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TAR Lombardia Sentenza 19 luglio 2008 Ritardo ingiustificato richiesta impedisce rinnovo pds

TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, Sentenza n. 821 del 19 luglio 2008
E’ illegittimo concedere  il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dopo 2 anni dalla scadenza del titolo valido.
L’art. 5 comma 4 del d. lgs. 286/1998 prevede che per il rinnovo del permesso di soggiorno debba essere presentata domanda entro un dato termine, anteriore alla scadenza del titolo.
Il ritardo eventulae deve essere in qualche modo giustificato, dovendosi altrimenti desumere che nel lasso di tempo intercorso il titolare del permesso abbia perduto ogni interesse a rimanere in Italia, e lo abbia riacquistato solo in seguito: in tal caso, non più di rinnovo si dovrebbe parlare, ma di nuovo rilascio a favore di persona la quale, incidentalmente, aveva già in precedenza soggiornato sul territorio nazionale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha giustificato la presentazione in data 16 aprile 2004 dell’istanza di rinnovo di un permesso scaduto il 28 febbraio 2002 con un soggiorno in patria, dovuto alla necessità di cure mediche, dal 6 marzo 2003 al 4 settembre dello stesso anno, ma tale giustificazione, non contestata nella sua veridicità, trascura da un lato che il ritorno in patria si è avuto circa un anno dopo che il permesso era scaduto, e nulla dice sull’eventuale impossibilità di provvedere a presentare la domanda prima della partenza; omette di considerare, dall’altro lato, che il ritorno in Italia ha preceduto di ulteriori sei mesi la presentazione della domanda stessa, e ancora non spiega perché non ci si sia attivati in modo più sollecito.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2004, proposto da:
Ajil Hamid, rappresentato e difeso dall’avv. Alfio Bonomo, con domicilio determinato in Brescia, via Malta 12, presso la Segreteria della Sezione;
contro
Ministero dell’Interno, Questore di Bergamo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto 3 luglio 2004 Cat. A12/Imm./1997/LW, con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha denegato il rinnovo, richiesto il 16 aprile 2004, del permesso di soggiorno n°239924 rilasciato al ricorrente il giorno 8 giugno 2000 con validità fino al giorno 28 febbraio 2002;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questore di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 02/07/2008 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Hamid Ajil impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe (doc. 1 ricorrente, copia di esso), con il quale ha ricevuto il diniego del rinnovo del proprio permesso di soggiorno, in quanto in primo luogo la domanda, presentata oltre due anni dopo la scadenza di validità del titolo, sarebbe ingiustificatamente tardiva, e in secondo luogo per mancanza del requisito lavorativo, avendo egli allegato alla istanza una semplice proposta di assunzione da parte di una cooperativa.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce in sostanza un unico complesso motivo di falso presupposto, in quanto il ritardo sarebbe giustificato dalla necessità di sottoporsi a cure mediche in patria, e la proposta di lavoro sarebbe effettiva.
Si è costituita l’amministrazione, con atto 11 ottobre e relazione 2 dicembre 2004, domandando che il ricorso sia respinto.
Respinta con ordinanza 7 dicembre 2004 n°1921 la domanda cautelare, all’udienza del 2 luglio 2008, la Sezione tratteneva il ricorso in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. L’art. 5 comma 4 del d. lgs. 286/1998 prevede che per il rinnovo del permesso di soggiorno debba essere presentata domanda entro un dato termine, anteriore alla scadenza del titolo; non prevede però per il mancato rispetto del termine stesso sanzione alcuna, configurandolo come ordinatorio. Ciò posto, peraltro, la presentazione della domanda in parola dopo scaduto il permesso di che trattasi non può essere considerata fatto assolutamente indifferente per il diritto, in particolare nel caso in cui il ritardo sia notevole. Il ritardo infatti deve essere in qualche modo giustificato, dovendosi altrimenti desumere che nel lasso di tempo intercorso il titolare del permesso abbia perduto ogni interesse a rimanere in Italia, e lo abbia riacquistato solo in seguito: in tal caso, non più di rinnovo si dovrebbe parlare, ma di nuovo rilascio a favore di persona la quale, incidentalmente, aveva già in precedenza soggiornato sul territorio nazionale.
2. Nel caso di specie, il ricorrente ha giustificato la presentazione in data 16 aprile 2004 dell’istanza di rinnovo di un permesso scaduto il 28 febbraio 2002 con un soggiorno in patria, dovuto alla necessità di cure mediche, dal 6 marzo 2003 al 4 settembre dello stesso anno, ma tale giustificazione, non contestata nella sua veridicità, risulta non conferente. Infatti, essa trascura da un lato che il ritorno in patria si è avuto circa un anno dopo che il permesso era scaduto, e nulla dice sull’eventuale impossibilità di provvedere a presentare la domanda prima della partenza; omette di considerare, dall’altro lato, che il ritorno in Italia ha preceduto di ulteriori sei mesi la presentazione della domanda stessa, e ancora non spiega perché non ci si sia attivati in modo più sollecito.
3. La motivazione del provvedimento impugnato appare quindi corretta e congrua sia sotto il profilo appena considerato, sia sotto quello ulteriore della mancata valutazione della proposta di lavoro allegata dal ricorrente. La stessa infatti, potendo come tale essere rivolta sia ad uno straniero giunto per la prima volta in Italia, sia ad uno straniero che afferma di volere un rinnovo del proprio titolo di soggiorno, nulla dice sulla possibilità di giustificare o no il ritardo di cui si è detto.
4. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 02/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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