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TAR Campania Sentenza 17 settembre 08 No rinnovo pds se manca valore primario genuinità dati forniti

TAR Campania, Napoli, Sezione VI, Sentenza n. 10335 del 17 settembre 2008
La parte ricorrente, con ricorso notificato il 23.4.2008 e ritualmente depositato, si duole che il Questore della Provincia di Napoli abbia denegato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Punto nodale della presente vicenda è (pacificamente) costituito, dalla circostanza che il ricorrente ebbe a presentare domanda di rinnovo in un tempo posteriore al decesso della suo (presunto) datore di lavoro: la sua istanza di rinnovo è datata, infatti, 25.10.2005, mentre il decesso della persona indicata quale datrice di lavoro è dell’11.9.2005.
Non si riscontra, pertanto, sostiene il giudice del Tribunale Amministrativo di Napoli, il valore primario della genuinità dei dati forniti all’amministrazione, presupposto indispensabile di qualsivoglia rapporto fra amministrato e pubblica amministrazione, sicché il Questore non poteva che denegare la richiesta presentata.
Quanto qui sentenziato ha un esplicito referente normativo nel Dlgs. nr. 286/1998 ove si afferma (art. 4, c. 2) che la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda [di rilascio del visto di ingresso per lo straniero]: analoga conclusione si impone, dunque, per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Non viene richiamato in questo caso, come invece in molti altri da noi esaminati, l’art. 5, co. 5, T.U., che così recita: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".
Si deduce quindi che non siano sopraggiunti nuovi elementi per la rivalutazione dei requisiti del richiedente.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A N.   10335     reg Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO anno 2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli (sezione VIª) 
composto da: 
Alessandro  Pagano   Pres. rel. est.
Ida        Raiola    –Ref.
Sergio       Zeuli   –Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso nr. 2828/2008 proposto da: Maroc Nasreddine
rappresentato e difeso dall’avv.to Annamaria Barone con cui domicilia in Napoli, p.zza VII Settembre nr. 28;

contro
–il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
–il Questore della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t.,
rapp.ti e difesi dall’Avv.ra distr.le dello Stato, con cui domiciliano in Napoli, v. Diaz nr. 11;

per l’annullamento
del provvedimento cat. A.12/2007/Imm/2ª sez/Din/GBR del 30.10.2007 con il quale il Questore della Provincia di Napoli ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno;

visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 10.09.2008 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e Considerato in diritto
1.– La parte ricorrente, con ricorso notificato il 23.4.2008 e ritualmente depositato, si duole che il Questore della Provincia di Napoli abbia denegato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Articola pertanto due motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990; Dlgs. 286/1998/1998) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.
2.– Resiste l’amministrazione.
3 – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza camerale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 21 L. 1034/1971 (cfr., in arg., CdS IV sez., 14 dicembre 2004 nr. 7940).
4.– Il Tribunale giudica il ricorso infondato.
4.1.– Punto nodale della presente vicenda è (pacificamente) costituito dalla circostanza che il ricorrente ebbe a presentare domanda di rinnovo in un tempo posteriore al decesso della suo (presunto) datore di lavoro: la sua istanza di rinnovo è datata, infatti, 25.10.2005, mentre il decesso della sig.ra La Cava Caterina (indicata quale datrice di lavoro) è dell’11.9.2005.
Non si riscontra, pertanto, il valore primario della genuinità dei dati forniti all’amministrazione, presupposto indispensabile di qualsivoglia rapporto fra amministrato e pubblica amministrazione, sicché il Questore non poteva che denegare la richiesta presentata.
Quanto qui sentenziato ha un esplicito referente normativo nel Dlgs. nr. 286/1998 ove si afferma (art. 4, c. 2) che La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda [di rilascio del visto di ingresso per lo straniero]: analoga conclusione si impone, dunque, per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Cade, di conseguenza, ogni mezzo con cui si denunciano pretesi vizi procedimentali o della motivazione, pienamente congrua e palesata.
Il ricorso è pertanto da respingere.
5.– Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.
Dal carattere manifestamente infondato della pretesa azionata discende altresì la non ammissibilità al richiesto gratuito patrocinio.

p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo della CampaniaNapoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:
Rigetta il ricorso nr. 2828/2008,
Compensa interamente le spese di causa.
Denega l’ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, il 10.09.2008, nella camera di consiglio del TAR.
Alessandro Pagano pres. rel. est.

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