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TAR Veneto – sentenza del 5 marzo 2008 – Illegittimo il diniego di conversione del permesso

TAR Veneto  – Venezia – Sezione III – Sentenza  n. 533 del 5 marzo 2008 – Illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.                                                                  

E’ fondato il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Questore di Verona avverso il diniego di permesso di soggiorno. L’art. 32, comma 1 del TU sull’immigrazione, letteralmente consente la conversione dei permessi di soggiorno per i  soli “minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”; tuttavia la Corte Costituzionale, nella sentenza interpretativa di rigetto n. 198 del 5 giugno 2003, ha chiarito che tale disposizione può essere applicata in via analogica anche ai minori soggetti a tutela, sulla base della comparazione tra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento. Applicando quanto sopra esposto al caso di specie, si deve concludere che il ricorso è legittimo, dato che l’istante si trovava – al compimento della maggiore età – nella condizione di cui all’art. 32, comma 1, quale minore sottoposto a tutela; tale condizione è di per sè sufficiente a legittimare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ottenuto durante il periodo della minore età, in permesso ad altro titolo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186

Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
 Angelo De Zotti Presidente, relatore
 Marco Buricelli Consigliere
 Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
 sul ricorso n. 767/2004, proposto da MALDAKAJ ELTIN, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Sensati e S. Orlandi, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
 l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento del Questore di Verona 19.5.2003, notificato il 29.12.2003, con il quale è stato disposto il diniego del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.
Visto il ricorso, notificato il 26 febbraio 2004 e depositato presso la Segreteria il 15 marzo 2004, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 13 febbraio 2008 (relatore il Presidente Angelo De Zotti), l’avv. Sensati per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
Il ricorso è fondato.
Questo Tribunale si è più volte espresso in merito ai requisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari minori di età in permesso di soggiorno ad altro titolo, al raggiungimento della maggiore età, a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 118/2006, che ha ritenuto alternativi (e non cumulativi) i requisiti di cui all’art. 32 del D. Lg. 286/98.
L’art. 32, comma 1, letteralmente consente la conversione dei permessi di soggiorno per i  soli “minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”; tuttavia la Corte Costituzionale, nella sentenza interpretativa di rigetto n. 198 del 5 giugno 2003, ha chiarito che la disposizione può essere applicata in via analogica anche ai minori soggetti a tutela, sulla base della comparazione tra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento.
L’art. 32, comma 1-bis, invece, riguarda i minori non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, avente determinati requisiti.
Vari elementi inducono a ritenere alternativi i requisiti stabiliti dall’art. 32. Anzitutto, il comma 1-bis esordisce con l’espressione “il permesso di soggiorno di cui al comma 1”, e non con quella “allo straniero di cui al comma 1 il permesso di soggiorno” ecc., come sarebbe stato logico, ove si fosse inteso cumulare i requisiti prescritti; conclusione rafforzata dal fatto che, tra i permessi di soggiorno rilasciabili, elencati al comma 1-bis, non sono inclusi, diversamente dal primo comma, quelli per esigenze sanitarie o di cura: e sarebbe difficile capire perché uno straniero possa o meno curarsi in Italia a seconda che, pur essendo comunque affidato nel momento in cui è divenuto maggiorenne, in passato fosse stato accompagnato o meno. Si aggiunga ancora che il comma 1-ter dell’art. 32 prevede un obbligo di certificazione per l’ente gestore del progetto “al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis”, a conferma che questi appartiene ad una categoria diversa da quella dei minori di cui al comma 1.
E invero, quando il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le situazioni disciplinate dall’ art. 32 lo ha espressamente stabilito, e ciò. Ad esempio, al comma 1-quater, il quale fa riferimento ai permessi di soggiorno rilasciati ai sensi “del presente articolo”.
Non vi è quindi dubbio che le prescrizioni contenute nel primo, e nei due commi seguenti, dell’art. 32, non introducono requisiti cumulativi, ma regolano fattispecie distinte: conclusione cui è giunta anche la sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 12 aprile 2005, n. 1681.
In altre parole, le previsioni introdotte dall’art. 25 della L. 189/02 (cioè i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater) hanno ampliato, e non ridotto, il novero degli stranieri, entrati clandestinamente in Italia come minori non accompagnati e qui divenuti maggiorenni, il cui originario permesso di soggiorno può essere convertito.
Applicando quanto sopra esposto al caso all’esame, si deve concludere che il ricorso è fondato, dato che l’istante si trovava – al compimento della maggiore età – nella condizione di cui all’art. 32, comma 1, quale minore sottoposto a tutela, in che è, ex se (cfr.: Tar Veneto, sez III, n. 3905/06), sufficiente a legittimare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ottenuto durante il periodo della minore età, in permesso ad altro titolo.
Nella specie, è affermato nello stesso provvedimento che al ricorrente era stato assegnato un tutore, ai sensi dell’art. 343 c.c., nella persona dello zio Tokja Ndoc, e che lo stesso disponeva di promessa di assunzione della ditta “Costruzioni Spigarioli snc”, come operaio edile apprendista, come da dichiarazione in atti; che era, quindi, in possesso dei presupposti per ottenere la richiesta conversione del proprio permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro.
In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto ed il provvedimento di diniego annullato
Poiché l’esito del giudizio deve ritenersi oramai pacifico in giurisprudenza, le spese e competenze di causa sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese e competenze di causa, quantificate in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 13 febbraio 2008.
Il Presidente, estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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