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TAR Lombardia Sentenza del 5 maggio 2009 – cittadinanza italiana in 730 giorni

TAR Lombardia Sentenza del 5 maggio 2009 – cittadinanza italiana in 730 giorni
TAR Lombardia Sentenza n. 913 del 5 maggio 2009 – cittadinanza italiana in 730 giorni
Nel caso di specie un cittadino albanese ha presentato ricorso contro il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5/2/1992 n. 21.L’istanza relativa è stata presentata dal ricorrente il 5.2.2007 ed è inutilmente decorso il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. 362/94.
Ebbene, il termine di cui all’art. 3 del D.P.R. 362/1994 è ordinatorio nel senso che l’amministrazione conserva il potere di decidere anche dopo la scadenza – in quanto il silenzio non ha un valore legale tipico – ma la circostanza che il provvedimento tardivo sia legittimo non elide l’illegittimità del ritardo stesso e la conseguente possibilità per l’interessato di richiedere, fin tanto che il silenzio permane, la tutela di cui all’art. 21-bis della legge 1034/1971.
Per tutto ciò il ricorso è fondato e va accolto, e va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

N. 00913/2009 REG.SEN.

N. 00327/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 327 del 2009, proposto da:
Jeyarajah Saravanamuthu, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Orlandi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’annullamento

del silenzio da parte del Ministero dell’Interno sull’istanza presentata in data 5/2/2007 (K10124562), volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30/04/2009 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

– che il ricorrente, cittadino albanese, ha chiesto – in questa sede – l’accertamento del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e la sua condanna a provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5/2/1992 n. 21;

– che l’istanza relativa è stata presentata dal ricorrente il 5.2.2007 ed è inutilmente decorso il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. 362/94;

Atteso:

– che l’art. 9 della L. 5/2/1992 n. 91 individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.

– che il D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3 espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.

– che – alla stregua delle predette disposizioni – il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro settecentotrenta giorni dal 5.2.2007, data di presentazione della domanda;

– che l’amministrazione non ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento di sua competenza entro il richiamato termine;

– che con relazione depositata il 7.4.09 il Direttore centrale per i diritti civili e la cittadinanza del Ministero ha comunicato che l’istruttoria è ancora in corso, in quanto manca ancora il parere riguardante l’assenza di motivi attinenti alla sicurezza dello Stato;

Evidenziato:

– che il Tribunale ha già affermato che tale ultima circostanza non è idonea a giustificare la mancata pronuncia nel detto termine, posto che le questioni organizzative e i ritardi accumulati per la difettosa collaborazione tra gli uffici non possono trasformare in recessiva l’aspettativa dello straniero alla certezza dei tempi amministrativi (cfr. ex multis precedenti anche di questa Sezione);

– che la natura discrezionale delle valutazioni relative alla concessione della cittadinanza non consente di prolungare senza motivo l’attesa del provvedimento finale (positivo o negativo che sia);

– che il termine di cui all’art. 3 del D.P.R. 362/1994 è ordinatorio nel senso che l’amministrazione conserva il potere di decidere anche dopo la scadenza – in quanto il silenzio non ha un valore legale tipico – ma la circostanza che il provvedimento tardivo sia legittimo non elide l’illegittimità del ritardo stesso e la conseguente possibilità per l’interessato di richiedere, fin tanto che il silenzio permane, la tutela di cui all’art. 21-bis della legge 1034/1971;

– che il rimedio sostitutivo contemplato dalla disposizione citata non ha per presupposto il carattere assolutamente omissivo del comportamento ascrivibile all’amministrazione tenuta a provvedere, ma bensì il superamento dei confini temporali entro i quali l’azione amministrativa – se vuole risultare conforme ad inderogabili esigenze di celerità ed efficienza – è destinata a svolgersi e a concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso;

– che pertanto il compimento di qualsivoglia attività istruttoria, quando non sia sfociata nell’adozione dell’atto conclusivo dell’iter procedimentale, non osta alla configurazione, giuridicamente intesa, del silentium (ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 10/10/2006 n. 1642);

Considerato:

– che in conclusione il ricorso è fondato e va accolto, e va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il 5.2.2007, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

– che, in caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;

– che le spese del presente giudizio possono compensarsi soccorrendo al riguardo sufficienti motivi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il silenzio serbato e ordina al Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.

Spese allo stato – compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Mauro Pedron, Primo Referendario

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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