Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, sentenza n. 3450/07 del 10 ottobre 2007
La produzione di documentazione falsa, fondante la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno non comporta, per ciò stesso, il diniego del provvedimento richiesto. L’unica conseguenza derivante dalla produzione di materiale falso, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, è che lo stesso è inutilizzabile. La valutazione sui requisiti, nella fattispecie in esame reddituali, non va riferita solo al momento in cui lo straniero ha presentato la domanda, bensì anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni attuali. Pertanto se il cittadino extracomunitario ha , prima della definizione del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno, presentato altra documentazione idoena ad attestare il possesso della capacità economica, non può disporsi il rigetto della sua domanda.
Ric. n. 1731/2007 Sent. n. 3450/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito del a norma dell’art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1731/2007, proposto da — omissis —, rappresentato e difeso dall’avv. S. Azzari, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento 27 giugno 2007 Cat. A.12/2007-Imm. con cui il questore della provincia di Treviso ha respinto l’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno n. I868078 per motivi di lavoro, rilasciato al ricorrente in data 11 maggio 2004.
Visto il ricorso, notificato il 24 agosto 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 22 settembre 2007, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 10 ottobre 2007 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Azzari per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza secondo quanto successivamente esposto.
1. Il provvedimento di diniego impugnato si fonda sulla seguente motivazione:
a) che lo — omissis —, per giustificare la domanda di rinnovo aveva presentato documentazione attestante un rapporto di lavoro con — omissis —, corrente in Villorba (Treviso);
b) che, da indagini in corso, risulta come la stessa — omissis — abbia fornito a svariati stranieri, tra cui lo — omissis —, falsa documentazione attestante un inesistente rapporto di lavoro;
c) che, pertanto, lo stesso — omissis — non avrebbe dimostrato la disponibilità di mezzi di sussistenza ex art. 4, III comma, d. lgs. 286/98 e 9 d.P.R. 394/99, da cui il rigetto della domanda di rinnovo.
2. Orbene, è da rilevare che la produzione di documentazione falsa, fondante la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno (questione in specie non controversa), non comporta, per ciò stesso, il diniego del provvedimento richiesto.
Tale sanzione non può desumersi dalla disposizione, di cui all’ art. 4, II comma, del d. lgs. 286/98, laddove lo stesso dispone che "La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda".
Si tratta, invero, di una norma di natura sanzionatoria, riferita soltanto al visto, e che è stata introdotta con la riforma di cui alla l. 30 luglio 2002, n. 189: desumerne una previsione generale, applicabile anche al rinnovo, in presenza di tali convergenti indici di specialità, non pare possibile.
3. Così, in difetto d’una condanna penale (ciò che non preclude all’Amministrazione di assumere provvedimenti amministrativi, i quali presuppongano la falsificazione, materiale od ideologica, la quale è evidentemente altro dalla responsabilità penale per la falsificazione), l’unica conseguenza derivante dalla produzione di materiale falso, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, è che lo stesso è inutilizzabile.
Perciò, se lo stesso materiale è determinante, ne segue che lo straniero, il quale l’ha prodotto, non ha documentato il possesso dei requisiti per ottenere il beneficio del rinnovo, almeno nel momento in cui la domanda stessa è stata presentata: ciò che, in effetti, afferma la questura nel provvedimento impugnato.
4. Peraltro, se è vero che il possesso dei mezzi di sussistenza va prioritariamente riferito al momento in cui viene richiesto il rinnovo del permesso, è altrettanto vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, a sua volta derivante da quella della Suprema corte, bisogna altresì tener conto – ex art. 5, V comma, dello stesso d. lgs. 286/98 – degli elementi sopraggiunti dopo la domanda e prima della decisione.
La valutazione sui requisiti, infatti, non va riferita solo al momento in cui lo straniero ha presentato la sua domanda, bensì anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni attuali dello straniero (Cass., 3 febbraio 2006, n. 2417).
5. Nella fattispecie, a seguito dell’avviso con cui è stato avviato il procedimento per la reiezione della domanda di rinnovo, l’odierno ricorrente ha trasmesso all’Amministrazione un impegno alla sua assunzione, per il caso gli fosse stato rilasciato il permesso di soggiorno, da parte di tale — omissis — S.n.c..
Ora, non spetta a questo Collegio stabilire l’attendibilità di tale proposta, la quale, tuttavia, se veridica, condurrebbe a ritenere che lo — omissis —, nel periodo di rinnovo, potrebbe disporre (a prescindere da quanto falsamente attestato) dei richiesti mezzi di sussistenza.
La decisione dell’Amministrazione di respingere la richiesta per il rinnovo, dopo aver dichiarato priva di rilevanza quella stessa proposta, senza averla esaminata nel merito, e senza chiarire perché non l’abbia presa in considerazione, è certamente illegittima, conformemente alla censura proposta in ricorso (per casi analoghi, T.A.R. Veneto, III, 2588/07 e 3178/07).
6. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con l’obbligo, per l’Amministrazione, di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, tenendo conto degli elementi offerti dall’interessato nel corso del procedimento.
7. – La relativa novità della questione giustifica la parziale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Compensa le spese in ragione di metà e condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione del residuo in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 1.200,00 di cui € 200,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., nonché all’importo corrispondente al contribuito unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 ottobre 2007.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………………..n……….
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza