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TAR Lazio Sentenza 8 ottobre 08 No visto turismo se manca prova del rientro: c.d. rischio migratorio

TAR Lazio, Roma, Sezione I Quater, Sentenza n. 8804 dell’8 ottobre 2008.

Respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Bucarest ha respinto l’istanza di visto d’ingresso per turismo presentata dalla ricorrente nell’interesse della figlia dodicenne.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Dalla documentazione acquisita all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio è emerso che la richiesta di visto è stata respinta in quanto la ricorrente non ha fornito la prova di elementi relativi alla situazione familiare e socio-economica della figlia dodicenne atti a comprovare un probabile rientro nel Paese di provenienza (Moldavia) e a scongiurare il c.d. “rischio migratorio”.

Secondo l’art. 5 del trattato di Schengen e l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98, per il rilascio del “visto uniforme” avente durata non superiore a tre mesi è necessaria l’esibizione dei documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e il possesso di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza).
L’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”.
L’ottenimento del visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)”.
Dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno” e le finalità dello stesso.
Nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c.d. “rischio migratorio”.

Le condizioni in esame possono essere di varia natura quali l’esistenza di significativi legami familiari (ad es. coniuge e figli), l’esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia.
Nella fattispecie in esame nessuna delle condizioni in esame è stata comprovata dall’interessata essendo, anzi, emerse circostanze (quali la presenza in Italia della madre e della sorella; si veda la citata relazione dell’Ambasciata datata 26/05/08) che comprovano l’interesse della minore Lodovanu Alina a rimanere nel nostro Paese e a non fare rientro in Moldavia.

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che il pur meritevole interesse al ricongiungimento familiare debba essere assicurato attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dagli artt. 29 e ss. d. lgs. n. 286/98 e non già con le modalità utilizzate nella fattispecie (richiesta di visto d’ingresso per turismo).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:
– Dr. Pio Guerrieri – Presidente;
– Dr. Giancarlo Luttazi – Giudice;
– Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 3918/08 R.G. proposto da LOZOVANU LUDMILLA elettivamente domiciliata in Roma, via Pozzuoli n. 7 presso lo studio dell’avv. Sofia Pasquino che la rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
– MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– AMBASCIATA D’ITALIA A BUCAREST, in persona dell’Ambasciatore p.t. – non costituita in giudizio

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 159 del 20 marzo 2008 con cui l’Ambasciata d’Italia a Bucarest ha respinto l’istanza di visto d’ingresso per turismo presentata dalla ricorrente;
 
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 15 luglio 2008 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 28/04/08 e depositato in pari data Lozovanu Ludmilla ha impugnato il provvedimento prot. n. 159 del 20 marzo 2008 con cui l’Ambasciata d’Italia a Bucarest ha respinto l’istanza di visto d’ingresso per turismo presentata dalla ricorrente nell’interesse della figlia dodicenne Lozovanu Alina.
Il Ministero degli Affari Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata l’11/05/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Ambasciata d’Italia a Bucarest, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 607/08 del 15/05/08 il Tribunale ha richiesto al Ministero degli Esteri di depositare la documentazione ivi indicata.
Espletato l’adempimento, alla Camera di Consiglio del 15 luglio 2008, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, il Tribunale, previo avviso alle parti, ha trattenuto la causa in decisione per l’emissione di una sentenza in forma semplificata secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 10° l. n. 1034/71.

DIRITTO
Preliminarmente, in rito, il Tribunale ritiene di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria; di tale possibile esito del ricorso è stato dato rituale avviso alle parti presenti alla Camera di Consiglio del 15 luglio 2008 fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 159 del 20 marzo 2008 con cui l’Ambasciata d’Italia a Bucarest ha respinto l’istanza di visto d’ingresso per turismo da lei presentata nell’interesse della figlia dodicenne Lozovanu Alina.
Dalla documentazione acquisita all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio con ordinanza emessa il 15/05/08 (si veda la nota prot. n. 308 del 26/05/08 trasmessa dall’Ambasciata d’Italia a Bucarest) è emerso che la richiesta di visto è stata respinta in quanto la ricorrente non ha fornito la prova di elementi relativi alla situazione familiare e socio-economica della figlia dodicenne atti a comprovare un probabile rientro nel Paese di provenienza (Moldavia) e a scongiurare il c.d. “rischio migratorio”.
In diritto, il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce della normativa vigente.
Secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93, per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del “visto uniforme” avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).
Nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”.
L’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”.
Secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
“a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)”.
La direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 quantifica, altresì, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d’ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno.
Dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno” (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalità dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99).
A tal fine l’interessato deve fornire all’amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c.d. “rischio migratorio”.
Le condizioni in esame possono essere di varia natura quali l’esistenza di significativi legami familiari (ad es. coniuge e figli), l’esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia.
Nella fattispecie in esame nessuna delle condizioni in esame è stata comprovata dall’interessata essendo, anzi, emerse circostanze (quali la presenza in Italia della madre e della sorella; si veda la citata relazione dell’Ambasciata datata 26/05/08) che comprovano l’interesse della minore Lodovanu Alina a rimanere nel nostro Paese e a non fare rientro in Moldavia.
Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che il pur meritevole interesse al ricongiungimento familiare debba essere assicurato attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dagli artt. 29 e ss. d. lgs. n. 286/98 e non già con le modalità utilizzate nella fattispecie (richiesta di visto d’ingresso per turismo).
Alla luce di quanto esplicitato appaiono inaccoglibili le censure prospettate nel ricorso ed attinenti a vizi, quali il difetto di motivazione e la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, che, per loro natura, non sono idonei a determinare la caducazione giurisdizionale del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, ostandovi la correttezza sostanziale dello stesso.
Inammissibili, poi, sono le censure presenti nella memoria depositata il 15/07/08 in quanto proposte con atto non notificato alle altre parti e, quindi, con modalità non conforme alla normativa vigente.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo complessivo, per diritti ed onorari, si liquida in euro cinquecento/00, oltre IVA e CPA come per legge;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2008.
L’ESTENSORE                         IL PRESIDENTE

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