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TAR Piemonte Sentenza 16 giugno 2008 Espulsione è legittima in base al principio tempus regit actum

TAR Piemonte, Torino, Sezione II, Sentenza n. 1378 del 16 giugno 2008.
E’ legittimo il decreto di espulsione comminato al cittadino straniero trovato in possesso di permesso di soggiorno scaduto. La norma più favorevole risulta infatti inapplicabile perchè successiva all’emanazione del provvedimento stesso.
 Nella specie, il ricorrente ha impugnato il decreto datato 06.02.1998 con il quale il Prefetto della Provincia di Savona ne ha disposto l’espulsione dal territorio dello Stato.
Il cittadino marocchino senza fissa dimora, in data 29.01.1998 è stato rintracciato dal personale della Questura di Biella in possesso di permesso di soggiorno scaduto in data 28.12.1997 e mai più rinnovato, ed ha violato pertanto le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno.
Le censure formulate lamentano la mancata applicazione della legge 1998 n. 40, non ancora entrata in vigore alla data di emanazione del provvedimento impugnato, ma vigente alla data di notificazione del provvedimento, avvenuta il 27.05.1998.
Il ricorrente deduce poi il difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione non ha considerato che il mancato rinnovo del permesso è dipeso dallo stato detentivo in cui egli si trovava al momento della scadenza del titolo. In particolare si evidenzia che dopo la detenzione l’interessato si è presentato presso la Questura di Biella per regolarizzare la propria posizione, ma in quella sede gli è stato notificato il provvedimento impugnato.
In relazione alla prima delle censura proposte, va ricordato che il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum e ciò comporta che la legittimità di un provvedimento amministrativo vada valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è stato adottato, mentre è irrilevante il momento della notificazione, che non incide sulla giuridica esistenza del provvedimento amministrativo.
Inoltre, dopo la scarcerazione, il ricorrente è stato invitato dall’amministrazione, con apposito biglietto di invito datato 29.01.1998, a presentarsi presso gli uffici competenti al fine di regolarizzare la propria posizione di soggiorno, ma ha disatteso tale comunicazione.
Ne deriva che è del tutto infondata la tesi secondo la quale il ricorrente non ha rinnovato il permesso a causa dello stato detentivo, atteso che l’amministrazione, dopo la scarcerazione, lo ha posto in condizione di regolarizzare la propria posizione, ma egli ha preferito non attivarsi in tale senso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1199 del 1998, proposto da:
Baghiri Mohamed, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
il Prefetto della Provincia di Savona;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del 6/2/1998, notificato in data 27/5/98, del Prefetto della Provincia di Savona e avverso gli atti ad esso connessi antecedenti e susseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28/05/2008 il dott. Fabrizio Fornataro e comparso l’avv. dello Stato Giua per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato il 11.06.1998 Baghiri Mohamed ha impugnato il decreto datato 06.02.1998 con il quale il Prefetto della Provincia di Savona ne ha disposto l’espulsione dal territorio dello Stato.
Il provvedimento di espulsione, adottato in base all’art. 7 del D.L.vo 1989 n. 416 (convertito in legge 1990 n. 39), richiama “gli atti d’ufficio dai quali si rileva che il cittadino marocchino Baghiri Mohamed … senza fissa dimora, in data 29.01.1998 è stato rintracciato dal personale della Questura di Biella, in quel centro, in possesso di permesso di soggiorno scaduto in data 28.12.1997 e mai più rinnovato, né presso questo ufficio, né presso altre Questure della Repubblica ed ha violato pertanto le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno”.
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo:
1) “Violazione di legge; difetto assoluto di istruttoria; carenza assoluta di motivazione”.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato ha omesso di applicare la disciplina dettata dal D.L.vo 1998 n. 40 e non ha tenuto conto del fatto che il mancato rinnovo del permesso è dipeso dallo stato detentivo in cui egli si trovava al momento della scadenza del titolo.
Con memoria datata 10.07.1998 si costituiva il Ministero dell’Interno, producendo il rapporto della Questura di Savona datato 17.06.1998.
Con ordinanza n. 510/1998 del 15.07.1998 il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza pubblica del 28.05.2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo proposto il ricorrente formula due censure.
La prima lamenta la mancata applicazione della legge 1998 n. 40, non ancora entrata in vigore alla data di emanazione del provvedimento impugnato, ma vigente alla data di notificazione del provvedimento, avvenuta il 27.05.1998.
Con la seconda censura il ricorrente deduce il difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione non ha considerato che il mancato rinnovo del permesso è dipeso dallo stato detentivo in cui egli si trovava al momento della scadenza del titolo. In particolare si evidenzia che dopo la detenzione l’interessato si è presentato presso la Questura di Biella per regolarizzare la propria posizione, ma in quella sede gli è stato notificato il provvedimento impugnato.
Il motivo è infondato.
In relazione alla prima delle censura proposte, va ricordato che in materia di ius superveniens la giurisprudenza ha chiarito che il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum e ciò comporta che la legittimità di un provvedimento amministrativo vada valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è stato adottato (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 30/10/1997, n. 1209, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25.01.2007 n. 563; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2004 n. 16971), mentre è irrilevante il momento della notificazione, che non incide sulla giuridica esistenza del provvedimento amministrativo (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06.08.2007 n. 7683).
Nel caso di specie non è contestato che al momento dell’emanazione del decreto di espulsione fosse vigente la legge 1990 n. 39, applicata dal Prefetto, sicché è del tutto priva di fondamento la tesi secondo la quale andava applicata la legge 1998 n. 40, perché vigente al tempo della notificazione dell’atto.
Invero, come già evidenziato, il momento della notificazione non incide sulla giuridica esistenza dell’atto, sicché diventa irrilevante ai fini della individuazione della normativa da applicare.
Va, pertanto, ribadita la infondatezza della censura in esame.
Parimenti è infondata la seconda delle censure proposte.
Invero, la Questura di Savona, nel rapporto datato 17.06.1998, ha chiarito che il Baghiri, dopo la scarcerazione è stato invitato dall’amministrazione, con apposito biglietto di invito datato 29.01.1998, a presentarsi presso gli uffici competenti al fine di regolarizzare la propria posizione di soggiorno, ma ha disatteso tale comunicazione.
Ne deriva che è del tutto infondata la tesi secondo la quale il ricorrente non ha rinnovato il permesso a causa dello stato detentivo, atteso che l’amministrazione, dopo la scarcerazione, lo ha posto in condizione di regolarizzare la propria posizione, ma egli ha preferito non attivarsi in tale senso.
Ne deriva l’insussistenza del difetto di istruttoria lamentato dal ricorrente.
Va poi considerato che in tema di espulsione l’art. 7, comma 2, del D.L.vo 1989 n. 416, convertito in legge 1990 n. 39 – richiamato dall’atto impugnato – disponeva che “2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all’estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale”, mentre l’art. 4, comma 11, del medesimo D.L. 1989 n. 416, prevedeva che “11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato”.
Pertanto, nel caso di specie il decreto prefettizio è del tutto aderente alla normativa ora ricordata, atteso che il Baghiri è stato rintracciato in possesso di un permesso già scaduto e tale scadenza è dipesa da cause imputabili all’interessato, che non ha aderito all’invito di presentazione trasmessogli dall’amministrazione e non si è attivato per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura in esame.
In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono comunque giusti motivi, per la natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, respinge il ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Richard Goso, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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