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TAR Emilia Romagna Sentenza del 11 giugno 2009 diniego rinnovo permesso per studio

TAR Emilia Romagna Sentenza del 11 giugno 2009 diniego rinnovo permesso per studio
TAR Emilia Romagna Sentenza n. 941 del 11 giugno 2009 diniego rinnovo permesso per studio
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena in data 26 novembre 2008, con cui si è rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in quanto non più iscritto presso alcun Istituto Universitario.
Dalla documentazione versata in atti dal Rettore dell’Università degli Studi di Modena risulta:
– che il ricorrente si è iscritto al corso triennale di laurea in “Ingegneria dei Materiali” nell’anno accademico 2004/2005 presso l’Università degli Studi di Modena;
– che si è regolarmente iscritto anche negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;
– che ha frequentato e sostenuto con profitto esami fino al 26 settembre 2006;
– che nell’anno accademico 2006/2007 non ha sostenuto alcun esame;
– che il 27 agosto 2007 ha richiesto il trasferimento presso l’Università di Parma e che in data 10 ottobre 2008 veniva congedato dall’anzidetta Università per non aver sostenuto alcun atto accademico.
Il ricorrente, dunque, all’atto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non si trovava nelle condizioni di legge (prescritte verifiche di profitto sostenute) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; né successivamente (anno accademico 2007/2008) ha provveduto a regolarizzare la sua posizione.
Il ricorso viene dunque respinto

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 149 del 2009, proposto da:
Issam Orabi, rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Spadola e Maria Teresa Cornicello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giovanni Mussari in Bologna, via G. Leopardi 6;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Modena, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Modena Cat. A.12/08/Imm del 26 novembre 2008, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi nella camera di consiglio del 21 maggio 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:

1. – Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Questore di Modena in data 26 novembre 2008, con cui si è rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in quanto non più iscritto presso alcun Istituto Universitario.
2. – A sostegno del gravame il ricorrente deduce:
i) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46, comma 4, del Dpr n. 394 del 1999 ed eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti e grave difetto di istruttoria;
ii) Violazione ed errata applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 14 del RD n. 1269 del 1938 e dell’articolo 149 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 in relazione all’articolo 46 del Dpr n. 394 del 1999; eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento.
3. – Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con ordinanze 26 febbraio 2009 n. 156 e 8 aprile 2009 n. 244 questo Tribunale disponeva incombenti istruttori al fine di accertare l’effettiva posizione del ricorrente.
All’odierna Camera di Consiglio, fissata per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 9 della legge 2005 del 2000.
4. – Il ricorso non merita accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti dal Rettore dell’Università degli Studi di Modena risulta:
– che il ricorrente si è iscritto al corso triennale di laurea in “Ingegneria dei Materiali” nell’anno accademico 2004/2005 presso l’Università degli Studi di Modena;
– che si è regolarmente iscritto anche negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;
– che ha frequentato e sostenuto con profitto esami fino al 26 settembre 2006;
– che nell’anno accademico 2006/2007 non ha sostenuto alcun esame;
– che il 27 agosto 2007 ha richiesto il trasferimento presso l’Università di Parma e che in data 10 ottobre 2008 veniva congedato dall’anzidetta Università per non aver sostenuto alcun atto accademico.
4.1 – Il ricorrente, dunque, all’atto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non si trovava nelle condizioni di legge (prescritte verifiche di profitto sostenute) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; né successivamente (anno accademico 2007/2008) ha provveduto a regolarizzare la sua posizione.
4.2 – Sulla base di tali inconfutabili risultanze l’impugnato diniego di permesso di soggiorno risulta immune dalle censure prospettate con i motivi di gravame.
5. – Il ricorso va dunque respinto.
Tuttavia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 maggio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
   
   

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