Mustapha ha proposto ricorso, ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
In data 31.1.2008, l’Amministrazione ha prodotto il fascicolo istruttorio della pratica, fra il quale è la nota in data 2.1.2008 del Ministero dell’Interno, con la quale è stato partecipato all’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, che “è emersa la presenza di elementi che non rendono possibile l’attribuzione dell’invocato beneficio”, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento per la trasmissione di comunicazione di eventuali documenti.
In tale contesto, va rilevato che, seppur dopo la proposizione della domanda giudiziaria, è venuto meno il silenzio e quindi il presupposto per l’accoglimento del gravame che va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
Gianluca Morri, Primo Referendario

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