Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio attraverso la sentenza in commento consolida l’orientamanto già precedentemente espresso (vedi sentenze TAR Lazio n. 3733 del 2011 e n. 3486 del 2011), sull’illegittimità del silenzio da parte della Pubblica Amministrazione (Questura) nel rilascio dei permessi di soggiorno.
I Giudici di Merito richiamano, infatti, l’articolo 5 comma 9 del T.U. immigrazione che prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato, rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda e l’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 che prevede l’obbligo della Pubblica Amministrazione di concludere un procedimento iniziato ad istanza di parte mediante un provvedimento espresso, i Giudici amministrativi dichiarano illegittimo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione condannandola all’adozione di un provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.