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TAR Lazio Sentenza 25 giugno 2008 Legittima revoca pds in mancanza presupposto conservazione

TAR Lazio, Latina, Sezione I, Sentenza n. 783 del 25 giugno 2008.
E’ legittima la revoca del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario in quanto, da accertamenti svolti dal Ministero del lavoro sarebbe emerso che il ricorrente non aveva prestato attività lavorativa dal mese di giugno 2002 al mese di settembre 2002.
La società indicata come datrice di lavoro, non svolgerebbe attività lavorativa; la persona indicata in rappresentanza della società è altresì risultata cancellata in data 20 marzo 2003 da una verifica presso l’anagrafe del comune di Roma per irreperibilità accertata.
Il provvedimento di revoca si fonda pertanto su concreti presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche consistenti nella mancanza del presupposto necessario per la conservazione del permesso di soggiorno.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 650 del 2004, proposto da:
El Halfi Aziz, rappresentato e difeso dall’avv. Pietrantonio Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Montesanto, n. 46;
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t.,
Questura di Roma, in persona del Questore p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 27 ottobre 2003, con il quale il Questore di Roma decretava la revoca del permesso di soggiorno n. SRM428061.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06/06/2008 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con l’impugnato decreto, il questore di Roma disponeva la revoca del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario qui ricorrente in quanto, da accertamenti svolti dal Ministero del lavoro sarebbe emerso che il ricorrente non aveva prestato attività lavorativa dal mese di giugno 2002 al mese di settembre 2002.
Con ordinanza collegiale R.O. 509/2004, veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.
Nella pubblica udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Risulta infatti dagli atti di causa, e segnatamente dalla nota del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, direzione provinciale del lavoro di Roma, servizio ispezione del lavoro, prot. 5.0/34/A del 1 ottobre 2003 che, “dagli accertamenti svolti, è risultato che la società Medusa Group” – sedicente datore di lavoro del ricorrente-, avrebbe “solo la sede legale presso lo studio dell’avvocato C. Monaco che ne ha curato l’attribuzione del codice fiscale e della partita IVA presso l’agenzia delle entrate di Roma 3…da notizie acquisite presso il citato studio legale, la società non svolgerebbe attività lavorativa; il signor Proni Luigi, sconosciuto in via Silvano n. 8-10, è risultato cancellato in data 20 marzo 2003 da una verifica presso l’anagrafe del comune di Roma per irreperibilità accertata”.
Conseguentemente essendo il provvedimento di revoca fondato su concreti presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche consistenti nella mancanza del presupposto necessario per la conservazione del permesso di soggiorno, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 06/06/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Davide Soricelli, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario
Maria Grazia Vivarelli, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 

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