Il Tar Lazio con la sentenza del 3 novembre 2010 n. 33120 , ha stabilito che il termine di 20 giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere rispettato. Nella fattispecie in esame detto termine era inutilmente trascorso e la Questura non aveva neppure giustificato lo stato di protratta inerzia, non avendo controdedotto alcuna esigenza istruttoria atta a giustificare l’interruzione o sospensione del termine in contestazione, e non è risultato comunque che abbia avanzato all’istante alcuna ulteriore richiesta di integrazione documentale.