TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, Sentenza n. 1637 del 14 novembre 2008 Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana non è sufficiente la permanenza ininterrotta dello straniero senza la contestuale iscrizione anagrafica.
Il ricorrente con il presente gravame ritiene illegittimo il provvedimento con il quale il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana lamentando, nelle censure svolte, l’illegittimità della cancellazione anagrafica (intervenuta in carenza dei presupposti) e affermando la sussistenza del requisito previsto dalla normativa in materia di acquisto della cittadinanza, ossia la propria regolare e ininterrotta permanenza sul territorio nazionale risultante dall’attestazione della sua domiciliazione presso il Comune di Lumezzane dal 14/12/1990 al 24/2/1997.
La legge italiana (art. 9 comma 1 legge 91/1992 e DRP 572/1993) stabilisce che ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Il D.P.R. 223/89, inoltre, nel disciplinare le iscrizioni anagrafiche, statuisce all’art. 7 comma 3 che: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo …”. Per consolidata giurisprudenza, pertanto, il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi nè avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 19/4/2007 n. 1899).
Alla luce di ciò il Collegio ritiene che le disposizioni succitate non esigano la mera presenza in Italia dello straniero ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (cfr. T.AR. Piemonte, sez. I – 18/12/2002 n. 2077; T.A.R. Piemonte, sez. I – 7/5/2003 n. 671; T.A.R. Piemonte, sez. I – 6/4/2007 n. 1583).
In materia di cittadinanza, infatti, il legislatore ha introdotto il più rigoroso requisito della continuità dell’iscrizione anagrafica, che nella fattispecie non è stato soddisfatto, pertanto il ricorso è infondato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 501 del 2005, proposto da:
Abdelhak El Houcine, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, con domicilio eletto presso Aldo Luca Nobili Ambrosini in Brescia, C.so Cavour, 27 (Fax=030/46278);
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DEL DECRETO IN DATA 22/12/2004 N. K10/57317, DI REIEZIONE SULL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13/11/2008 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, soggiorna regolarmente in Italia dal 1990, avendo conseguito il primo valido permesso dalla Questura di Sassari (data rilascio 9/5/1990).
L’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 10/5/2002, veniva respinta con il provvedimento gravato, in quanto “l’interessato non risulta risiedere legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica”: nella motivazione si richiama la mancata iscrizione anagrafica per un periodo di quasi 7 anni, risultando il soggetto cancellato dal Comune di Thiesi (SS) il 27/8/1990 per irreperibilità, con successiva iscrizione all’anagrafe del Comune di Lumezzane (BS) in data 24/2/1997.
In punto di fatto il ricorrente sostiene di essersi allontanato da Thiesi per cercare migliori opportunità lavorative, e di aver ciononostante mantenuto nel medesimo Comune costante reperibilità presso la propria precedente abitazione, occupata da connazionali.
Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente censura il decreto in epigrafe, contestando anzitutto l’avvenuta cancellazione anagrafica, a suo avviso lesiva del diritto a mantenere la residenza anche dopo l’assunzione del domicilio in un Comune diverso; lamenta l’omesso apprezzamento della reperibilità garantita dai suoi connazionali – rimasti ininterrottamente nella sua ex abitazione – e della tempestiva comunicazione al Comune di Thiesi sia del nuovo recapito, accompagnata dalla manifestazione di volontà di mantenere la precedente residenza, sia dei rinnovi dei permessi di soggiorno. Afferma infine la propria regolare e ininterrotta permanenza sul territorio nazionale e produce all’uopo documento (cfr. suo all. 3) del Comune di Lumezzane nel quale si attesta l’avvenuta domiciliazione presso quel Comune dal 14/12/1990 al 24/2/1997.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 531, adottata nella Camera di Consiglio del 22/4/2005, la Sezione ha motivatamente accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, mentre il Consiglio di Stato – con ordinanza emessa dalla Sezione VI il 28/9/2005 – ha accolto l’appello, riformando il provvedimento cautelare di primo grado.
Alla pubblica udienza del 13/11/2008 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il thema decidendum del presente gravame verte sulla legittimità del provvedimento del 22/12/2004 con il quale il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza del Sig. Abdelhak El Houcine diretta ad ottenere la cittadinanza italiana.
Con unico articolato motivo il ricorrente da un lato lamenta l’illegittimità della cancellazione anagrafica – intervenuta in carenza dei presupposti – e dall’altro afferma la sussistenza del requisito previsto dalla normativa in materia di acquisto della cittadinanza, ossia la propria regolare e ininterrotta permanenza sul territorio nazionale risultante dall’attestazione della sua domiciliazione presso il Comune di Lumezzane dal 14/12/1990 al 24/2/1997.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. L’art. 9 comma 1 della L. 91/92 stabilisce che “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica …. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” (lett. f). Il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 572/1993 specifica a sua volta all’art. 1 comma 2 lett. a) che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Infine il D.P.R. 223/89 – nel disciplinare le iscrizioni anagrafiche – statuisce all’art. 7 comma 3 che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo …”.
2. La giurisprudenza ha interpretato l’art. 9 lett. f) della L. 91/92 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi nè avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 19/4/2007 n. 1899).
A questo punto diventa decisivo stabilire il significato della prescrizione che impone il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in materia di iscrizione anagrafica.
Ritiene il Collegio – sottoponendo a revisione l’orientamento assunto in sede cautelare – che le disposizioni succitate non esigano la mera presenza in Italia dello straniero ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (cfr. T.AR. Piemonte, sez. I – 18/12/2002 n. 2077; T.A.R. Piemonte, sez. I – 7/5/2003 n. 671; T.A.R. Piemonte, sez. I – 6/4/2007 n. 1583).
3. Una tale interpretazione è suffragata dall’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di concessione della cittadinanza, che presuppone l’accertamento di un interesse pubblico positivo della comunità nazionale all’accoglimento del nuovo soggetto richiedente, affinché essa possa trarne giovamento senza che ciò importi un esclusivo aggravio (Consiglio di Stato, sez. IV – 7/5/1999 n. 799). Il provvedimento è cioè adottato sulla base di un giudizio circa l’avvenuta integrazione dello straniero, e l’apprezzamento globale dell’amministrazione può far riferimento anche a singoli episodi di vita dell’istante che risultino pregiudizievoli per l’interesse pubblico (Tar Lombardia Milano, sez. I – 13/11/2003 n. 4996; sentenza Sezione n. 77 del 27/1/2006).
In buona sostanza il rispetto delle regole formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale e l’assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini del nostro paese.
4. Per il resto non possono essere ritenute meritevoli di apprezzamento le plurime censure rivolte avverso la cancellazione dall’anagrafe del Comune di Thiesi, posto che l’atto non risulta ritualmente contestato presso il giudice ordinario.
5. In definitiva se è indubbio che ai sensi della normativa civilistica ed anagrafica la residenza come dimora stabile è data dall’elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo (T.A.R. Valle d’Aosta – 20/11/1995 n. 172; T.A.R. Piemonte, sez. I – 24/6/1991 n. 320), in materia di cittadinanza il legislatore ha introdotto il più rigoroso requisito della continuità dell’iscrizione anagrafica, che nella fattispecie non è stato soddisfatto. Osserva peraltro il Collegio che il ricorrente potrebbe avere ad oggi maturato il requisito della residenza decennale e, in assenza di ulteriori elementi ostativi, ha la possibilità di presentare nuovamente la domanda di cittadinanza.
6. In conclusione, il gravame è infondato e deve essere respinto.
L’orientamento difforme assunto in sede cautelare giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO