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TAR Sicilia Sentenza del 1° aprile 2008 Annullamento e revoca del permesso di soggiorno

TAR Sicilia, Palermo, Sezione III, Sentenza n. 425 del 1° aprile 2008. Annullamento e revoca del permesso di soggiorno
E’ fondato il ricorso avverso provvedimento di annullamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno qualora l’Autorità di Polizia procedente non abbia tenuto conto della situazione attuale del cittadino extracomunitario, per valutare la sussistenza di situazioni nuove  e diverse rispetto a quelle pregresse, che avrebbero consentito una favorevole delibazione dell’istanza del predetto.
L’art. 5 del D. Lgs.vo n. 286/1998, comma 5, infatti, prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato “sempre che siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e si tratti di irregolarità amministrative sanabili” (così onerando l’Amministrazione a valutare la situazione in atto del cittadino straniero richiedente).
E’ illegittimo, quindi, il diniego di permesso di soggiorno in assenza di valutazione di nuove e diverse situazioni attualmente favorevoli al richiedente.

REPUBBLICA ITALIANA      
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n.90/2007 proposto da MUHAMMAD Ayub, nato a Sarghoda (Pakistan) l’01/01/1960, rappresentato e difeso dall’avv.to Giorgio Bisagna presso il cui studio è  elettivamente domiciliato, in Palermo, nella via Nicolò Turrisi, n. 59;
contro
il Questore di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege,
per l’annullamento, previa sospensione,
del decreto prot. cat. A12/2005 emesso dal Questore di Palermo il 22/06/2006, notificato il 27/10/2006, con il quale si è annullato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n.SPA376019, rilasciato in favore del ricorrente il 13/06/2003 e valido sino al 12/06/2004 e si è contestualmente revocato il successivo rinnovo concesso in data 07/07/2004 e valido sino al 04/06/2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata e vista la memoria difensiva dalla stessa prodotta;
Vista l’ordinanza n.165 dell’01/02/2007 di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il Consigliere Cosimo Di Paola;
Uditi alla pubblica udienza dell’11/01/2008 i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. L’impugnato provvedimento del Questore di Palermo ha disposto contestualmente l’annullamento del permesso di soggiorno rilasciato al cittadino extracomunitario ricorrente il 13.6.2003 e valido fino al 12.6.2004, e la revoca del successivo rinnovo, come in epigrafe specificati, il tutto sulla base di  accertamenti esperiti dal personale dell’Ufficio Immigrazione dai quali sarebbe emersa “la natura fittizia e strumentale della documentazione relativa al rapporto di lavoro prodotta ai fini dell’emersione-legalizzazione”.
1.2. Con ordinanza n. 165 dell’01/02/2007 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
1.3. L’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio per l’Amministrazione dell’Interno, producendo documentazione afferente alla controversia e memoria difensiva, depositata il 13/12/2007 con cui sosteneva la legittimità del provvedimento del Questore impugnato e concludeva per il rigetto del ricorso, col favore delle spese.
2.1. Il ricorso è fondato sulla base di quanto già rilevatosi in sede di favorevole delibazione dell’istanza cautelare.
E cioè che l’art.5 del D.Lgs.vo n.286/1998 al comma 5 prevede che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”, sicchè la norma non sembra contemplare , anche, il riesame in autotutela  delle situazioni già in precedenza valutate positivamente (come nel caso di specie). Il che è reso palese, anche, dall’ultima parte del medesimo comma 5, laddove espressamente si esclude la revoca del permesso di soggiorno quando comunque “siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio” e si tratti di irregolarità amministrative sanabili (così onerando l’Amministrazione a valutare la situazione in atto del cittadino straniero richiedente).
Discende da quanto appena detto che l’Autorità di Polizia procedente avrebbe dovuto, in ogni caso, tenere conto della situazione attuale del cittadino extracomunitario ricorrente, per valutare la sussistenza di situazioni nuove  e diverse rispetto a quelle pregresse, che avrebbero consentito una favorevole delibazione dell’istanza del predetto.
In mancanza di ciò il ricorso, con riguardo al suo unico motivo, merita condivisione e va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori atti dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accogli il ricorso  in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella tessa epigrafe indicato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Autorità amministrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita  dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2008 con l’intervento dei Signori Magistrati:
– Calogero Adamo   – Presidente
– Cosimo Di Paola   – Consigliere-estensore
– Antonio De Vita    – Referendario
Depositata in Segreteria il 27 marzo 2008.
Il Direttore della Sezione

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Rassegna immigrazione 1 aprile 2008