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TAR Veneto Sentenza del 10 dicembre 2008 diniego nulla osta al lavoro per carenza di reddito

TAR Veneto Sentenza del 10 dicembre 2008 diniego nulla osta al lavoro per carenza di reddito
TAR Veneto Sentenza n. 3772 del 10 dicembre 2008 diniego nulla osta al lavoro per carenza di reddito
Nel caso di specie la ricorrente, a seguito del DPCM 30 ottobre 2007, concernente la programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari, in data 18 dicembre 2007, ha inoltrato istanza di rilascio del nulla osta al lavoro domestico, per assumere un cittadino straniero. Con il provvedimento impugnato, l’istanza veniva respinta per insufficienza dei redditi del datore di lavoro.
L’art. 30 bis del DPR 31 agosto 1999, n. 394, prescrive che la capacità economica del datore debba essere valutata, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, ha stabilito, inoltre, che la capacità economica è da ritenere sussistente quando il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Nel caso all’esame i redditi della ricorrente risultano non sufficienti.
La stessa invoca tuttavia la cumulabilità dei redditi propri con quelli del figlio.
Sul punto vi è da osservare che, la circolare suddetta subordina la cumulabilità dei redditi dei parenti di primo grado o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza, alla presentazione di un’autocertificazione dei medesimi.
L’Amministrazione ha eccepito che la ricorrente non ha allegato alcuna dichiarazione proveniente dal figlio recante l’impegno a contribuire a sostenere la retribuzione del lavoratore richiesto, né, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza trasmessa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha integrato con tale elemento la documentazione inizialmente presentata. In difetto di tale elemento, la pretesa cumulabilità dei redditi nel caso di specie deve pertanto essere respinta perché priva dei necessari presupposti.

Ric. n. 2022/2008         Sent.n. 3772/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente 
 Marco Buricelli  Consigliere 
Stefano Mielli  Referendario, relatore
 ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2022/2008 proposto da Xia Chunlian, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Barzan, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Vincenzo Scaggiante, in Venezia Mestre, via Poerio 27/13;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento del provvedimento di rigetto della istanza prot. n. P-VE/L/Q/2007/109544 emesso dalla Prefettura di Venezia – U.T.G. il 30.5.2008 e notificata il 26.6.2008;
Visto il ricorso, notificato il 13 ottobre 2008 e depositato presso la Segreteria il 7 novembre 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 26 novembre 2008 (relatore il referendario Stefano Mielli), l’avv. Barzan per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Greco per la P:A. resistente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, a seguito del DPCM 30 ottobre 2007, concernente la programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari, in data 18 dicembre 2007, ha inoltrato istanza di rilascio del nulla osta al lavoro domestico, per assumere un cittadino straniero.
Con il provvedimento impugnato, l’istanza è stata respinta per insufficienza dei redditi del datore di lavoro.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell’art. 30 bis del DPR 31 agosto 1999, n. 394, nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione e il difetto di istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno che, replicando alle censure, conclude con la richiesta di reiezione del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’art. 30 bis del DPR 31 agosto 1999, n. 394, prescrive che la capacità economica del datore debba essere valutata, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, ha stabilito che la capacità economica è da ritenere sussistente quando il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi.
Nel caso all’esame i redditi della ricorrente risultano non sufficienti (per l’anno 2007 ammontano a 8.340,00).
La stessa invoca tuttavia la cumulabilità dei redditi propri con quelli del figlio.
Sul punto vi è da osservare che, le stesse circolari invocate dalla ricorrente, subordinano la cumulabilità dei redditi dei parenti di primo grado o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza, alla presentazione di un’autocertificazione dei medesimi.
L’Amministrazione ha eccepito che la ricorrente non ha allegato alcuna dichiarazione proveniente dal figlio recante l’impegno a contribuire a sostenere la retribuzione del lavoratore richiesto, né, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza trasmessa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha integrato con tale elemento la documentazione inizialmente presentata.
In difetto di tale elemento, la pretesa cumulabilità dei redditi nel caso di specie deve pertanto essere respinta perché priva dei necessari presupposti.
Le spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 novembre 2008.
Il Presidente                   l’Estensore

          Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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